Sentenza — n. 35738/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNOCCO BRUNO nato a BRA il 15/05/1973 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 DJ. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod. pen, art. 626 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, il collegio ritiene che l'errore nella individuazione del reato presupposto renda illegittimo il titolo cautelare. Nell'imputazione provvisoria si indica come reato-presupposto, che genera il bene da riciclare, una condotta temporalmente successiva a quella dissinnulatoria: si descrive cioè una azione non riconducibile all'archetipo dell'art. 648 bis cod. pen. Tale difetto di inquadramento della condotta penalmente rilevante, si ripete, non può ritenersi sanato dagli argomenti del Tribunale, che effettua un generico riferimento alla possibile - ma non provata - esistenza di una attività decettiva o sottrattiva precedente all'immatricolazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNOCCO BRUNO nato a BRA il 15/05/1973 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 DJ. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Torino confermava l'applicazione al ricorrente della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di riciclaggio di una autovettura provento di furto. ' 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: mancherebbero gli elementi costitutivi del riciclaggio in quanto il reato presupposto, ovvero la "simulazione di reato" ("calunnia" per il Tribunale) sarebbe stato consumato successivamente al riciclaggio realizzato con la immatricolazione del veicolo. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe carente la motivazione sull'elemento soggettivo, ovvero sulla consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza delittuosa del mezzo immatricolato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari: la motivazione in ordine alla rilevazione del pericolo cautelare sarebbe carente e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri. 1.1.11 collegio ribadisce, in generale che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, pur non essendo necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali, tuttavia occorre che esso sia individuato nella sua tipologia(Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Rv. 277020) Presupposto imprescindibile per la configurazione del riciclaggio è - in ogni caso - la successione temporale tra il delitto presupposto e la azione di dissimulazione, che deve essere necessariamente successiva alla consumazione del reato-presupposto che ha generato il bene illecito da reimmettere nel circuito legale.
Nel caso in esame il capo di imputazione provvisoria individua il delitto presupposto nel reato di "simulazione di truffa". Tale indicazione non viene tuttavia validata dal Tribunale, che ritiene che il reato presupposto debba essere invece identificato in quello di calunnia, tenuto conto che con la falsa denuncia di furto si accusava una persona determinata. A prescindere dal fatto che il reato di calunnia non ha ad oggetto un bene materiale ipoteticamente riciclabile, quello che maggiormente rileva è che la simulazione di reato (o la calunnia), correlata alla falsa denuncia di furto del mezzo è una condotta sicuramente "successiva" rispetto alla attività di immatricolazione integrativa del riciclaggio.
Né può ritenersi corretta la correzione del Tribunale che ha ritenuto che la simulazione di truffa, sia assorbita da precedenti - ma non meglio indicati - delitti «decettivi o sottrattivi» (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). 2 fRV Il Tribunale ritiene cioè che i reati-presupposto dei riciclaggio debbano essere individuati in condotte non solo non descritte nel capo di imputazione provvisoria, ma neanche precisamente identificate nell'ordinanza impugnata. Si tratta di un percorso argomentativo illegittimo: ribadito infatti che nella fase cautelare è necessaria solo una "sommaria esposizione del fatto", essendo meno pressanti, rispetto alla fase di cognizione, le esigenze di specificità dell'imputazione, tuttavia non può ritenersi legittimo un titolo cautelare emesso sulla base di una contestazione provvisoria che non descrive con sufficiente chiarezza una condotta penalmente rilevante, ovvero riconducibile ad una fattispecie astratta di reato. 1.2.
In conclusione, il collegio ritiene che l'errore nella individuazione del reato presupposto renda illegittimo il titolo cautelare. Nell'imputazione provvisoria si indica come reato-presupposto, che genera il bene da riciclare, una condotta temporalmente successiva a quella dissinnulatoria: si descrive cioè una azione non riconducibile all'archetipo dell'art. 648 bis cod. pen. Tale difetto di inquadramento della condotta penalmente rilevante, si ripete, non può ritenersi sanato dagli argomenti del Tribunale, che effettua un generico riferimento alla possibile - ma non provata - esistenza di una attività decettiva o sottrattiva precedente all'immatricolazione.
L'esistenza di tali generiche condotte illecite non trova infatti alcun conforto nelle emergenze procedimentali, che attestano solo la assenza di un atto di trasferimento della proprietà della autovettura, in ipotesi riciclata, a favore del ricorrente. 1.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio. E deve essere immediatamente disposta la liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 626 cod, proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo l'immediata liberazione di Bernocco Bruno se non custodito per altra causa. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.