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Sentenza — n. 35739/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35739/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35739/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive del Tribunale di Milano confermava la applicazione al ricorrente della custodia cautelare in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di ricettazione di motoveicoli provento di furto. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'ordinanza sarebbe nulla in quanto il ricorrente non conoscerebbe la lingua italiana e, ciononostante, l'ordinanza non era stata tradotta. 2.1.1 La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale aveva puntualmente rilevato che il ricorrente si trovava sul territorio italiano da ventuno anni e che lo stesso aveva dichiarato di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana (pag. 3 del provvedimento impugnato) 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza: non sarebbe stata dimostrata la disponibilità dei beni provento di furto in capo al ricorrente dato che era stato visto entrare una sola volta nel magazzino dove gli stessi erano stati rinvenuti. 2.2.1.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35739/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'ordinanza sarebbe nulla in quanto il ricorrente non conoscerebbe la lingua italiana e, ciononostante, l'ordinanza non era stata tradotta. 2.1.1 La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale aveva puntualmente rilevato che il ricorrente si trovava sul territorio italiano da ventuno anni e che lo stesso aveva dichiarato di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana (pag. 3 del provvedimento impugnato) 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza: non sarebbe stata dimostrata la disponibilità dei beni provento di furto in capo al ricorrente dato che era stato visto entrare una sola volta nel magazzino dove gli stessi erano stati rinvenuti. 2.2.1.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti partecipazione al reato confisca dei proventi di reato lavoro del detenuto reato motivante l'estradizione capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIA AMADOU LAMINE nato il 10/02/1977 avverso l'ordinanza del 12/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore avv. Alberto Raffadale con note scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive del Tribunale di Milano confermava la applicazione al ricorrente della custodia cautelare in carcere ritenendolo gravemente indiziato del reato di ricettazione di motoveicoli provento di furto.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: l'ordinanza sarebbe nulla in quanto il ricorrente non conoscerebbe la lingua italiana e, ciononostante, l'ordinanza non era stata tradotta. 2.1.1 La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale aveva puntualmente rilevato che il ricorrente si trovava sul territorio italiano da ventuno anni e che lo stesso aveva dichiarato di parlare e comprendere correttamente la lingua italiana (pag. 3 del provvedimento impugnato) 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza: non sarebbe stata dimostrata la disponibilità dei beni provento di furto in capo al ricorrente dato che era stato visto entrare una sola volta nel magazzino dove gli stessi erano stati rinvenuti. 2.2.1.

Si tratta di una doglianza che si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa del compendio indiziario ovvero di una attività giurisdizionale estranea al perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Invero la disponibilità del box risultava dimostrata non solo dal fatto che il ricorrente in una occasione era stato osservato mentre vi accedeva, ma anche dal fatto che lo stesso disponeva del telecomando e delle chiavi dello stesso (pag. 4 del provvedimento impugnato). 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, che erano stati ritenuti nonostante il ricorrente non vantasse precedenti per reati contro il patrimonio. 2.3.1. Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale motivava in modo ineccepibile in ordine all'esistenza del pericolo di reiterazione prendendo in considerazione non solo i2ex progressione criminosa emersa dall'analisi dei precedenti, ma anche la personalità del ricorrente, e segnatamente, il suo comportamento non collaborativo, il suo inserimento in un contesto criminale e la sua dedizione alla attività illecita (pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il gior