Sentenza — n. 35726/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili.1.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Marzano è inammissibile in quanto il tema devoluto dalla Sesta Sezione di questa Corte al giudice di rinvio non riguardava la qualifica dell'arma, per cui si deve ritenere che sull'accertamento dell'arma quale arma da guerra ai sensi dell'art. 4 legge 895/67 si fosse già formato il giudicato. 1.2 Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art.5 legge 2 ottobre 1967 n.895, la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha evidenziato che la detenzione ed il possesso dell'arma si sono rilevati particolarmente gravi, se si considera che Marzano ha contribuito al recupero di un'arma utilizzata da un pericoloso soggetto appartenente a gruppi criminali della "sacra corona unita"; la Corte territoriale ha pertanto correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale " In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite".(Sez. 2, Sentenza n. 3852 del 13/12/2019, Keshi, Rv. 278239 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 4 legge 895/67, art. 609 cod.proc.pen, art. 585 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, l'eccezione secondo la quale vi sarebbe stata una violazione del .4.0 principio di freformatio in peiusi per non essere il giudice di rinvio partito da una pena prossima al minimo edittalet è inammissibile in quanto sollevata soltanto in sede di discussione orale; a tale proposito, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 609 cod.proc.pen., "il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti", e il motivo non era contenuto nel ricorso, né era stato proposto nei termini previsti dall'art. 585 cod.proc.pen. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONTINARI ANTONIO ALVARO nato a LECCE il 26/06/1971 MARZANO FABIO nato a LECCE il 23/02/1969 avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso di Marzano e dichiarare inammissibile il ricorso di Montinari; sentito il difensore di MONTINARI, Avv.
ANTONIO SAVOIA, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 5 luglio 2016, all'esito di rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce - per quel che rileva in questa sede - ha dichiarato MARZANO Fabio colpevole del reato di cui al capo AI2) (artt.81 cpv., cod. pen.,2,4 I.n. 895/67) e MONTINARI Antonio Alvaro colpevole del reato di cui al capo A) (art. 416-bis cod. pen.); la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza e la sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 4 aprile 2019, annullava la suddetta sentenza nei confronti di Marzano Fabio e Montinari Antonio Alvaro, per quest'ultimo limitatamente alla determinazione della pena; la Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio, con sentenza del 22 gennaio 2020, rideterminava la pena per Marzano in anni due e mesi quattro di reclusione e per Montinari in anni sei e mesi otto di reclusione. 1.1 Avverso tale ultima sentenza propone ricorso il difensore di Marzano, premettendo che il ricorrente era chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod.pen., 2 e 4 legge 895/1967, per aver detenuto e portato in luogo pubblico una pistola di piccolo calibro che consegnava a Calò Giuliano, arma mai rinvenuta né identificata; eccepisce che non vi era alcun elemento probatorio atto a dimostrare che si trattasse di un'arma da guerra, come si evinceva dal contestato art. 4 legge 895/67 e non di un'arma comune da sparo, la cui detenzione è punita ai sensi dell'art. 7 della stessa legge.
Il difensore osserva, inoltre, che relativamente al riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art.5 legge 895/67, chiesto nei motivi di appello, non solo l'arma non era stata rinvenuta né identificata, ma era ampiamente accertato il cattivo funzionamento della stessa e, quindi, la sua assoluta scarsa qualità e potenzialità; sul punto il giudice del merito aveva stravolto la dinamica dei fatti, sostenendo apoditticamente che il ricorrente era consapevole del fatto che l'arma era stata utilizzata nel conflitto, senza spiegare le ragioni di tale affermazione.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Montinari Alvaro Antonio. 2.1 II difensore lamenta la eccessiva gravosità della pena, non essendo state concesse le attenuanti generiche al ricorrente, con omissione della motivazione sul punto, avendo la Corte di appello soltanto messo in risalto la gravità del fatto, non esplicitando le ragioni della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.1.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Marzano è inammissibile in quanto il tema devoluto dalla Sesta Sezione di questa Corte al giudice di rinvio non riguardava la qualifica dell'arma, per cui si deve ritenere che sull'accertamento dell'arma quale arma da guerra ai sensi dell'art. 4 legge 895/67 si fosse già formato il giudicato. 1.2 Per quanto riguarda l'attenuante di cui all'art.5 legge 2 ottobre 1967 n.895, la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha evidenziato che la detenzione ed il possesso dell'arma si sono rilevati particolarmente gravi, se si considera che Marzano ha contribuito al recupero di un'arma utilizzata da un pericoloso soggetto appartenente a gruppi criminali della "sacra corona unita"; la Corte territoriale ha pertanto correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale " In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante di cui all'art. 5, legge 2 ottobre 1967, n. 895 può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite".(Sez. 2, Sentenza n. 3852 del 13/12/2019, Keshi, Rv. 278239 - 01).
2. Manifestamente infondato è anche il ricorso di Montinari. 2.1 La Corte di appello, dopo aver premesso il motivo di annullamento della precedente sentenza, in quanto la pena irrogata era stata erroneamente ritenuta prossima al minimo edittale, ha congruamente motivato la decisione di partire da una pena base di anni 10 di reclusione, considerando il ruolo di Montinari nell'ambito del sodalizio criminale, consistito prima nel ricevere le direttive del boss Pasquale Briganti quando quest'ultimo era latitante e nel risolvere conflitti tra gli associati, e poi di gestire dei fondi dell'associazione; si deve rilevare come il ricorso si riferisse soltanto alla richiesta di concessione C:v delle attenuanti generiche, con un motivo'è assolutamente privo di specificità, non indicando il ricorrente alcun motivo in base al quale sarebbe stato meritevole del beneficio.
Pertanto, l'eccezione secondo la quale vi sarebbe stata una violazione del .4.0 principio di freformatio in peiusi per non essere il giudice di rinvio partito da una pena prossima al minimo edittalet è inammissibile in quanto sollevata soltanto in sede di discussione orale; a tale proposito, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 609 cod.proc.pen., "il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti", e il motivo non era contenuto nel ricorso, né era stato proposto nei termini previsti dall'art. 585 cod.proc.pen. 2.1 ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2021 Il consigliere estensore Il