Sentenza — n. 35575/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ERCHIA SALVATORE nato a MASSAFRA il 24/05/1953 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori avv.ti Putignano ed Esposito che insistono nel ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 bis cod.proc.pen, art. 173 disp. att. cod.proc.pen, art. 393 bis cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35575/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E rispetto a tale esposto del luglio 2011 alcun rilievo decisivo assume la mancata notifica dell'ordinanza ad ottobre 2010. Così che il ricorso continua per l'ennesima volta a prospettare l'efficacia dirimente di una circostanza che alcun rilievo assume rispetto a tale condotta del luglio 2011 ed appare pertanto affetto da manifesta infondatezza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ERCHIA SALVATORE nato a MASSAFRA il 24/05/1953 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori avv.ti Putignano ed Esposito che insistono nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 15 settembre 2020, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di D'Erchia Salvatore avverso la sentenza della corte di appello di Lecce del 13-11-2019 che aveva condannato lo stesso alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di calunnia e diffamazione commessi con esposto del 12 luglio 2011. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso straordinario, ex art. 625 bis cod.proc.pen., la difesa del D'Erchia che, premessa una ricostruzione dei fatti, esponeva quale unico motivo, ivi riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., essere caduta la corte di legittimità in errore di fatto per non avere attribuito valore determinante alla omessa notifica dell'ordinanza n.148 del 2010 che escludeva la legittimità dell'intervento della Polizia Municipale e giustificava la condotta dell'imputato, come anche riconosciuto nel separato procedimento penale per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale che si era concluso con il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393 bis cod.proc.pen..
L'imputato, pertanto, aveva ragionevolmente percepito la condotta della Polizia Municipale di Massafra quale lesiva dei suoi diritti ed aveva errato la sentenza della corte di legittimità nell'escludere il rilievo a tale circostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto fuori dai casi consentiti dalla legge e ripropone una ricostruzione dei fatti già presa in considerazione e smentita dalla sentenza impugnata in via straordinaria. Deve essere premesso come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso; inoltre la Corte ha precisato in motivazione che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; (Sez.
U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). Orbene, nel caso in esame, non si vede in alcun errore percettivo posto che la sentenza impugnata ha proprio escluso rilievo decisivo alla circostanza della mancata notifica dell'ordinanza comunale poiché, con le osservazioni svolte a pagina 2 della motivazione, ha sottolineato come i fatti oggetto del presente procedimento non riguardino la condotta di reazione all'attività della Polizia Municipale di Massafra del 4 ottobre 2010 bensì la diversa attività posta in essere dall'imputato che, a distanza di quasi un anno dall'accaduto, e precisamente il 12 luglio del 2011 presentava un esposto nei confronti dei predetti appartenenti al corpo di Polizia Municipale accusandoli di gravi fatti di reato.
E rispetto a tale esposto del luglio 2011 alcun rilievo decisivo assume la mancata notifica dell'ordinanza ad ottobre 2010. Così che il ricorso continua per l'ennesima volta a prospettare l'efficacia dirimente di una circostanza che alcun rilievo assume rispetto a tale condotta del luglio 2011 ed appare pertanto affetto da manifesta infondatezza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 settembre 2021 I CONSIGLIERE T. IL PRESIDENTE • Dott