Ordinanza — n. 35567/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAScialla Antimo, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 18/12/2020 della Corte di appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la sentenza in data 19/3/2020 del Tribunale di Alessandria. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n.t 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35567/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti e tenendo conto della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALLA ANTIMO nato il 11/05/1972 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Scialla Antimo, per mezzo del proprio difensore ricorre avverso la sentenza in data 18/12/2020 della Corte di appello di Torino, che aveva parzialmente riformato la sentenza in data 19/3/2020 del Tribunale di Alessandria.
2. Nelle more della trattazione è sopravvenuta rinuncia al ricorso.
3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n.t 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti e tenendo conto della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/7/2021 Il Consigliere est. Il Pre ente Antonio Saraco Ge pi ago DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 2