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Sentenza — n. 35562/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35562/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35562/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 18/2/2021 il Tribunale di Potenza, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Antonio Margiore, confermava l'ordinanza in data 19/1/2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e per quattro reati fine (tre consumati e uno tentato) di truffa aggravata per l'erogazione di finanziamenti pubblici. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzatore del sodalizio criminoso Vito Contangelo avrebbe individuato i venditori disposti a cedere all'ISMEA terreni agricoli, che poi l'ente pubblico avrebbe ceduto con patto di riservato dominio agli acquirenti mediante la concessione di un credito fondiario da estinguere in trent'anni; il prezzo, poi, non sarebbe mai stato corrisposto.

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35562/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; da ultimo v. Sez. 3, n. 12743 del 13/01/2021, La Rosa, non mass.). Anche di recente si è ribadito che, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni irregolarità finanziarie pratiche commerciali ingannevoli colpa del patrocinatore bancarotta fraudolenta abuso di informazioni privilegiate e abuso di mercato

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato ex art. 416 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

IBUNALE DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico A.R. SECCIA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 18/2/2021 il Tribunale di Potenza, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Antonio Margiore, confermava l'ordinanza in data 19/1/2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e per quattro reati fine (tre consumati e uno tentato) di truffa aggravata per l'erogazione di finanziamenti pubblici. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'organizzatore del sodalizio criminoso Vito Contangelo avrebbe individuato i venditori disposti a cedere all'ISMEA terreni agricoli, che poi l'ente pubblico avrebbe ceduto con patto di riservato dominio agli acquirenti mediante la concessione di un credito fondiario da estinguere in trent'anni; il prezzo, poi, non sarebbe mai stato corrisposto.

Il ricorrente, agronomo, è accusato di avere istruito le pratiche per conto dei soggetti privati interessati all'acquisto o alla vendita dei terreni, mediante la compilazione e presentazione dell'istanza, corredata di allegati tecnici, necessaria per accedere all'erogazione pubblica.

2. Ha proposto ricorso Antonio Margiore, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale processuale (artt. 125, comma 3, e 292 cod. proc. pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato ex art. 416 cod. pen. Il Tribunale ha valorizzato in senso accusatorio i rapporti confidenziali, ritenuti "opachi", fra Margiore e Giuseppe Fierro, funzionario dell'ISMEA, senza nulla argomentare in ordine alla natura del vincolo associativo, all'indeterminato programma delittuoso e alla struttura organizzativa del sodalizio.

Il ricorrente, inoltre, nell'esecuzione del mandato professionale ricevuto, in un periodo di oltre cinque anni ha seguito solo quattro richieste di erogazioni pubbliche, cosicché eventuali sue condotte illecite avrebbero tuttalpiù integrato un concorso di persone nel reato continuato, tanto più che egli avrebbe partecipato alla commissione di reati scopo relativi alle truffe in danno dell'ISMEA, rimanendo invece estraneo agli ulteriori delitti scopo contestati (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e reati tributari). 2.2. Violazione della legge penale processuale (artt. 125, comma 3, e 292 cod. proc. pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per i reati ex artt. 110 e 640 bis cod. pen.

Lo schema illecito ipotizzato presupponeva due condizioni: l'accordo fra venditore e acquirente sulla fittizietà dell'operazione (il venditore avrebbe continuato a coltivare il fondo e a percepirne i frutti, mentre l'acquirente non avrebbe versato alcuna rata di rimborso dell'erogazione pubblica) e il valore del terreno offerto in vendita veniva determinato in misura superiore al valore effettivo di mercato. Il Tribunale non ha evidenziato gli elementi di prova dai quali desumere la conoscenza in capo ad Antonio Margiore del preventivo accordo tra le parti interessate alla operazione di compravendita e della valutazione "gonfiata" dei terreni, non risultando neppure alcun contatto fra lo stesso e Saverio Nuzzolese, funzionario della Regione Basilicata addetto alla valutazione degli immobili. 2.3.

Violazione della legge penale processuale con riferimento agli artt. 272, 125, comma 3, e 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. L'argomentazione dell'ordinanza in ordine al rischio di inquinamento probatorio è apodittica, fondata su una ipotesi astratta, mentre quella sul pericolo di recidiva è illogica in quanto la inclinazione al crimine da parte del ricorrente, incensurato, è stata desunta solo dalla sua propensione ad assecondare le manovre truffaldine di Contangelo e Fierro. E' apparente, infine, la motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare, avendo il Tribunale omesso di considerare il decorso del tempo dall'ultimo fatto contestato e soprattutto la notevole distanza fra il luogo di residenza del ricorrente, che abita in provincia di Caserta, e quello di operatività del sodalizio.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici o manifestamente infondati.

