Sentenza — n. 35564/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ricorre avverso l'ordinanza in data 17/8/2020 con cui il Tribunale di Rimini non ha convalidato l'arresto di Hajjaoui Abderrahman. In particolare, la convalida è stata negata perché il giudice ha ritenuto che non fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 558, comma 2, cod.proc.pen., giacchè l'arrestato era stato condotto davanti a sè oltre il termine di 48 ore previsto dalla norma. A tal proposito il giudice ha evidenziato che la richiesta di convalida era stata avanzata dal Pubblico ministero con atto scritto depositato alle ore 10,00 del 17/8/2020, a fronte di un arresto avvenuto il 15/8/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35564/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato in entrambi i motivi. 1.1. Il primo motivo è fondato perché -al contrario di quanto affermato nell'ordinanza impugnata- non è stato violato il termine di cui all'art. 558, comma 2, c.p.p. Dalla lettura degli atti -consentita in ragione della natura processuale dell'eccezione- emerge che l'arresto è stato operato alle ore 13.00 del 15 agosto 2020 (come annotato nel verbale di arresto) e che l'arrestato è stato condotto dinnanzi al giudice alle ore 10.20, a mezzo del deposito in Cancelleria degli atti relativi alla misura pre-cautelare.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso TRIBUNALE DI RIMINIcontro HAJJAOUI ABDERRAHMAN nato in MAROCCO il 05/12/1981 avverso l'ordinanza del 17/08/2020 del TRIBUNALE DI RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato; letta la nota dell'Avvocatessa FRANCESCA CARPENTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ricorre avverso l'ordinanza in data 17/8/2020 con cui il Tribunale di Rimini non ha convalidato l'arresto di Hajjaoui Abderrahman. In particolare, la convalida è stata negata perché il giudice ha ritenuto che non fosse stato rispettato il termine di cui all'art. 558, comma 2, cod.proc.pen., giacchè l'arrestato era stato condotto davanti a sè oltre il termine di 48 ore previsto dalla norma. A tal proposito il giudice ha evidenziato che la richiesta di convalida era stata avanzata dal Pubblico ministero con atto scritto depositato alle ore 10,00 del 17/8/2020, a fronte di un arresto avvenuto il 15/8/2020.
La convalida è stata altresì negata perchè il Giudice ha ritenuto l'insussistenza dello stato di flagranza del reato contestato di rapina impropria. 1.1. Il Pubblico ministero ricorrente deduce il vizio di violazione di legge. 1.1.1. A tal proposito segnala -in primo luogo- che l'arresto di Hajjaoui era avvenuto alle ore 13,00 del 15/8/2020 e non alle ore 10,00 dello stesso giorno, per come erroneamente ritenuto dal tribunale. Aggiunge: «Peraltro, deve osservarsi come il pubblico ministero avesse tempestivamente depositato gli atti nella cancelleria del tribunale (alle ore 10,20, come attestato dal timbro di avvenuto deposito) [...]», così che il termine era stato esattamente rispettato, a norma dell'art. 163, comma 1, disp.att. cod.proc.pen. 1.1.2.
Altre censure vengono mosse con riguardo alla ritenuta insussistenza dello stato di flagranza. A tal proposito il Pubblico ministero premette che la convalida è stata negata dal giudice sul presupposto che l'arresto fosse avvenuto sulla base delle informazioni delle vittime del reato, senza percezione diretta da parte degli operanti di PG. Anche in questo caso si sostiene che i fatti sono diversi da quelli ricostruiti dal Tribunale, visto che l'arrestato veniva inseguito dal fidanzato della persona offesa (Leonnanni David) e dalla stessa persona offesa (Giorgia Orfanò) fino all'arrivo della polizia giudiziaria nel frattempo allertata.
Specifica che Hajjaouoi veniva arrestato senza che avesse ancora la disponibilità della refurtiva, perché questa era stata nel frattempo recuperata da Leomanni, con la conseguente irrilevanza del fatto che l'arrestato fosse stato sorpreso senza le cose o le tracce del reato, valendo il principio secondo cui in carenza della deprehensio in ipsa perpetratione facinoris, il reo continua a versare nello stato di flagranza, qualora, subito dopo il reato, sia inseguito.
2. Il Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. La difesa di Hajjaoui ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi. 1.1. Il primo motivo è fondato perché -al contrario di quanto affermato nell'ordinanza impugnata- non è stato violato il termine di cui all'art. 558, comma 2, c.p.p. Dalla lettura degli atti -consentita in ragione della natura processuale dell'eccezione- emerge che l'arresto è stato operato alle ore 13.00 del 15 agosto 2020 (come annotato nel verbale di arresto) e che l'arrestato è stato condotto dinnanzi al giudice alle ore 10.20, a mezzo del deposito in Cancelleria degli atti relativi alla misura pre-cautelare.
Da ciò discende che il Pubblico ministero ha correttamente adempiuto agli obblighi di legge quanto alla tempestività della presentazione dell'arrestato dinnanzi al Giudice, con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso. 1.2. Parimenti fondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. Il pubblico ministero, infatti, ha correttamente richiamato i principi fissati dalla Corte di cassazione, che ha precisato che «in tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto. (Fattispecie in cui la vittima, dopo aver assistito al furto di alcuni attrezzi da lavoro nella propria abitazione, aveva inseguito gli autori senza perderli di vista, bloccandone l'auto fino all'arrivo della polizia giudiziaria)», (Sez. 5 - , Sentenza n. 34326 del 12/10/2020, PMT c/ RITACCA Rv. 280247 — 01).
Tali presupposti si sono verificati nella fattispecie in esame, dove Hajjaoui è stato costantemente inseguito dalle persone offese dal momento della diretta percezione dell'azione delittuosa, senza alcuna soluzione di continuità e fino all'intervento della polizia. Da ciò la fondatezza del secondo motivo, che evidenzia come l'ordinanza del giudice sia affetta dal vizio di violazione di legge. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, attesa la legittimità dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto. Così deciso il 16 luglio 2021 iI Il Consigliere esten