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Sentenza — n. 35728/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35728/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35728/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Putrino Edoardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/09/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Il difensore eccepisce la prescrizione del reato, intervenuta prra della sentenza di appello, in quanto: la querela era stata sporta il 18 giugno 2010; il delitto prevedeva una pena massima di anni tre di reclusione, per cui il tempo necessaria a prescrivere era di anni 6; a Putrino era stata contestata la recidiva ex art. 99 comma 2 n.1 cod.pen., e quindi il tempo necessario a prescrivere il reato era di anni 9; il reato si era prescritto pertanto in data 18 giugno 2019, antecedente alla pronuncia della Corte di appello, intervenuta in data 30 settembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 640 c.p, art. 99 comma 2 cod.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35728/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Parole chiave

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termine di sospensione proroga del termine riduzione della pena differimento dell'esecuzione della pena termine calcolato a ore ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 640 c.p
Ciò premesso, per il reato in esame, il massimo della pena edittale è pari a tre anni (art. 640 c.p.), da aumentare a quattro anni e sei mesi per la ritenuta recidiva.
art. 99 comma 2 cod.pen
"qualificata" previste dall'art. 99, comma 2 e comma 4, c.p.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUTRINO EDOARDO nato a VIBO VALENTIA il 24/06/1956 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Putrino Edoardo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/09/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di truffa. 1.1 Il difensore eccepisce la prescrizione del reato, intervenuta prra della sentenza di appello, in quanto: la querela era stata sporta il 18 giugno 2010; il delitto prevedeva una pena massima di anni tre di reclusione, per cui il tempo necessaria a prescrivere era di anni 6; a Putrino era stata contestata la recidiva ex art. 99 comma 2 n.1 cod.pen., e quindi il tempo necessario a prescrivere il reato era di anni 9; il reato si era prescritto pertanto in data 18 giugno 2019, antecedente alla pronuncia della Corte di appello, intervenuta in data 30 settembre 2020.

2. Il difensore della parte civile Sara Assicurazioni S.p.a„ Avv. Marco Micheli, depositava memoria nella quale rilevava come nel ricorso non si fosse tenuto conto di 510 giorni di sospensione dei termini di prescrizione, per cui il reato non era ancora prescritto al momento della pronuncia della Corte di appello.

3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 L'art. 157, comma 1, cod. pen. dispone che «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente alla pena edittale massima stabilita dalla legge», determinata, ai sensi del comma 2, avendo riguardo «alla pena stabilita dalla legge per il reato», aumentata nella misura massima consentita «per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale». In tal modo, si stabilisce, quindi, che il reato si estingue in un termine corrispondente alla pena edittale massima per esso prevista, determinata partendo dal massimo edittale (non dal termine minimo di prescrizione), ulteriormente aumentato nella misura massima per le circostanze aggravanti cc.dd. ad efficacia o ad effetto speciale, rperle_quali dr.,1 — _ _ , in generale, art. 63, connma_3, c.pi, tra le quali ultime rientrano anche le forme di recidiva c.d. "qualificata" previste dall'art. 99, comma 2 e comma 4, c.p. (cfr.

Sez. U., Sentenza n. 20798 del 24/02/2011, Rv. 249664, P.G. in proc.'Cl\~ Indelicato, per la quale "La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo"). Ciò premesso, per il reato in esame, il massimo della pena edittale è pari a tre anni (art. 640 c.p.), da aumentare a quattro anni e sei mesi per la ritenuta recidiva. Considerato quindi che per il reato, il massimo della pena edittale così determinato è inferiore a sei anni, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 157, comma 1, seconda parte, c.p., a norma del quale la prescrizione estingue il reato decorso «comunque un tempo non inferiore a sei anni» (nel medesimo senso, cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 3391 del 12/11/2014, in motivazione, e Sez. 4, Sentenza n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265578, ed amplius in motivazione).

Pertanto, anche in caso di reato il cui termine di prescrizione è inferiore ai sei anni, il termine da cui partire per il calcolo del termine massimo di prescrizione è comunque di sei anni; in presenza di eventi interruttivi del corso della prescrizione, sul predetto termine andrà operato un ulteriore aumento, secondo quanto stabilito dagli artt. 160 e 161, comma 2, cod.pen., nella misura della metà, pari a 9 anni. In proposito, la giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 18/02/2016, Rv. 266532; Sez. 6, Sentenza n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214;

Sez. 3, Sentenza n. 50619 del 30/01/2017, Rv. 271802) ha già chiarito che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. ed, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. E si è escluso (Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224; Sez. 4, Sentenza n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 272021) che tale interpretazione comporti una violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale" o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione EDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine /c Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. 1.2 Tutto ciò premesso, il calcolo da effettuare per determinare il termine di prescrizione del reato è pertanto, il seguente: sei anni + la metà (art. 99 comma 2 cod.pen., quindi nove anni), più 510 giorni di sospensione, pari ad un anno, quattro mesi e 25 giorni; il termine è quindi di dieci anni, quattro mesi e 25 giorni per cui, partendo dal 31 maggio 2010, il termine è scaduto in data 25 ottobre 2020,sisuccessimalla data della sentenza della Corte di appello.

2. Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, deve quindi deve essere dichiarato inammissibile: l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.( Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sara Assicurazioni S.p.a., che liquida in complessivi € 3.015,00, oltre accessori di legge Così deciso il 08/07/2021 Il consigliere estensore Il Pre