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Sentenza — n. 35577/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35577/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35577/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile, perché fondato su doglianze prive di specificità. Il Tribunale del riesame ha condiviso il rilievo del Giudice per le indagini preliminari secondo cui, a prescindere dai vari reati in materia di stupefacenti, contestati in questo procedimento, analoghi a quelli oggetto delle precedenti ordinanze, "il Sirufo risponde anche del reato ex art. 629 comma 3 c.p. per un fatto privo di connessione con quelli di cui alle precedenti ordinanze". Il menzionato Tribunale ha anche rimarcato che il ricorrente aveva solo asserito genericamente l'esistenza della connessione.

Regesto Legislator

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art. 127 c.p, art. 629 comma 3 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35577/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale del riesame ha condiviso il rilievo del Giudice per le indagini preliminari secondo cui, a prescindere dai vari reati in materia di stupefacenti, contestati in questo procedimento, analoghi a quelli oggetto delle precedenti ordinanze, "il Sirufo risponde anche del reato ex art. 629 comma 3 c.p. per un fatto privo di connessione con quelli di cui alle precedenti ordinanze". Il menzionato Tribunale ha anche rimarcato che il ricorrente aveva solo asserito genericamente l'esistenza della connessione.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena proroga della carcerazione preventiva carcerazione giudiziaria sospensione condizionale della carcerazione adeguamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 127 c.p
All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte ( presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
art. 629 comma 3 c.p
Il Tribunale del riesame ha condiviso il rilievo del Giudice per le indagini preliminari secondo cui, a prescindere dai vari reati in materia di stupefacenti, contestati in questo procedimento, analoghi a quelli oggetto delle precedenti ordinanze, "il Sirufo risponde anche del reato ex art. 629 comma 3 c.p.
art. 616 c.p
Il ricorso è quindi inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
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Testo completo

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da SIRUFO ALFREDO, nato a Cosenza il 15 luglio 1985, avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 19 gennaio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza, emessa il 19 gennaio 2021, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da SIRUFO ALFREDO avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione della legge, per non essere stato applicato l'istituto della retrodatazione a fronte di precedenti ordinanze applicative della medesima misura per gli stessi fatti. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte ( presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su doglianze prive di specificità. Il Tribunale del riesame ha condiviso il rilievo del Giudice per le indagini preliminari secondo cui, a prescindere dai vari reati in materia di stupefacenti, contestati in questo procedimento, analoghi a quelli oggetto delle precedenti ordinanze, "il Sirufo risponde anche del reato ex art. 629 comma 3 c.p. per un fatto privo di connessione con quelli di cui alle precedenti ordinanze". Il menzionato Tribunale ha anche rimarcato che il ricorrente aveva solo asserito genericamente l'esistenza della connessione.

A fronte di siffatte argomentazioni il ricorrente, con la presente impugnazione, oltre a riportare la disposizione dell'art. 297, comma terzo, c.p.p., si è limitato a contestare la conclusione cui è pervenuto il Tribunale del riesame, senza tuttavia illustrare specificamente per quale ragione i reati dovessero ritenersi connessi ai sensi dell'art. 12, comma primo, lettere b) e c) c.p.p. e senza nemmeno indicare le altre condizioni che legittimano l'operatività della disciplina della retrodatazione, ossia l'anteriorità dei fatti e la desumibilità dagli atti dei fatti, oggetto della seconda ordinanza, già al momento dell'emissione del primo provvedimento.

2. Il ricorso è quindi inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo.

3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli omenico Gallo ir, .Z.