Sentenza — n. 35727/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Perugia confermava la condanna del ricorrente per il delitto di ricettazione: si contestava allo stesso di avere ricevuto diversi titoli provento di reato versati presso la filiale assicurativa che dirigeva dal suo subagente. ) 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la motivazione in ordine all'elemento soggettivo sarebbe illogica e carente in quanto l'impianto motivazionale emergente dalle due sentenze di merito indicherebbe al più l'esistenza di un profilo soggettivo colposo correlato alla mancata attivazione di controlli, ma non l'accettazione del rischio necessaria per la configurazione del dolo eventuale; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: il compendio motivazionale sarebbe carente, Illogico, e non accerterebbe la responsabilità facendo ricorso alla regola di valutazione deral di là dell'oltre ogni ragionevole dubbio; dato che non erano state valutare le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine alla decisività dei contenuti delle testimonianze delle impiegate Biccheri e Rosati (che avevano riferito dell'assenza di controlli all'atto delle girate degli assegni e del fatto che il coimputato Di Stefano aveva un rapporto particolare con l'agenzia, dato che saldava i debiti anche attraverso la corresponsione di assegni emessi da soggetti terzi, non clienti e che non avevano stipulato alcuna polizza).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35727/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre non era stato considerato che le firme sugli assegni erano illegibili; anche la testimonianza del Moretti sarebbe stata illegittimamente svalutata: la stessa era invece decisiva perché riferiva dello stupore del ricorrente in occasione della emersione delle irregolarità gestionali del Di Stefano; infine la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui perveniva all'assoluzione di alcuni coimputati sulla base dell' insufficienza delle prove in ordine all'elemento soggettivo ritenuta sulla base di una serie di indicatori (quali la affidabilità pubblica e la capacità comunicativa del Di Stefano) riferibili anche al ricorrente. 2.3.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONTENTI LUIGI nato a SPOLETO il 11/04/1968 avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso Il difensore avv. David Brunelli con memoria insisteva per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Perugia confermava la condanna del ricorrente per il delitto di ricettazione: si contestava allo stesso di avere ricevuto diversi titoli provento di reato versati presso la filiale assicurativa che dirigeva dal suo subagente. ) 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la motivazione in ordine all'elemento soggettivo sarebbe illogica e carente in quanto l'impianto motivazionale emergente dalle due sentenze di merito indicherebbe al più l'esistenza di un profilo soggettivo colposo correlato alla mancata attivazione di controlli, ma non l'accettazione del rischio necessaria per la configurazione del dolo eventuale; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: il compendio motivazionale sarebbe carente, Illogico, e non accerterebbe la responsabilità facendo ricorso alla regola di valutazione deral di là dell'oltre ogni ragionevole dubbio; dato che non erano state valutare le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine alla decisività dei contenuti delle testimonianze delle impiegate Biccheri e Rosati (che avevano riferito dell'assenza di controlli all'atto delle girate degli assegni e del fatto che il coimputato Di Stefano aveva un rapporto particolare con l'agenzia, dato che saldava i debiti anche attraverso la corresponsione di assegni emessi da soggetti terzi, non clienti e che non avevano stipulato alcuna polizza).
Inoltre non era stato considerato che le firme sugli assegni erano illegibili; anche la testimonianza del Moretti sarebbe stata illegittimamente svalutata: la stessa era invece decisiva perché riferiva dello stupore del ricorrente in occasione della emersione delle irregolarità gestionali del Di Stefano; infine la sentenza sarebbe contraddittoria nella parte in cui perveniva all'assoluzione di alcuni coimputati sulla base dell' insufficienza delle prove in ordine all'elemento soggettivo ritenuta sulla base di una serie di indicatori (quali la affidabilità pubblica e la capacità comunicativa del Di Stefano) riferibili anche al ricorrente. 2.3.
Violazione di legge: veniva riferita al ricorrente anche la sospensione della prescrizione maturata nei confronti di coimputati la cui posizione veniva stralciata, sicché sarebbe illegittimo ritenere l'estensione degli effetti sospensivi; al netto di tali sospensioni la prescrizione per i capo di imputazione h) nn 5), 6) ed 11) era maturata prima della sentenza di appello. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e del danno non patrimoniale patito dalla Allianz s.p.a: il danno all'immagine era stato ritenuto nonostante alcune delle persone offese avessero mantenuto il rapporto con la Compagnia assicurativa, circostanza questa che sarebbe incompatibile con la rilevazione della sussistenza del danno contestato; la Corte di appello confermava la condanna omettendo di confrontarsi con le allegazioni della prima impugnazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 primi due motivi di ricorso sono fondati ed impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per decorso del termine massimo di prescrizione (che risulta spirato nel gennaio 2020, tenuto conto dei due periodi di sospensione maturati, rispettivamente di 91 giorni e 57 giorni).
Il compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito risulta insufficiente nella parte in cui ritiene provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: infatti non emerge con chiarezza la dimostrazione del dolo - anche ! nella dimensione attenuata o c.d. "eventuale" - tenuto conto che le impiegate dell'agenzia assicurativa (la Biccheri e la Rosati) avevano descritto abitudini lavorative caratterizzate da girate effettuate con modalità seriali ed automatiche, che non prevedevano l'attivazione di alcun controllo sulla collocazione del traente come cliente dell'Agenzia, piuttosto che come terzo; alcuni assegni erano inoltre circolari e non consentivano la identificazione immediata dell'emittente.
In sintesi: la motivazione in ordine all'elemento soggettivo che emerge dalle motivazioni delle due sentenze di merito risulta carente; nella ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata il profilo soggettivo viene descritto in modo da essere riconducibile ad un atteggiamento di mera colpa insufficiente a ritenere integrato l'accertamento di responsabilità per la ricettazione (pag. 35 della sentenza impugnata). Tale carenza motivazionale - fondatamente dedotta con i primi due di ricorso - impone la dichiarazione di estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali. 1.2.
Diversa è la decisione in ordine alle statuizioni civili. La rilevata carenza motivazionale rileva anche sull'accertamento della responsabilità civile correlata alle condotte contestate e - sul punto - occorre una nuova valutazione del giudice competente per materia, ovvero quello civile. La responsabilità civile da reato "resiste" infatti alla dichiarazione di estinzione per prescrizione che riguarda solo gli effetti "penali" e non quelli "civili" (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Il collegio ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che procederà ad un nuovo scrutinio delle prove per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario per il riconoscimento della responsabilità civile in ipotesi correlata al comportamento contestato.
Lo stesso giudice liquiderà le spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette la liquidazione delle spese tra le parti del presente gi