Sentenza — n. 35574/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 29/12/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava le richieste di riesame presentate nell'interesse di Antonio Palermo e di Francesco Iovino avverso l'ordinanza. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola emessa in data 09/12/2020 che aveva applicato: -al Palermo, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata rapina aggravata continuata in concorso (capo 3) e di rapina aggravata continuata in concorso (capo 4); -allo Iovino, la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al reato di tentata rapina aggravata continuata in concorso (capo 3).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56, comma 3 cod. pen, art. 13 della Costituzione, art. 292 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35574/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato.Va evidenziato in premessa come, in più di un'occasione, la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che "in tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze caute/ari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (cfr., Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). 3.1.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da Palermo Antonio, nato a Belvedere Marittimo il 13/06/1971 e da Iovino Francesco, nato a Belvedere Marittimo il 07/04/1985 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Italo Guagliano, di fiducia avverso l'ordinanza n. 2347/2020 del 29/12/2020 del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, avv. Italo Guagliano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29/12/2020, il Tribunale di Catanzaro rigettava le richieste di riesame presentate nell'interesse di Antonio Palermo e di Francesco Iovino avverso l'ordinanza. del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola emessa in data 09/12/2020 che aveva applicato: -al Palermo, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di tentata rapina aggravata continuata in concorso (capo 3) e di rapina aggravata continuata in concorso (capo 4); -allo Iovino, la misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione al reato di tentata rapina aggravata continuata in concorso (capo 3).
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Antonio Palermo e di Francesco Iovino, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. -Primo motivo: violazione di legge e vizio di apparenza di motivazione in ordine alla mancata autonoma valutazione dei gravi indizi. I ricorrenti, in sede di riesame, avevano eccepito la nullità dell'ordinanza genetica per la presenza di una mera e pedissequa ricopiatura della richiesta cautelare del pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari, caratterizzata da un semplice riassunto conclusivo sprovvisto di un'autonoma valutazione in ordine al complessivo compendio probatorio e di una valutazione soggettiva delle posizioni dei singoli correi.
A fronte dell'eccezione de qua, il Tribunale del riesame forniva una motivazione sostanzialmente apparente, riconoscendo come l'effettuato "copia-incolla" fosse stato completato da specifiche ed autonome valutazioni compiute dal giudice di prime cure sia nella ricostruzione dei fatti che sul quadro indiziario complessivo. -Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2-ter cod. proc. pen. e motivazione contraddittoria in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e mancata valutazione degli elementi a loro favore.
Del tutto contraddittoria sotto vari profili è la conclusione cui giunge il Tribunale con riferimento al capo 3). Lo stesso, in primis, incorre in un palese travisamento degli elementi di prova allorquando riconosce che entrambi gli indagati si trovassero sul luogo del delitto al momento del controllo di polizia ricevuto dai coindagati Pagano e Iozzi. La loro assenza ha inciso anche sul giudizio di responsabilità (tipico della fase cautelare) dei ricorrenti a titolo di concorso, non avendo gli stessi partecipato al fatto tipico di reato: in ogni caso, nessun elemento probatorio è stato raccolto in ordine ad un eventuale contributo di facilitazione offerto, non potendosi ritenere integrata la pretesa agevolazione dei ricorrenti nella partecipazione alla programmazione del fatto, attraverso l'individuazione dell'obiettivo e le tennpistiche da attuare. -Terzo motivo: motivazione contraddittoria in ordine agli elementi dai quali si evince la desistenza volontaria degli indagati, con riferimento al capo 3).Del tutto erronea e con travisamento dei fatti è stata l'esclusione della causa di non punibilità dell'art. 56, comma 3 cod. pen., la cui evidente ricorrenza, al contrario, si desume dalla condotta tenuta dai ricorrenti il 04/03/2018 (rectius, 04/04/2018), data della presunta rapina intentata da Pagano e Tozzi.
Anche laddove si ritenesse integrata una parziale - e priva di indizi - partecipazione all'organizzazione dell'attività delittuosa, la stessa non avrebbe poi portato concretamente ad alcun contributo da parte dei due ricorrenti che, come dimostrato dalle celle telefoniche, non si presentarono neanche all'appuntamento dato loro da Pagano alle ore 12.00 presso la casa di Valerio Salineto, e non parteciparono in alcun modo all'appostamento effettuato dallo stesso Pagano e da Tozzi presso l'ufficio postale di Acquappesa Terme Luigiane. -Quarto motivo: violazione di legge in relazione all'art. 292, comma 2 lett. c-bis cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine ai motivi per i quali non state ritenute rilevanti le indagini difensive svolte nell'interesse del Palermo con riferimento al capo 4).
