Ordinanza — n. 35568/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BORDIN ANNAMARIA nel procedimento a carico di: MONTELEONE BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 27/04/1965 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto il rigetto della richiesta; FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza resa all'udienza pubblica del 28 aprile 2021 (procedimento n. 46282/2019) questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di MONTELEONE Bruno avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di MONTELOENE Bruno per il reato di cui all'art. 640 cod.pen., commesso ai danni di BORDIN Annamaria; il difensore della parte civile BORDIN Annamaria aveva depositato tramite PEC in data 21 aprile 2021 memoria e nota di conclusioni nella quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di MONTELEONE e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del grado di giudizio, come da nota spese che pure depositava; all'esito dell'udienza, veniva emesso il seguente dispositivo: "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende" pertanto, nella sentenza è stata omessa la pronuncia relativa alla richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio; in data 30 aprile 2021 il difensore di BORDIN Annamaria ha presentato istanza con la quale chiede che "codesta Suprema Corte di Cassazione voglia disporre la correzione materiale del dispositivo della sentenza emessa in data 28.04.2021 dalla Corte di Cassazione — Sezione II Penale nel proc. pen. n. 46282/19 R.G. integrandolo con la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile costituita per il giudizio di cassazione"; rilevato che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod.pen, art. 130 cod. proc. pen, art 130 c.p; Ordinanza — n. 35568/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che: Con sentenza resa all'udienza pubblica del 28 aprile 2021 (procedimento n. 46282/2019) questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di MONTELEONE Bruno avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di MONTELOENE Bruno per il reato di cui all'art. 640 cod.pen., commesso ai danni di BORDIN Annamaria; il difensore della parte civile BORDIN Annamaria aveva depositato tramite PEC in data 21 aprile 2021 memoria e nota di conclusioni nella quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di MONTELEONE e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del grado di giudizio, come da nota spese che pure depositava; all'esito dell'udienza, veniva emesso il seguente dispositivo: "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende" pertanto, nella sentenza è stata omessa la pronuncia relativa alla richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio; in data 30 aprile 2021 il difensore di BORDIN Annamaria ha presentato istanza con la quale chiede che "codesta Suprema Corte di Cassazione voglia disporre la correzione materiale del dispositivo della sentenza emessa in data 28.04.2021 dalla Corte di Cassazione — Sezione II Penale nel proc. pen. n. 46282/19 R.G. integrandolo con la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile costituita per il giudizio di cassazione"; rilevato che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BORDIN ANNAMARIA nel procedimento a carico di: MONTELEONE BRUNO nato a REGGIO CALABRIA il 27/04/1965 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, il quale ha chiesto il rigetto della richiesta; FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza resa all'udienza pubblica del 28 aprile 2021 (procedimento n. 46282/2019) questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di MONTELEONE Bruno avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di MONTELOENE Bruno per il reato di cui all'art. 640 cod.pen., commesso ai danni di BORDIN Annamaria; il difensore della parte civile BORDIN Annamaria aveva depositato tramite PEC in data 21 aprile 2021 memoria e nota di conclusioni nella quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di MONTELEONE e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del grado di giudizio, come da nota spese che pure depositava; all'esito dell'udienza, veniva emesso il seguente dispositivo: "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende" pertanto, nella sentenza è stata omessa la pronuncia relativa alla richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio; in data 30 aprile 2021 il difensore di BORDIN Annamaria ha presentato istanza con la quale chiede che "codesta Suprema Corte di Cassazione voglia disporre la correzione materiale del dispositivo della sentenza emessa in data 28.04.2021 dalla Corte di Cassazione — Sezione II Penale nel proc. pen. n. 46282/19 R.G. integrandolo con la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile costituita per il giudizio di cassazione"; rilevato che la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod. proc. pen.
è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria. (vedi da ultimo, Sez. 5 ordinanza n. 30743 del 26/03/2019, Loconsole, Rv. 277152 - 02 Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Visto l'art 130 c.p.p., dispone che il dispositivo della sentenza n. 23780/21 emessa all'udienza del 28 aprile 2021 dalla seconda sezione penale di questa Corte nel procedimento n.46282/19 R.G. sia integrato nel senso che dopo le parole "in favore della Cassa delle ammende" debba leggersi "nonché alle spese del grado sostenute dalla parte civile Bordin Annamaria, liquidate nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge». Manda alla Cancelleria per la annotazione della correzione dell'errore materiale. Così deciso il 03/09/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Matilde Cammino (s • D