Sentenza — n. 35573/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 21/05/2021, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, previo annullamento dell'ordinanza del 08/02/2021 del Tribunale di Tivoli, ripristinava nei confronti di Alessandro Panardi la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., reato per il quale lo stesso aveva riportato condanna in primo grado alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione (oltre alla pena pecuniaria).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 276 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35573/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., le censure proposte sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale. In particolare, non viene lamentata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asserimente sbagliata in merito alla gravità delle trasgressioni e all'aggravamento delle esigenze cautelari. 1.2.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Panardi Alessandro, nato a Roma il 11/07/1991, rappresentato ed assistito dall'avv. Carlo Pecoraro, di fiducia avverso l'ordinanza n. 1144/2020 del 21/05/2021 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame e dell'appello cautelare; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Carlo Pecoraro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21/05/2021, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, previo annullamento dell'ordinanza del 08/02/2021 del Tribunale di Tivoli, ripristinava nei confronti di Alessandro Panardi la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 56, 629 cod. pen., reato per il quale lo stesso aveva riportato condanna in primo grado alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione (oltre alla pena pecuniaria).
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Alessandro Panardi, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare, con formale motivo unico, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 284, 272 e 274 cod. proc. pen. Si censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della violazione dei parametri valutativi richiamati a sostegno del ripristino dell'originaria misura cautelare, non essendo stata valutata la non eccessiva gravità dei fatti, la giovane età dell'imputato, la condotta processuale tenuta dallo stesso ed il lungo periodo trascorso in stato detentivo senza alcuna violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 1.1.
Infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., le censure proposte sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale. In particolare, non viene lamentata una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asserimente sbagliata in merito alla gravità delle trasgressioni e all'aggravamento delle esigenze cautelari. 1.2.
Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea. al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione degli elementi di fatto, va al contrario evidenziato come l'ordinanza impugnata abbia fornito logica e coerente motivazione in ordine ai motivi dell'aggravamento della cautela personale, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
2. Ciò considerato, va rammentato che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040); infatti, la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260).
3. Nella specie, l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036), ha fondato l'aggravamento della misura sul comportamento tenuto dal Panardi nel corso degli arresti domiciliari (ove aveva omesso di rispondere al citofono nel corso dei controlli di polizia giudiziaria finalizzati ad accertare la sua permanenza al domicilio), sulla totale mancanza di qualsivoglia condotta di ravvedimento e di condotte collaborative, sulla mancanza di sopravvenienze tali da far ritenere inadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari o comunque da consentire una lettura "attenuata" delle evidenze e sulla intervenuta sentenza di condanna in primo grado.
Ne discende che i motivi dedotti in ricorso per cassazione tesi a sostenere, in diversa ottica, la non particolare gravità del fatto, la giovane età dell'imputato, la condotta processuale tenuta dallo stesso ed il lungo periodo trascorso in stato detentivo senza alcuna violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti donniciliari, oltre che - almeno in parte - smentiti in fatto, debbono in ogni 7(- caso essere dichiarati inammissibili perché formulati al di fuori del perimetro . legittimante il sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 3629 del 18/08/1994, Moccia, Rv. 201400).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 03/09/2021. Il C