Il ritenuto contributo causale offerto dal Palermo per la realizzazione della rapina effettuata presso l'ufficio postale di Diamante, consistito per il Tribunale nell'avere il ricorrente fornito la targa apposta sul motorino utilizzato per la fuga, è il frutto di un vero e proprio travisamento del fatto, inteso come il risultato diverso da quello effettivo evincibile dagli elementi probatori. Con riferimento, infine, al ruolo di palo svolto dal Palermo, si denuncia l'omessa valutazione da parte del Tribunale dei contenuti dei prodotti verbali di indagini difensive, i cui risultati si pongono in completo contrasto con le deduzioni del giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840;
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), né possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.Va evidenziato in premessa come, in più di un'occasione, la Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che "in tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze caute/ari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (cfr., Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). 3.1.
Non v'è dubbio, pertanto, che, l'obbligo di rafforzata motivazione posto a carico del giudice risponde all'esigenza di rendere il più chiaro possibile l'iter logico-argomentativo che ha condotto il medesimo ad assumere la decisione adottata, onde meglio - e più -adeguatamente corrispondere alla copertura costituzionale assicurata al bene primario della libertà personale dall'art. 13 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Da qui la particolare attenzione a due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem e l'altra dall'incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal pubblico ministero ovvero dei contenuti di atti di polizia giudiziaria a loro volta trasfusi (o meno) nella richiesta dell'accusa. 3.1.1.
In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad "un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze caute/ari nel caso concreto" (in tal senso, Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350): il che non può che valere, in forza dell'autonomia che connota i singoli rapporti che s'instaurano in seno al procedimento.
Ne consegue che nulla sembra ostare alla pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare - ad esempio, gli esiti di una perquisizione o le dichiarazioni, anche in forma sintetica, rilasciate da una persona informata sui fatti - trattandosi del substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi; mentre, per ciò che concerne il profilo squisitamente valutativo, è imprescindibile che il principio dell'autonoma valutazione sia comunque esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà . d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa. 3.1.2.
Fermo quanto precede, si rendono tuttavia doverose due precisazioni: la prima, è che la sussistenza dell'anzidetto profilo valutativo va scrutinata alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame, il che riveste peculiare valenza nelle ipotesi di ordinanze concernenti molteplicità di indagati e/o pluralità di imputazioni provvisorie, in cui la frequente complessità della struttura del provvedimento medesimo ben può comportare la sua articolazione in una serie di segmenti fra loro correlati, a significare come l'uno possa dettare la chiave di lettura degli elementi poi analizzati in altra parte (cfr., Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 e n. 3067 del 03/10/2017, dep. 2018, Stagno, Rv. 272135); la seconda, è che non vi sono schemi rigidi, l'ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, poiché ciò che qui rileva è semmai - per adottare una definizione di stampo civilistico - un'obbligazione di risultato, rispetto alla quale il giudice è pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria delibazione, da tanto discendendo il ripudio di formule stereotipate, proprio perché atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacità di attagliarsi ad ogni e più svariata ipotesi (cfr.
Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507). Di qui la coerente conclusione nel senso della sussistenza della nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., in presenza di un'ordinanza priva di motivazione sul punto, ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario (cfr., Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, P.M. in proc. De Lucia e altri, Rv. 265349): conclusione che non può che essere ribadita dal Collegio, a tal fine segnalandosi, proprio in ragione dell'assoluta gravità delle conseguenze che ne scaturiscono, alla luce della specifica ed insuperabile previsione di nullità introdotta nell'art. 309 del codice di rito, dalle modifiche apportatevi dalla legge n. 47/2015, che il difetto di autonoma valutazione è ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere "sanata" dall'intervento del giudice del riesame, ferma naturalmente la possibilità di far valere in sede di legittimità - ove ne ricorrano le condizioni - il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. in proc. Vizzì, Rv. 273658). 3.2. Ciò premesso, non può tuttavia sottacersi come, in ogni caso, costituisca consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità _dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha lo specifico onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 3.3.
Facendo applicazione dei summenzionati principi alla specificità della vicenda in esame, non può non ritenersi come il vizio denunciato sia del tutto inesistente, avendo l'ordinanza compiuto un autonomo scrutinio valutativo delle risultanze investigative, omettendo - anche nelle forme del profilo argomentativo - pedisseque ripetizioni acritiche del compendio probatorio. 3.4. Peraltro, nel denunciare l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, il ricorrente, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata e, dall'altro, non adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. 3.4.1.
Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica, non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici,ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. 3.4.2.
La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. La mancata evidenziazione della rilevanza causale dell'omissione denunciata rende palese la genericità del motivo.4.
Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che evocativo di non consentite censure in fatto finalizzate ad una ricostruzione alternativa degli accadimenti. L'ordinanza impugnata dà atto di come l'obiettivo degli indagati Palermo e Iovino, pianificato con i complici Pagano, Tozzi e Renda, fosse quello di effettuare dei sopralluoghi atti a valutare il momento in cui i furgoni portavalori sarebbero giunti ad approvvigionare di denaro gli uffici postali, decidere quale fosse l'orario più opportuno per effettuare le rapine e reperire il maggior quantitativo di denaro possibile rendendo, di conseguenza, l'azione delittuosa più proficua.
