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Sentenza — n. 35570/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35570/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35570/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Brescia respingeva l'appello proposto nell'interesse di Taino Filippo e Taino Pietro avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta a carico dei due, indagati per una serie di reati di riciclaggio, e ricettazione di auto rubate o frutto di delitti di appropriazione indebita. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Taino Pietro e Taino Filippo, rilevando che il Tribunale, oltre a non avere risposto alle contestazioni contenute nell'appello, aveva ritenuto illogicamente che vi fosse una concreta attualità della misura carceraria disposta, senza considerare che i fatti contestati riguardavano un periodo risalente nel tempo, riferibile agli anni 2019 e inizio febbraio 2020 (e non a giugno 2020, come indicato nell'ordinanza impugnata); osserva inoltre che Filippo Taino, al momento dell'arresto, era in detenzione domiciliare da circa 1 anno e che nel suddetto periodo non erano stati contestati fatti criminosi. 1.2 Il difensore eccepisce l'omessa e contraddittoria valutazione in merito al rischio di reiterazione del reato, in specifico riferimento ai criteri di scelta della misura ex art. 275 cod.proc.pen.: il rischio di reiterazione del reato era stato ritenuto unicamente in base al fatto che la signora Clerici Liana, madre degli .ex indagati ert (Coabitante nella casa coniugale, nemmeno indagata, potesse - aumentare e/o comunque fomentare il suddetto rischio; inoltre, prosegue il difensore, il Tribunale non aveva motivato come si potesse delinquere qualora la compartecipazione fosse venuta meno per essere stati tutti arrestati i singoli compartecipi. 1.3 Il difensore eccepisce, infine, l'omessa motivazione in ordine alla specifica contestazione sulla rilevanza del tempo nel giudizio cautelare

Regesto Legislator

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art. 275 cod.proc.pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35570/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione criminalità persistente mantenimento della carcerazione di sicurezza controllo periodico della detenzione motivi di sicurezza riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 275 cod.proc.pen
art. 299 cod. proc. pen
pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TAINO PIETRO nato a BRESCIA il 28/06/2001 TAINO FILIPPO nato a BRESCIA il 19/10/1993 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO, .

1. Con ordinanza del 25 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Brescia respingeva l'appello proposto nell'interesse di Taino Filippo e Taino Pietro avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta a carico dei due, indagati per una serie di reati di riciclaggio, e ricettazione di auto rubate o frutto di delitti di appropriazione indebita. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di Taino Pietro e Taino Filippo, rilevando che il Tribunale, oltre a non avere risposto alle contestazioni contenute nell'appello, aveva ritenuto illogicamente che vi fosse una concreta attualità della misura carceraria disposta, senza considerare che i fatti contestati riguardavano un periodo risalente nel tempo, riferibile agli anni 2019 e inizio febbraio 2020 (e non a giugno 2020, come indicato nell'ordinanza impugnata); osserva inoltre che Filippo Taino, al momento dell'arresto, era in detenzione domiciliare da circa 1 anno e che nel suddetto periodo non erano stati contestati fatti criminosi. 1.2 Il difensore eccepisce l'omessa e contraddittoria valutazione in merito al rischio di reiterazione del reato, in specifico riferimento ai criteri di scelta della misura ex art. 275 cod.proc.pen.: il rischio di reiterazione del reato era stato ritenuto unicamente in base al fatto che la signora Clerici Liana, madre degli .ex indagati ert (Coabitante nella casa coniugale, nemmeno indagata, potesse - aumentare e/o comunque fomentare il suddetto rischio; inoltre, prosegue il difensore, il Tribunale non aveva motivato come si potesse delinquere qualora la compartecipazione fosse venuta meno per essere stati tutti arrestati i singoli compartecipi. 1.3 Il difensore eccepisce, infine, l'omessa motivazione in ordine alla specifica contestazione sulla rilevanza del tempo nel giudizio cautelare

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare come "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C.

Rv.273994 - 01); in merito, pertantoialle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale evidenziato, innanzitutto, l'organizzazione e la professionalità degli indagati (pag.5 ordinanza impugnata), lo stabile e ramificato sistema di contatti con i clienti finali relativo alla acquisizione di veicoli di provenienza illecita (testimoniata dal rinvenimento di ben 111 motori per autoveicoli e di una gran quantità di componentistica per auto), richiamando poi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari" (Sez. 2 - , Sentenza n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01). 1.2 Quanto alla osservazione secondo la quale nel periodo di detenzione di Taino Filippo non sono stati contestati fatti criminosi, si deve osservare che lo stato di detenzione, per altra causa, del destinatario dì una misura coercitiva custodiale non sia di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa, posto che lo stato di detenzione si colloca nel quadro di una più complessa valutazione che deve tenere conto anche della natura e gravità dell'addebito in funzione di un giudizio prognostico, prettamente di merito, dal quale appaia ragionevolmente probabile che l'indagato possa reiterare il reato per cui si procede; sotto tale profilo, pertanto, il fatto che Taino Filippo fosse detenuto agli arresti domiciliari non implica, di per sé, il venir meno delle esigenze cautelari. 1.2 Il Tribunale, infatti, ha ritenuto il concreto pericolo che gli indagati, se sottoposti ad una misura meno restrittiva della custodia cautelare in carcere, potessero reiterare i reati per cui si procede, con l'ampia motivazione contenuta 3 n U\v•i\- alle pagine 7 e 8 dell'ordinanza impugnata nella quale si evidenzia anche che la detenzione domiciliare presso la madre non scongiurerebbe il pericolo di reiterazione del reato, vista la sua figura di gestore degli immobili ove avvenivano lo smontaggio delle parti meccaniche e delle carrozzerie dei veicoli provento di furto; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità, non potendo questa Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 03/09/2021 Il co