Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35740/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35740/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35740/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un preciso petitum, limitato alla sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, in domicilio sito in Regione diversa da quella che ha registrato la consumazione del fatto oggetto di cautela e del pari distante dal domicilio della persona offesa. A tal fine si era evidenziato che le modalità verbalmente aggressive della condotta (anche quella tenuta post factum) erano state dettate solo da profonda "delusione" per il ritenuto tradimento del rapporto di amicizia in essere con la denunziante e non quindi sintomatiche di atteggiamento aggressivo, ritorsivo o prevaricatorio; viceversa, il distante domicilio indicato per la esecuzione della misura domiciliare offriva sicura garanzia di irripetibilità delle condotte contestate o di altre forme di aggressione alla vittima di usura. 1.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35740/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.3.

Parole chiave

Generato dall'IA
misure sostitutive della carcerazione carcerazione cautelativa domicilio all'estero proroga della carcerazione espulsione differimento dell'esecuzione della pena luogo del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: CAFIERO Annunziata, nato in Pompei il 15/9/1974, avverso la ordinanza del 10 maggio 2021 (dep. 15/5/2021) del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierna ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 10 febbraio 2021 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari, anche elettronicamente assistiti, presso una abitazione sita nel Comune di Stigliano (MT), ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività.

2. Si procede nei confronti della ricorrente per i delitti di usura ed estorsione, aggravati anche dal metodo mafioso, con detenzione presofferta dal dicembre 2020.

3. Con unico motivo di ricorso si deduce: violazione della legge processuale e vizio di motivazione, per mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, 275, comma 3, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela offerto motivazione solo apparente al rigetto opposto alla richiesta di gradazione del presidio cautelare di massima afflittività attualmente imposto alla ricorrente. Le argomentazioni spese sul punto manifestano totale oblio delle argomentazioni spese con l'atto di gravame in ordine alla prospettata adeguatezza di una misura detentiva, anche elettronicamente assistita, da eseguirsi in un piccolissimo centro della provincia di Matera, distante alcune centinaia di chilometri dal luogo teatro dei fatti e dal domicilio della persona offesa.

Il tribunale, nel ritenere adeguato il solo presidio cautelare inframurario applicato, ha invece argomentato solo sulla attuale persistenza delle esigenze cautelari, con ciò spostando il fuoco della questione dal suo vero fulcro, costituito dalla valutazione di adeguatezza di un presidio che avrebbe sortito efficacia impeditiva della reiterazione pari a quella della misura inframuraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un preciso petitum, limitato alla sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, in domicilio sito in Regione diversa da quella che ha registrato la consumazione del fatto oggetto di cautela e del pari distante dal domicilio della persona offesa. A tal fine si era evidenziato che le modalità verbalmente aggressive della condotta (anche quella tenuta post factum) erano state dettate solo da profonda "delusione" per il ritenuto tradimento del rapporto di amicizia in essere con la denunziante e non quindi sintomatiche di atteggiamento aggressivo, ritorsivo o prevaricatorio; viceversa, il distante domicilio indicato per la esecuzione della misura domiciliare offriva sicura garanzia di irripetibilità delle condotte contestate o di altre forme di aggressione alla vittima di usura. 1.2.

Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.3.

Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il tribunale si era già espresso nella sede propria di riesame, con ordinanza non impugnata. 1.4. Il tribunale della cautela, con il provvedimento oggi impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha indicato, come significativi ai fini del decidere, elementi del fatto sintomatici dell'estrema pericolosità manifestata dalla ricorrente verso la vittima di usura ed estorsione; una tale aggressività di propositi si è manifestata, ripete il tribunale, addirittura dopo l'esecuzione della misura carceraria, il che rende contezza, conclude il giudice della cautela, non solo della persistente attualità delle esigenze cautelari già divisate sede genetica e di riesame, ma anche della esclusiva adeguatezza del presidio inframurario, unico in grado, allo stato, di contenere le spinte ritorsive e vendicative di un soggetto che ha agito nel delitto con metodo mafioso ed ha anche già dimostrato di saper valorizzare l'apparato familiare d'origine e quello acquisito al fine di conseguire gli obiettivi delittuosi prefissati.

Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 1.5. Il giudice dell'appello cautelare ha dunque concretamente apprezzato -anche a fronte dello stato di incensuratezza della ricorrente- l'inanità della misura domiciliare invocata, ancorché in luogo distinto e distante dal tessuto criminogenetico stabiese, a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dalle allarmanti espressioni registrate dopo la esecuzione della misura, in occasione del primo colloquio con i familiari, ed indicate nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato.

In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge.

2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata alla ricorrente detenuta a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 settembre 2021. Il consigli