I sopralluoghi finalizzati al compimento della rapina di cui al capo 3) furono due, e precisamente il primo in data 30/04/2018 (rectius, 30/03/2018) e il secondo in data 31/03/2018. Si legge - in termini del tutto esaustivi - nell'ordinanza impugnata che "nel corso del primo sopralluogo, gli odierni indagati, le cui celle telefoniche di Acquappesa venivano agganciate dalle utenze in loro uso, monitoravano il passaggio dei furgoni portavalori diretti agli uffici postali della zona e, non riuscendo ad individuarne alcuno, con disappunto, decidono di incontrarsi al bar "Lo Scoglio", sito in Acquappesa al fine di discutere sul da farsi ... [nel] ... secondo sopralluogo ... gli indagati si recavano presso l'Ufficio Postale di Acquappesa onde verificare l'orario di apertura e le condizioni necessarie per l'esecuzione dell'azione criminale ... determinante, in tutta la fase organizzativa dell'attività delittuosa posta in essere dai correi, è stato il contributo informativo fornito dagli indagati Palermo e Iovino, al fine di garantire la buona riuscita dell'attività di sopralluogo, prodromico all'effettuazione della rapina ...": in questo senso depongono numerose intercettazioni riportate nell'ordinanza impugnata dalle quali emerge altresì come Palermo e Iovino si fossero dati appuntamento "verso mezzogiorno" con Pagano e Tozzi per effettuare la rapina in oggetto (v. pagg. 11-17).
5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Ancora una volta, alcune brevi considerazioni di carattere preliminare s'impongono. 5.1. Rileva il Collegio come questa Suprema Corte abbia più volte riconosciuto che "ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti per il conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori e atti esecutivi" (Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) ed ancora, che "per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo" (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo e altri, Rv. 254106; v. anche, Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Amatista, Rv. 264589).
Infatti, anche un cd. "atto preparatorio" può integrare gli estremi del tentativo punibile, purché sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione - per l'appunto ex ante - e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. In realtà, la "disputa" sulla rilevanza dei soli atti cd. esecutivi ovvero anche di quelli cd. preparatori perde di significato una volta correttamente inteso il requisito della idoneità degli atti, il quale deve essere valutato in termini oggettivi, nel senso che gli atti considerati, esaminati nella loro oggettività e nel contesto in cui si inseriscono, devono possedere l'intrinseca attitudine a denotare il proposito criminoso perseguito rivelando la sua attuazione (Sez. 6, n. 25065 del 17/02/2011, Alfano e altri, Rv. 250421). 5.2.
Con riferimento poi alla desistenza volontaria, occorre evidenziare che la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico e altri, Rv. 272535). 5.3. La medesima giurisprudenza, inoltre, in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, ha riconosciuto che, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa occorrendo, invece, un "quid pluris", consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (cfr., Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo e altri, Rv. 259250;
Sez. 2, n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421). In tale corretta prospettiva, nel caso di specie, come evidenziato dalla condotta complessiva tenuta dai ricorrenti, non risultano in atti elementi valutabili al fine di ritenere che i ricorrenti abbiano desistito dall'azione criminale compiendo azioni idonee ad elidere il loro contributo alla commissione del reato.L'azione posta in essere dai ricorrenti, infatti, si è arrestata allo stato del tentativo in ragione dell'intervento, per impedire la perpetrazione della rapina, effettuato dalle Forze dell'ordine in data 04/04/2018.
6. Il quarto motivo è affetto in parte da genericità e da aspecificità e manifesta infondatezza in altra parte. 6.1. Con riferimento alla condotta attribuita al Palermo di aver fornito la targa utilizzata dai coindagati per effettuare la fuga in motorino, l'ordinanza impugnata offre congrua motivazione del tutto priva di vizi logico-giuridici, riconoscendo che "... la riconducibilità al Palermo della targa in questione emerge nel corso di alcune telefonate intercettate sull'utenza di Pagano, che questi effettuava con la moglie Cipolla Laura.
Pagano, nel corso della conversazione, manifestava il proprio timore di non riuscire a recuperare la targa in questione che, nel corso della fuga, era caduta dal motorino. Tale circostanza metteva a rischio l'intera operazione di copertura dell'azione criminale, perpetrata utilizzando una targa di un motorino insospettabile e non censito (fornita proprio da Palermo) al fine di rendere maggiormente efficace la sortita della rapina e la conseguente fuga ". Con queste argomentate conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 6.2.
Infine, con riferimento alla mancata valutazione degli esiti delle indagini difensive, evidenzia il Collegio come la produzione in parola e la richiesta di esame nel merito non risultano essere stati richiesti in sede di ricorso ex art.309 cod. proc. pen.; inoltre, il motivo di ricorso proposto in sede di legittimità è del tutto generico non valorizzando alcun aspetto che possa far ritenere inadeguate, incomplete o falsificate le conclusioni a cui è giunto il Tribunale del riesame in conseguenza dell'omissione di quel preteso decisivo esame.
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila per ciascuno
P.Q.M.
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