Sentenza — n. 35732/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEXHBI SULEJMAN nato il 06/05/1974 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 DI 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35732/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEXHBI SULEJMAN nato il 06/05/1974 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 DI 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di ancona confermava la condanna del ricorrente per il reato di estorsione. Si contestava allo stesso di avere estorto alla vittima la somma di euro 700 con l'aggravante dell'uso delle armi (coltello con lama di 10 cm e pistola).
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: segnatamente, si eccepiva il travisamento della prova relativamente al riconoscimento della sussistenza delle minacce; le intercettazioni non darebbero conto di alcuna costrizione e non sarebbe stato identificato con chiarezza il chiamante; inoltre non sarebbe stata considerato che la persona offesa era inserita in circuiti criminali il che incideva sulla sua resilienza alle ipotetiche minacce: sul punto la sentenza sarebbe contraddittoria in quanto, da un lato, negava il coinvolgimento dell'offeso nel traffico di persone correlato allo sfruttamento della prostituzione e, dall'altro si affermava la forza di intimidazione "implicita" derivante da tale contesto criminale (nel quale erano inseriti sia il ricorrente che la persona offesa). 2.1.1.
Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione del merito delle prove raccolte, ovvero in una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (ex multis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965) 2.1.2. A ciò si aggiunge che il ricorrente deduce un travisamento della prova in ordine alla sussistenza delle minacce senza la doverosa allegazione della prova in ipotesi travisata. Sul tema della c.d. "autosufficienza del ricorso" la giurisprudenza aveva già chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123).
Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.
Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca Gaetano, Rv. 276432). 2.1.3. Nessun rilievo ha poi il contestato difetto di identificazione del soggetto da teAtch7o cui partono le chiamate,Yconto che è decisivo il contenuto delle conversazioni intercettate. 2.1.4.Invero, contrariamente a quanto dedotto, dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge la persuasiva ed accurata dimostrazione dell'esistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
E, segnatamente, dell'efficacia intimidatoria delle minacce che, nella valutazione della Corte di merito, non risulta in alcun modo attenuata - e tanto meno elisa - dal contesto criminale nell'ambito del quale si è sviluppata l'azione criminosa. I giudici di merito hanno persuasivamente ritenuto che «il ruolo di intermediario dell'imputato non esclude la rilevanza penale della condotta» e che l'attendibilità dell'offeso non è inficiata dal fatto che lo stesso avesse dei carichi pendenti e pregiudizi penali (pag. 9 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione della testimonianza del Meneci: questi, da un lato, avrebbe dichiarato che il ricorrente aveva messo un mano "sulla spalla" dell'offeso (dichiarazioni rese alla PG), e dall'altro che non aveva visto lo stesso mettere un braccio "intorno al collo" della vittima (dichiarazioni rese al difensore); tale contraddizione avrebbe imposto la invocata rinnovazione. 2.2.1.
Il motivo è manifestamente infondato. In materia di prova decisiva e di rinnovazione del dibattimento in appello il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Rv. 259323;
Sez. 2, n. 16354 del 28/04/2006 Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile. Tale valutazione rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto con la prima impugnazione (e ribadito con il ricorso per cassazione), la Corte di appello non rilevava alcuna contraddizione nella progressione dichiarativa del Meneci dato che lo stesso aveva sempre riferito di avere visto che il ricorrente aveva messo una mano "sulla spalla" dell'offeso e mai intorno al suo collo (pag. 8 della sentenza impugnata).
Tale linerarità del dichiarato, secondo i giudici di secondo grado, rendeva superflua la invocata rinnovazione: i ' tratta di una valutazione coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni della Cassazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.3. Con il terzo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: sarebbe illegittimo il diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.
4) cod. pen. in relazione alla modesta entità del danno economico arrecato; e sarebbe illegittimo il bilanciamento in equivalenza che non terrebbe conto del difetto di prova in ordine all'utilizzo dell'arma, dell'incensuratezza del ricorrente e della non ingente somma di denaro oggetto della condotta estorsiva. 2.3.1. Le censure sono manifestamente infondate. ‘,4‹. In via preliminare il collegio ribadisce`fil giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).
La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825.
Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Invece, con specifico riguardo agli oneri motivazionali relativi al bilanciamento tra circostanze eterogenee, si riafferma che per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415;
Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). Infine, con riguardo alle censure relative al mancato riconoscimento dell'attenuante c&c. prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., si riafferma invece'll'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018 - dep. 12/10/2018, B, Rv. 274080;
Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008 - dep. 20/03/2008, Umina e altri, Rv. 239749). Nel caso in esame la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio è ineccepibile in quanto non venivano ritenuti sussistenti gli elementi per la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.
4) cod. pen. al cui riconoscimento ostava il danno morale causato. Il trattamento sanzionatorio veniva adeguatamente motivato facendo accurato riferimento alle modalità del fatto ed alla personalità del ricorrente (pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). In conclusione il collegio ritiene che la motivazione contestata sia priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc