Sentenza — n. 35563/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAApicella Rossano e Vitiello Rosaria, con separati ricorsi, impugnano il decreto in data 25/6/2020 (depositato il 24/7/2020) della Corte di appello Napoli che ha parzialmente riformato il decreto in data 15/1/2019 del Tribunale di Napoli che aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni e sei mesi nei confronti di Apicella oltre che la confisca dei beni meglio descritti nel decreto impugnato, intestati allo stesso Apicella o alla moglie Vitiello Rosaria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35563/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Artt. 27 e 10 D.Igs n. 159/2011 in relazione all'art. 24 Digs n. 159/2011, in combinato disposto con l'art. 125 c.p.p.: difetto assoluto di motivazione con riferimento alla mancata assunzione della testimonianza di Vincenzo Cuomo, Domenico Prota, Nunzia Rocco, Gennaro Mascolo, Anna Cimmino ed Esposito Raffaella. Il ricorrente specifica che le censure del secondo motivo «investono anche l'illegittimo diniego della richiesta di acquisire la testimonianza delle persone che hanno finanziato Rosaria Vitiello per l'acquisto dell'immobile di via Volte n. 24, affinché riferissero sulla causale e sulle modalità di pagamenti, nonché sulla provenienza della provvista impiegata".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: APICELLA ROSSANO nato a CIRIE' il 13/07/1977 VITIELLO ROSARIA nata a GRAGNANO il 29/09/1979 avverso il decreto del 25/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione a norma dell'art. 611, cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Apicella Rossano e Vitiello Rosaria, con separati ricorsi, impugnano il decreto in data 25/6/2020 (depositato il 24/7/2020) della Corte di appello Napoli che ha parzialmente riformato il decreto in data 15/1/2019 del Tribunale di Napoli che aveva disposto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni e sei mesi nei confronti di Apicella oltre che la confisca dei beni meglio descritti nel decreto impugnato, intestati allo stesso Apicella o alla moglie Vitiello Rosaria.
La riforma è consistita nella revoca della confisca di un'imbarcazione (intestata a tale Milo Giuseppe). Deducono: 1.1. APICELLA Rossano. 1.1.1. "Assenza dei presupposti di attualità della misura di prevenzione personale applicata". Il primo motivo di ricorso vuole contrastare quanto ritenuto dalla Corte di appello che, nel respingere il reclamo, ha affermato la compatibilità tra lo stato di detenzione e la misura di prevenzione, distinguendo tra fase applicativa e fase esecutiva della misura medesima. Secondo il ricorrente -sulla base dei principi dettati dalla Corte costituzionale in materia di misure di prevenzione- il giudizio di pericolosità va scisso in una prima fase di tipo "constatativo" e una seconda fase di tipo "prognostico", tesa a qualificare come probabile la reiterazione di condotte antisociali, inquadrabili in alcuna delle categorie criminologiche previste dalla legge.
Deduce, dunque, che «tale valutazione è totalmente carente nel decreto impugnato che pur evidenziando la lunga detenzione già sofferta e il non prossimo fine pena non compie la necessaria valutazione prognostica». 1.1.2. "Assenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale per assenza di elementi idonei a fondare l'iscrizione di Rossano Apicella nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett.
b) decreto legislativo 159/2011 per il periodo che intercorre tra il 2005 e il 2017". Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha saldato i reati del 2005 (ricettazione e rapina) con quelli del 2016-1017 (rapina e detenzione di sostanze stupefacenti) sulla base di reati commessi medio tempore (false informazioni al Pubblico ministero, lesioni, minacce e ipotesi di c.d. piccolo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) del tutto inidonei a ricondurre il proposto alla categoria di "coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose", trattandosi di fattispecie delittuose improduttive di reddito.
Con particolare riguardo al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30971990, il ricorrente osserva come tale ipotesi delittuosa non sia ricompresa tra quelle per i quali è consentita la c.d. "confisca allargata", così dimostrandosi come il legislatore -in un istituto del tutto analogo a quello in esame- l'abbia ritenuta inidonea a creare un'accumulazione di ricchezza illecita. Si sostiene, dunque, che tale scelta legislativa rileva anche sul piano applicativo della misura di prevenzione per la categoria dei soggetti a pericolosità generica, visto che «a seguito del richiamato intervento della Consulta [Corte costituzionale, sentenza n. 33 del 2018, n.d.e.], l'ablazione patrimoniale si giustifica solo in presenza di condotte delittuose che siano concretamente idonee a creare una rilevante illecita accumulazione patrimoniale».
A sostegno dell'assunto, il ricorrente compendia i contenuti delle sentenze valorizzate dal Tribunale e dalla Corte di appello, al fine di evidenziare come i loro contenuti non siano utili ai fini voluti dai giudici di merito, anche con riferimento alla modesta entità dell'eventuale arricchimento prodotto dalla cessione di stupefacenti di modesto valore, tale da essere del tutto insufficiente a far acquistare i beni oggetto di confisca. Sulla base di tale ultimo rilievo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge per la violazione del principio di proporzionalità. 1.2.
VITIELLO Rosaria. 1.2.1. Violazione di legge in relazione alla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto per insussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione patrimoniale all'epoca in cui Rosaria Vitiello ha acquistato l'immobile situato in Gragnano, via Volte n. 24 e per l'omessa indicazione degli elementi di fatto idonei a inscrivere il proposto nella categoria di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, per la stessa epoca. Il primo motivo di ricorso è sostanzialmente sovrapponibile al secondo motivo del ricorso di Apicella, in quanto -nel lamentare l'errata perimetrazione della pericolosità e l'insussistenza dei presupposti richiesti per inquadrare il proposto in una delle categorie di pericolosità- lamenta l'erroneità del decreto nella parte in cui giustifica la saldatura tra i reati commessi nel 2005 e quelli commessi nel 2016-2017, ripercorrendo le medesime argomentazioni già illustrate al § 1.1.2, anche sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità. 1.2.2.
Artt. 27 e 10 D.Igs n. 159/2011 in relazione all'art. 24 Digs n. 159/2011, in combinato disposto con l'art. 125 c.p.p.: difetto assoluto di motivazione con riferimento alla mancata assunzione della testimonianza di Vincenzo Cuomo, Domenico Prota, Nunzia Rocco, Gennaro Mascolo, Anna Cimmino ed Esposito Raffaella. Il ricorrente specifica che le censure del secondo motivo «investono anche l'illegittimo diniego della richiesta di acquisire la testimonianza delle persone che hanno finanziato Rosaria Vitiello per l'acquisto dell'immobile di via Volte n. 24, affinché riferissero sulla causale e sulle modalità di pagamenti, nonché sulla provenienza della provvista impiegata".
A tal proposito, la difesa, dopo avere risaltato le ragioni della rilevanza della questione e illustrato i motivi del diniego da parte della Corte di appello, afferma che «la legittimità della statuizione del Giudice di seconde cure appare censurabile sotto il profilo motivazionale, essendo priva di giustificazione ed incoerente rispetto alla valutazione circa la rilevanza del mezzo di prova richiesto».Denuncia altresì l'erroneità dell'argomentazione secondo cui la richiesta sarebbe stata presentata a ridosso dell'udienza camerale, visto che la Corte aveva concesso ben due rinvii per consentire alle difese di formulare le richieste probatorie e che la difesa aveva sollecitato i poteri istruttori officiosi della Corte di appello.
Lamenta, dunque, che «la Corte avrebbe dovuto argomentare specificamente in punto di esclusione della decisività; integrando questa una species della "indispensabilità alla decisione", che va ravvisata laddove il mezzo di prova richiesto o sollecitato sia idoneo a infirmare le risultanze fondanti la statuizione impugnata». 1.2.3. Violazione di legge per motivazione apparente in relazione al mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'assenza di interposizione fittizia e sulla provenienza lecita delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile situato in Gragnano alla via delle Volte, 24.
La difesa scrive che «la Corte di appello ha omesso di valutare le allegazioni difensive della signora Vitiello, ritenendo non adempiuto l'onere richiesto per superare la presunzione di intestazione fittizia, sancita dagli artt. 24 e 26 D.Igs. n. 159/2011. Il provvedimento, sul punto, presenta una motivazione apparente perché priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità». A sostegno dell'assunto viene illustrata la motivazione spesa sul punto dalla Corte di appello per evidenziarne l'incompletezza rispetto alle deduzioni difensive e per risaltare come la difesa avesse assolto il proprio onere di allegazione, dimostrando la tracciabilità e la provenienza delle somme, oltre che la capacità patrimoniale dei danti causa.
2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO; ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Apicella Rossano è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, nella parte in cui assume l'incompatibilità dello stato detentivo rispetto all'applicazione della misura per mancanza del profilo dell'attualità. Occorre ribadire il principio, già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 18243 del 2019, Ganci, n.nn.; Sez. 6 n. 40270 del 27/06/2018, Rv. 273845, entrambe riferite alla pena dell'ergastolo), per cui la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche alla persona che sia detenuta, essendovi la possibilità di dare corso all'esecuzione della misura una volta cessato lo stato di detenzione del condannato, qualora ne permanga la pericolosità sociale.
Nel corso dell'espiazione della pena detentiva, l'esecuzione della misura di prevenzione personale resta tuttavia sospesa, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159 del 2011; cessata la detenzione, la sorveglianza speciale inizierà a decorrere, o riprenderà vigore, previo accertamento della persistente attualità della pericolosità del soggetto, che dovrà essere concretamente rivalutata dall'autorità giudiziaria che ha adottato la misura (in conformità alla pronuncia di cui alla sentenza n. 291 del 2013 della Corte costituzionale, dichiarativa della illegittimità parziale dell'allora art. 12 legge n. 1423 del 1956, le cui disposizioni sono state completamente riformulate, nella parte che qui interessa, dal comma n. 2-ter del citato D.Lgs. n. 159 del 2011).
E solo nel momento in cui cessa l'espiazione in stato detentivo della pena, dunque, che sorge l'interesse - concreto e attuale - del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione personale, la cui esecuzione è sospesa, a sollecitare, anche attraverso una richiesta di revoca della misura, la verifica della permanenza della condizione di pericolosità sociale, che il Tribunale è comunque tenuto a effettuare anche d'ufficio, costituente il presupposto della messa in esecuzione della misura; fintantoché il soggetto resta detenuto in espiazione pena, egli non è titolare - all'evidenza - di alcun interesse a una rivalutazione della sua pericolosità (funzionale alla revoca della misura attualmente sospesa), che dovrebbe essere necessariamente reiterata e attualizzata al momento della scarcerazione perché possa essere dato legittimo corso all'esecuzione della sorveglianza speciale (così, Sez. 1, Ganci, cit., nello stesso senso (Sez. 6 - , Sentenza n. 26243 del 24/06/2020, Mammino, Rv. 279612 - 01).
L'opposto convincimento del ricorrente risulta, perciò, manifestamente infondato, in quanto inteso a contrastare un orientamento di legittimità assolutamente consolidato senza produrre elementi di valutazione idonei al suo superamento. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché riferibile al vizio di motivazione e dovendosi ricordare che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 - , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).
Nel caso in esame non può ravvisarsi una motivazione inesistente né una motivazione apparente, visto che la Corte di appello (insieme al Tribunale) ha tratteggiato l'intera storia criminale di Apicella, dal 2001 all'attualità, sulla base dei dati oggettivi costituiti dai provvedimenti giudiziari e dalle ingenti risorse economiche dimostrate dalla considerevole disponibilità di denaro e dall'elevato tenore di vita suo e della sua famiglia, a fronte di un'assoluta mancanza di redditi. La motivazione della Corte di appello è del tutto conforme al dettato normativo che ai fini dell'applicazione della misura patrimoniale, pretende che si faccia riferimento a elementi di fatto, alla condotta e al tenore di vita del proposto, ossia sui medesimi elementi presi in considerazione dai Magistrati dell'appello.
A fronte di ciò, i motivi del ricorso -a dispetto delle asserzioni enunciative- svolgono considerazioni intese a recuperare una valutazione degli elementi di fatto, della condotta e del tenore di vita alternativa rispetto a quella esposta dai giudici di merito, i cui provvedimenti vengono censurati esclusivamente sotto il profilo della motivazione, con argomentazioni che -peraltro- sarebbero comunque inammissibili in sede di legittimità. Da qui l'inammissibilità del secondo motivo e, con esso, del ricorso di Apicella.
2. Il ricorso di Vitiello Rosaria è parimenti inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso, per come già evidenziato, è sovrapponibile al secondo motivo di Apicella, così che valgono le medesime ragioni di inammissibilità esposte al § 1.2. 2.2. Le stesse ragioni di inammissibilità valgono anche per il secondo motivo e per il terzo motivo di ricorso visto che anche con essi viene censurata la motivazione adottata dalla Corte di appello sia per respingere la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, sia per spiegare come le erogazioni di somme di denaro provenienti da Esposito Raffaella, Cuomo Vincenzo, Carlino Claudio e Ruocco Nunzia, Cimmino Anna, Prota Domenico e Mascolo Gennaro non fossero comunque idonee al soddisfacimento dell'onere della prova gravante sul proposto, visto che non era stata dimostrata la capacità reddituale di ciascun finanziatore e che anzi le somme (eventualmente) donate si mostravano sproporzionate rispetto al reddito da loro prodotto.
Anche in questo caso, i motivi non enunciano ragioni di contrasto astrattamente riconducibili al vizio di violazione di legge, con la loro conseguente inammissibilità.
3. Quanto esposto porta alla declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi e, con essa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che con la proposizione del ricorso hanno determinato la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenendo conto della rilevante entità di essa- della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process