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Sentenza — n. 35576/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35576/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35576/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. 1.1 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez.

Regesto Legislator

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art. 127 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35576/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avendo l'indagato prodotto documentazione a giustificazione del possesso dei beni e non sussistendo i presupposti per procedere al sequestro, sarebbe meramente esplorativa la decisione di sequestrare i menzionati beni; la motivazione, pertanto, sarebbe contraddittoria e lacunosa. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

Parole chiave

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sequestro di mezzi di prova assunzione di prove a titolo cautelare azione di convalida del sequestro pignoramento suppletivo occultamento di beni accertamenti complementari

Disposizioni normative citate

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art. 127 c.p
All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
art. 616 c.p
Il ricorso è quindi inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 t n.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da CERATO ANDREA, nato a Bussolengo il 9.8.1984, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Verona del 25 febbraio 2021 Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 25 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Verona ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso il 4 febbraio 2021, limitatamente alla ricevuta di vincita del Bingo Opla di Verona e ne ha ordinato la restituzione all'avente diritto. Ha confermato nel resto il provvedimento impugnato. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per vizi della motivazione.

Avendo l'indagato prodotto documentazione a giustificazione del possesso dei beni e non sussistendo i presupposti per procedere al sequestro, sarebbe meramente esplorativa la decisione di sequestrare i menzionati beni; la motivazione, pertanto, sarebbe contraddittoria e lacunosa. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto). 1.2 Ciò premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente sia il fumus delicti che la rappresentazione da parte del Pubblico ministero delle ragioni determinanti la necessità di imporre il vincolo ablativo sul detonatore, sul fucile mitragliatore e sugli ulteriori beni, rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, in funzione dell'accertamento dei fatti di reato allo stesso provvisoriamente ascritti (v. f. 2 e 3 del provvedimento in d isa mina).

Alla luce di quanto precede, deve rilevarsi, per un verso, che l'ordinanza impugnata - quanto ai presupposti della misura cautelare - presenta una motivazione sufficientemente completa ed esente da vizi manifesti sul piano logico; per altro verso, deve affermarsi che le doglianze, formulate dalla ricorrente, finiscono per refluire nell'alveo di un non consentito sindacato della motivazione del provvedimento e del merito, come tale non riconducibile al vizio di violazione di legge, che è l'unico devolvibile a questa Corte in materia di misure cautelari reali.

2. Il ricorso è quindi inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 t n. 186), e tenuto conto dell'entità della colpa - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza camerale del 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Domenico