2. La difesa, in larga parte, non si è confrontata con le precise argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo in più punti nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca", rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame, considerata la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782;

Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Va poi evidenziato che con la richiesta di riesame la difesa aveva contestato, oltre alla sussistenza delle esigenze cautelari, quella dei gravi indizi di colpevolezza limitatamente al reato di truffa di cui al capo 37), circostanza di indubbio rilievo ai fini del controllo demandato a questa Corte in ordine alla completezza e adeguatezza della motivazione. Infatti, se per un verso il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo d'impugnazione con effetto interamente devolutivo (Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016;

Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, dep. 2016, Lomonaco, Rv. 266003; Sez. 6, n. 4294 del 10/12/2012, dep. 2013, Straccia, Rv. 254416), per altro verso, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a fronte «di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza; senza che possa essere ad essa addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti» (così Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628; in senso conforme v., ad es., Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017, Lanza, Rv. 271413;

Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111; da ultimo v. Sez. 3, n. 12743 del 13/01/2021, La Rosa, non mass.). Anche di recente si è ribadito che, «pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. dedotti» (così Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505; in senso conforme v., ad es., Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 nonché Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, dep. 2014, Palrnas, Rv. 258553).

Nel caso di specie, dunque, in assenza di ogni doglianza difensiva sul punto, il Tribunale ha sufficientemente richiamato gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata associazione (pagg. 14- 19), specificando i ruoli dei vari partecipi e argomentando in ordine alla indeterminatezza del programma criminoso, con una motivazione che non risulta affatto un "guscio vuoto", come apoditticamente sostenuto dal ricorrente. L'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo il quale il discrimine tra partecipazione al reato associativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso, che nel secondo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale a realizzare la commissione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (ex plurimis v.

Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471; da ultimo v. Sez. 5, n. 25251 del 12/02/2021, Corona, non mass.). Quanto alla doglianza difensiva inerente alla durata del vincolo associativo, va ribadito che esso non deve presentare carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che non sia programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952;

Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno, Rv. 263698; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso, Rv. 259493; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione). L'ordinanza ha poi legittimamente valorizzato la realizzazione dei reati fine, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670;

Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Di Sarli, Rv. 254233). Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione dal concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati a opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, non mass.).

Generiche sono le deduzioni del ricorrente in ordine alla gravità indiziaria per detti reati, che l'ordinanza impugnata, in piena consonanza con quella genetica, ha ritenuto sussistente sulla base di una serie di plurimi e univoci elementi, desunti anche dall'inequivoco contenuto di varie conversazioni intercettate, indicativi della piena conoscenza in capo ad Antonio Margiore della illiceità delle operazioni nelle quali anch'egli ebbe un ruolo di rilievo, svolgendo le perizie di stima degli immobili che sarebbero stati ceduti alla ISMEA ad un valore superiore a quello effettivo di mercato, prima di essere acquistati da un terzo soggetto, chiaramente impossibilitato a rimborsare all'ente pubblico il finanziamento.

Proprio i rapporti tra Margiore e gli acquirenti (manifestamente privi di capacità economica ed anche dei necessari requisiti per svolgere l'attività agricola negli immobili acquistati), oltre alla stretta collaborazione e alla vicinanza con Giuseppe Fierro, funzionario ISMEA con ruolo di vertice nel sodalizio, sono stati enfatizzati dal Tribunale per confermare la mala fede del ricorrente, che consapevolmente apportò un contributo causale nella realizzazione delle varie truffe.

3. Generico e manifestamente infondato è l'ultimo motivo, in tema di esigenze cautelari. Il susseguirsi delle condotte criminose, poste in essere sino ad epoca non risalente nel tempo, e l'inserimento di Margiore nel sodalizio, con ruolo anche di trait d'union fra il funzionario infedele dell'ente pubblico e gli acquirenti, sono stati nell'ordinanza rimarcati per motivare la valutazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione del reato, che sussiste - secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità - «a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122;

Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994).t/ Inoltre, i delitti "della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. sono non solo quelli che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche le fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392;

Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444). Pertanto, la distanza fra il luogo di residenza dell'indagato e quello ove operava il sodalizio è circostanza che non esclude di per sé il pericolo di recidiva né l'adeguatezza e proporzionalità della misura degli arresti domiciliari. In presenza di una incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e alla scelta della misura cautelare, risulta superfluo l'esame del diverso profilo del cosiddetto inquinamento probatorio, sul quale pure il Tribunale ha espresso argomentazioni prive di illogicità o contraddittorietà.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore