Sentenza — n. 35733/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Solla Lorenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 5 febbraio 2019, che aveva rideterminato la pena alla quale Solla era stato condannato per il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza impugnata aveva ritenuto integrato pienamente provato l'elemento soggettivo del reato, avendo i fratelli Solla avviato alla fusione i preziosi, al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, ma l'argomentazione offerta dai giudici di merito pareva frutto di un parziale travisamento dei fatti: come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, Solla Lorenzo aveva ricevuto da Abbattista Domenico preziosi che quest'ultimo aveva rubato presso una chiesta, e i preziosi erano poi stati inviati da Solla Cristian alla società Simar S.p.a. per la trasformazione in oro fuso, per cui era evidente che era stato Solla Cristian, e non Solla Lorenzo ad avviare alla fusione i metalli preziosi di provenienza illecita; nelle sentenze di merito vi era soltanto un accenno alla circostanza che Solla Lorenzo, essendo fratello di Solla Cristian, doveva sapere che il fratello fosse in contatto con aziende del settore capaci di fondere il metallo prezioso, ma non emergeva in alcun modo che il ricorrente avesse partecipato alle operazioni di trasformazione del bene. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la contraddittorietà della motivazione in punto riduzione della pena base in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno, in quanto la Corte di appello aveva commesso un evidente errore di calcolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 bis cod.pen; Sentenza — n. 35733/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva che questa Corte annullasse senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, provvedendo direttamente alla rideterminazione della pena.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOLLA LORENZO nato a VENEZIA il 20/12/1971 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena;
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Solla Lorenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 5 febbraio 2019, che aveva rideterminato la pena alla quale Solla era stato condannato per il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la sentenza impugnata aveva ritenuto integrato pienamente provato l'elemento soggettivo del reato, avendo i fratelli Solla avviato alla fusione i preziosi, al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, ma l'argomentazione offerta dai giudici di merito pareva frutto di un parziale travisamento dei fatti: come emergeva dalla stessa sentenza impugnata, Solla Lorenzo aveva ricevuto da Abbattista Domenico preziosi che quest'ultimo aveva rubato presso una chiesta, e i preziosi erano poi stati inviati da Solla Cristian alla società Simar S.p.a. per la trasformazione in oro fuso, per cui era evidente che era stato Solla Cristian, e non Solla Lorenzo ad avviare alla fusione i metalli preziosi di provenienza illecita; nelle sentenze di merito vi era soltanto un accenno alla circostanza che Solla Lorenzo, essendo fratello di Solla Cristian, doveva sapere che il fratello fosse in contatto con aziende del settore capaci di fondere il metallo prezioso, ma non emergeva in alcun modo che il ricorrente avesse partecipato alle operazioni di trasformazione del bene. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la contraddittorietà della motivazione in punto riduzione della pena base in ragione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del risarcimento del danno, in quanto la Corte di appello aveva commesso un evidente errore di calcolo.
2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva che questa Corte annullasse senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, provvedendo direttamente alla rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è fondato soltanto relativamente al secondo motivo. 2.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, si deve infatti rilevare come secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, \,N le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
Nel caso in esame, il motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello, che a pag. 8 della sentenza impugnata ha osservato che il reto di riciclaggio non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente che l'autore ponga in essere una delle operazioni descritte dalla norma con la consapevolezza della idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni; pertanto, l'essersi inserito nell'acquisto dei monili rubati e averli "passati" al fratello Cristian che li aveva poi portati presso la Silmar S.p.a. per la fusione rende il ricorrente responsabile del reato contestato; a tale proposito, correttamente la sentenza di primo grado aveva osservato che la qualifica di Solla Cristian di operatore professionale nel commercio dell'oro era evidentemente nota al fratello Lorenzo, consapevole quindi anche che i monili venissero avviati alla trasformazione, traendo la logica conclusione che entrambi i fratelli Solla, consapevoli della provenienza delittuosa dei monili, li avessero destinati alla fusione, e quindi commesso il delitto di riciclaggio. 1.2 Fondato è invece il secondo motivo di ricorso: la Corte di appello ha ritenuto di dover applicare la riduzione di pena "nella misura massima, vale a dire di un terzo, quantomeno per la pena detentiva" (pag.9 sentenza impugnata) sia per le attenuanti generiche che per l'avvenuto risarcimento del danno, individuando come pena base quella di anni 4 di reclusione; pertanto, il calcolo corretto relativo alla pena detentiva avrebbe dovuto essere il seguente: pena base anni 4 di reclusione, ridotta di un terzo ad anni due e mesi otto di reclusione (e non anni due e mesi nove), ulteriormente ridotta a anni uno, mesi nove e giorni 10 di reclusione, ridotta per il rito ad anni uno mesi due e giorni sette di reclusione (ferma restando la pena finale di C 2.000,00 di multa). 3 t--n Pertanto, ai sensi dell'art. 620 lett.
l) cod.proc.pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con rideterminazione della pena nella misura sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena detentiva in anni uno, mesi due e giorni 7 di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 08/07/2021 Il consigliere estensore Il Pr& 6 ente Giuseppe C