Ordinanza — n. 35566/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEl Mazil Otmane, Haida Ibrahim, Poerio Giuseppe e Oussiali Khalid ricorrono avverso la sentenza in data 27/1/2021 della Corte di appello di Milano che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod.proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35566/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod.proc.pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIDA IBRAHIM nato il 02/10/1991 EL MAZIL OTMANE nato il 03/02/1999 POERIO GIUSEPPE nato a MILANO il 08/12/1993 OUSSIALI KHALID NATO IL 10/06/1977 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE DI APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El Mazil Otmane, Haida Ibrahim, Poerio Giuseppe e Oussiali Khalid ricorrono avverso la sentenza in data 27/1/2021 della Corte di appello di Milano che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.pen.
2. Ciò premesso, tutti i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 16/7/2021 Il Consigliere est. Il Preside Antonio Saraco Geppin DEPOSITA