Sentenza — n. 35735/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 settembre 2020, rigettava l'istanza di riesame proposta dal terzo interessato Mangiardi Maria Teresa avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Mangiardi, eccependo la violazione dell'art. 125 comma 3 e 192 commi 1 e 2 cod.proc.pen., con riferimento al giudizio di sproporzione reddituale e alla mancata circoscrizione temporale della presunzione di illecita acquisizione dei beni sottoposti a sequestro; osserva che nei motivi di gravame la difesa aveva segnalato l'inadeguatezza del giudizio di sproporzione in quanto condotto sulla base di un astratto confronto tra i redditi dichiarati e gli indicatori ISTAT, i quali avrebbero dovuto essere integrati e interpretati alla luce dei dati concreti acquisiti, segnalando che il nucleo familiare dell'indagato Ciconte Domenico (marito della ricorrente) era stanziato in un piccolo paese della provincia di Vibo Valentia e che lo stesso disponeva di una abitazione di proprietà, evenienze che imponevano una rivalutazione dei dati investigativi; sul punto i giudici territoriali avevano ritenuto che la censura fosse generica, con una argomentazione che andava al di là del semplice vizio della motivazione e che si sostanziava in violazione di legge, non essendo sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT (veniva citata a supporto Cass.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35735/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore segnala che la stessa autorità giudiziaria investita del ricorso dei terzi interessati Ciconte Pasquale e Ciconte Giuseppe (fratelli dell'indagato) aveva annullato il sequestro preventivo disposto sulle loro imprese 1.2 II Procuratore generale depositava note scritte chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANGIARDI MARIA TERESA nato a VIBO VALENTIA il 02/02/1977 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. GIOVANNI VECCHIO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 settembre 2020, rigettava l'istanza di riesame proposta dal terzo interessato Mangiardi Maria Teresa avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Mangiardi, eccependo la violazione dell'art. 125 comma 3 e 192 commi 1 e 2 cod.proc.pen., con riferimento al giudizio di sproporzione reddituale e alla mancata circoscrizione temporale della presunzione di illecita acquisizione dei beni sottoposti a sequestro; osserva che nei motivi di gravame la difesa aveva segnalato l'inadeguatezza del giudizio di sproporzione in quanto condotto sulla base di un astratto confronto tra i redditi dichiarati e gli indicatori ISTAT, i quali avrebbero dovuto essere integrati e interpretati alla luce dei dati concreti acquisiti, segnalando che il nucleo familiare dell'indagato Ciconte Domenico (marito della ricorrente) era stanziato in un piccolo paese della provincia di Vibo Valentia e che lo stesso disponeva di una abitazione di proprietà, evenienze che imponevano una rivalutazione dei dati investigativi; sul punto i giudici territoriali avevano ritenuto che la censura fosse generica, con una argomentazione che andava al di là del semplice vizio della motivazione e che si sostanziava in violazione di legge, non essendo sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT (veniva citata a supporto Cass.
Sez. III, n.38009/2019). Il difensore osserva inoltre che la scheda 15 dell'informativa della Guardia di Finanza operava un calcolo del tutto sganciato dalla commissione dei fatti di reato, protraendosi ben oltre il periodo individuato dall'ordinanza cautelare (2005) o dal Tribunale del riesame (2011) e perveniva ad un dato matematicamente scorretto, ove affermava che il dato ricostruttivo della relazione difensiva del dott. Scarfone non smentisse i calcoli fatti dalla Guardia di Finanza; peraltro, il provvedimento gravato attestava che nell'informativa dei finanzieri era stato considerato anche il prezzo di acquisto della casa familiare, quando la famiglia Ciconte-Mangiardi non aveva sostenuto spese per l'abitazione familiare in quanto oggetto di un lascito ereditario; inoltre, i beni colpiti da vincolo apparivano del tutto sganciati, sotto il profilo temporale, dalla commissione dei reati, visto che il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di applicazione di misura a carico di Ciconte per insussistenza delle esigenze cautelari, aveva rilevato che le condotte dell'indagato si fermavano al 2005.
Il difensore segnala che la stessa autorità giudiziaria investita del ricorso dei terzi interessati Ciconte Pasquale e Ciconte Giuseppe (fratelli dell'indagato) aveva annullato il sequestro preventivo disposto sulle loro imprese 1.2 II Procuratore generale depositava note scritte chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
2. In data 5 luglio 2021 venivano depositate da parte del difensore conclusioni scritte, nelle quale si insiste nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LII ricorso è inammissibile. LA fronte della analitica motivazione del Tribunale del riesame, il ricorso è infatti privo di specificità, in quanto il ricorrente si è limitato a riprodurre due prospetti, senza però produrre né la scheda 15 dell'informativa della Guardia di Finanza, né la relazione del consulente di parte Scarfone, senza neppure precisare perché la relazione smentirebbe quanto riportato nella suddetta scheda; neppure viene dimostrato, essendo stato solamente affermato, che la famiglia Ciconte-Mangiardi non abbia sostenuto spese per l'abitazione familiare.
A tale proposito deve essere ribadito che "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Fattispecie nella quale il ricorrente, pur lamentando l'omessa valutazione di prova documentale e dichiarativa, aveva omesso sia di allegare sia di indicare i relativi atti processuali)". (Sez. 4, sentenza n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053.
Né può valere il generico richiamo alle pagine 7 e 8 dei motivi i riesame, posto che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014 Ud. (dep. 04/09/2015 ) Rv. 264879) 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2021 Il consigliere esten