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Sentenza — n. 35729/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35729/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35729/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELELA CARMINE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 19/11/1964 avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore avv. Raffaele Francese con note scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 102 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35729/2021 — snpen · Corte di Cassazione: d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 ) Rv. 262912) 1.2.Nel caso in esame l'istanza presentata in udienza da un lato era intempestiva e, dall'altro, non indicava l'impossibilità del ricorso a sostituzione, sicché la stessa è stata legittimamente ritenuta inammissibile dai giudici di merito.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la legittimità della definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena impedimenti all'allontanamento attenuazione della pena violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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art. 102 cod. proc. pen
d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MELELA CARMINE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 19/11/1964 avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore avv. Raffaele Francese con note scritte insisteva per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione (che dichiarava estinti alcuni reati per prescrizione e rinviava per la ridefinizione della sanzione) confermava la responsabilità del ricorrente per i reati contestati rideterminando la pena in anni quattro e mesi uno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: in relazione all'udienza d'appello celebrata il 3 ottobre 2019 il ricorrente rilevava che era stata presentata una richiesta di differimento ad horas tenuto conto del contestuale impegno del difensore presso il Tribunale di Salerno; a Salerno l'udienza veniva celebrata solo alle ore 12.00; pertanto nel presente procedimento veniva avanzata una istanza di rinvio, che veniva rigettata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del ruolo marginale del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.La prima istanza inviata di differimento, inviata contestualmente alla Corte di appello di Napoli ed al Tribunale di Salerno, non è inquadrabile come una richiesta di Pez r i nv i oUé211 eg i tti m o impedimento, ma solo come una richiesta di differimento ad horas del processo che si svolgeva a Napoli. Invece la successiva istanza, presentata in udienza dal collaboratore di studio del difensore, non rispetta le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità relativamente alle istanze di rinvio fondate sul legittimo impedimento In materia il collegio ribadisce che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore:

a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;

b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;

c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;

d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 ) Rv. 262912) 1.2.Nel caso in esame l'istanza presentata in udienza da un lato era intempestiva e, dall'altro, non indicava l'impossibilità del ricorso a sostituzione, sicché la stessa è stata legittimamente ritenuta inammissibile dai giudici di merito.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la legittimità della definizione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

Il collegio ribadisce che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza dì elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame all'assenza di elementi positivi si associava la valutazione negativa in ordine alla gravità della condotta, che veniva ritenuta implicitamente ostativa alla determinazione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore rispetto a quello applicato (pag. 9 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gio