Italian Court corrects a sentencing order's material error regarding the appellate court's name from Reggio Calabria to Messina.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation ordered the correction of a material error in a previous judgment regarding the name of the appellate court. The original order incorrectly stated 'Reggio Calabria' in the operative part, while the reasoning explicitly required transmission to the Messina court. The court ruled that because the error was evident and contradicted the reasoning, it must be corrected to ensure procedural consistency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 c.p.p.; When a judgment's operative part contains an evident material error contradicting its reasoning, the court must correct the error to align the document with the intended legal effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUSCINA' MADDALENA nato a MESSINA il 12/06/1977 TIBIA LUIGI nato a MESSINA il 07/06/1974 MORGANTE EDUARDO nato a MESSINA il 09/03/1958 MISA VINCENZO nato a MESSINA il 17/01/1985 SCHEPIS GIUSEPPE nato a MESSINA il 25/11/1977 DE LEO LUCIANO nato a MESSINA il 05/08/1979 LISITANO TEODORO nato a MESSINA 11 19/09/1970 BRUNO MASSIMO nato a MESSINA il 24/09/1979 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il PG nulla oppone a che si proceda alla correzione dell'errore materiale.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza 22988/2021 del 25 gennaio 2021, depositata il 10 giugno 2021, ed emessa nei confronti di TIBIA Luigi, DE LEO Luciano, LISITANO Teodoro, MISA Vincenzo, SCHEPIS Giuseppe nel procedimento avente R.G. 31468/2020, questa Corte ha annullato l'ordinanza 6 luglio 2020 della Corte di appello di Messina rigettava l'istanza di ricusazione presentata dagli imputati in epigrafe in conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio rispetto agli imputati non istanti.
2. La Corte d'appello di Reggio Calabria, cui il fascicolo era stato restituito, ritrasmette il carteggio evidenziando la presenza di un contrasto tra il dispositivo, in cui si disponeva la restituzione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria, e la motivazione, in cui affermava disporsi la restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina.
3. Tale istanza ha determinato la fissazione di udienza per correzione di errore materiale.
4. Per un evidente errore materiale, nel dispositivo del provvedimento sopra richiamato, è stato scritto, in sede di dispositivo, "dispone la restituzione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame della richiesta di ricusazione";
5. Tale disposizione contrasta con la motivazione del medesimo provvedimento che indica la necessità di trasmettere gli atti alla stessa Corte di appello di Messina;
6. L'errore materiale presente nel dispositivo del provvedimento risulta evidente visto che, a decidere la questione, doveva essere la stessa Corte che rigettato l'istanza di ricusazione;
7. Di conseguenza - occorre - , ex art. 130 cod. proc. pen. - procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza 22988/2021 del 25 gennaio 2021, depositata il 10 giugno 2021, ed emessa nei confronti di TIBIA Luigi, DE LEO Luciano, LISITANO Teodoro, MISA Vincenzo, SCHEPIS Giuseppe nel procedimento avente R.G. 31468/2020, nel senso che - laddove è scritto " Reggio Calabria" deve leggersi "Messina"; P. Q. M. Ordina correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza 22988/2021 del 25 gennaio 2021, depositata il 10 giugno 2021, ed emessa nei confronti di TIBIA Luigi, DE LEO Luciano, LISITANO Teodoro, MISA Vincenzo, SCHEPIS Giuseppe nel procedimento avente R.G. 31468/2020, è stato scritto " Reggio Calabria" deve leggersi "Messina". Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021 Il Consigliere estens