Sentenza — n. 35724/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORTONE CESARIO nato a CASERTA il 13/04/1987 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con reqùisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Sentenza — n. 35724/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del Bortone per il reato di truffa non aggravata previsto dall'art. 640 cod. pen.: si contestava allo stesso di avere modificato dei videogiochi trasformandoli in slot machines idonee al gioco di azzardo, traendo in inganno le autorità deputate al controllo circa la natura lecita degli apparecchi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORTONE CESARIO nato a CASERTA il 13/04/1987 avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dall'art. 23 D.I. 28 ottobre 2020 n. 137 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino che ha concluso con reqùisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del Bortone per il reato di truffa non aggravata previsto dall'art. 640 cod. pen.: si contestava allo stesso di avere modificato dei videogiochi trasformandoli in slot machines idonee al gioco di azzardo, traendo in inganno le autorità deputate al controllo circa la natura lecita degli apparecchi.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che: 2.1. con i primi due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: non sarebbe stato considerato quanto allegato con l'appello circa l'insussistenza dell'ingiusto profitto e dell'altrui danno; in particolare non sarebbe stato considerato che le macchine detenute dal ricorrente erano state utilizzate come giochi di abilità e non come slot machines. 2.2. Con il terzo motivo si deduceva una violazione di legge: il ricorrente sarebbe stato condannato per il reato di truffa semplice nonostante non fosse stata sporta alcuna querela. 2.3. con il quarto motivo si deduceva la mancata identificazione del tempus commissi delicti che sarebbe stato erroneamente individuato in quello di accertamento del reato, nonostante le macchine da gioco fossero nella disponibilità del &none fin dal 2007, il che avrebbe imposto la dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è manifestamente infondato sia nella parte in cui deduce il difetto dell'elemento oggettivo del reato, ovvero l'ingiusto profitto con altrui danno (che non risultano indicati neanche nel capo di imputazione), sia nella parte in cui rileva che la contestazione riguarda una truffa non aggravata con procedibilità condizionata alla querela, che è assente. Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del reato per decorso del termine di catak, prescrizione spirato - tenuto r delle sospensioni - il 29 dicembre 2019.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 8 luglio 20