Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35561/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35561/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35561/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 04/02/2021, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Salvatore Cillari avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 21/12/2020 con la quale era stata disposta nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo A). Al ricorrente viene contestato di "avere intestato fittiziamente a terzi le sue quote della Sicilia e Duci s.r.l. al fine di eludere eventuali misure di prevenzione a suo carico, nonché di avere concorso con Francesco Paolo Maniscalco nella fittizia intestazione delle quote di quest'ultimo nella medesima società, e ciò al fine di consentire al Maniscalco, tanto di eludere le misure di prevenzione patrimoniali, che potenzialmente potevano colpirlo, quanto di agevolare lo stesso nel reimpiego di denaro proveniente da altri delitti".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 309 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35561/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. La censura proposta - come complessivamente considerata - deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al Cillari in relazione al contestato delitto di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. 3.1.

Parole chiave

Generato dall'IA
flussi finanziari illeciti perseguimento penale per truffa passatore frode alla legge sugli stranieri sistema informale di trasferimento di fondi riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 04/02/2021, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 275 cod. proc. pen
Infine, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, i giudici di merito hanno evidenziato il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cillari Salvatore, nato a Palermo il 25/05/1958, rappresentato ed assistito dall'avv. Angelo Formuso, di fiducia avverso l'ordinanza n. 127/2021 in data 04/02/2021 del Tribunale di Roma, seconda undicesima penale in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che, con provvedimento in data 16/06/2021, non è stata accolta dal Presidente titolare la richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, per ritenuta irritualità; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha depositato memorie difensive né repliche alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 04/02/2021, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di Salvatore Cillari avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 21/12/2020 con la quale era stata disposta nei confronti del sunnominato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. (capo A). Al ricorrente viene contestato di "avere intestato fittiziamente a terzi le sue quote della Sicilia e Duci s.r.l. al fine di eludere eventuali misure di prevenzione a suo carico, nonché di avere concorso con Francesco Paolo Maniscalco nella fittizia intestazione delle quote di quest'ultimo nella medesima società, e ciò al fine di consentire al Maniscalco, tanto di eludere le misure di prevenzione patrimoniali, che potenzialmente potevano colpirlo, quanto di agevolare lo stesso nel reimpiego di denaro proveniente da altri delitti".

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Salvatore Cillari, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen., 110, 512 bis, 416 bis. 1 cod. pen. con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, alla ricorrenza dell'aggravante mafiosa ed alle esigenze cautelari. Secondo il Tribunale, le attività tecniche svolte avrebbero consentito di identificare il Cillari quale soggetto contiguo alla mafia palermitana nonchè quale soggetto che, almeno nelle fasi iniziali della costituzione della Sicilia e Duci s.r.I., ne sarebbe stato uno dei soci occulti.

Asserzione che lo stesso Tribunale mette in dubbio, evidenziando come la lettura dell'incolpazione provvisoria non sia particolarmente agevole e la sua formulazione non chiarissima, soprattutto per quanto riguarda il ruolo e le condotte ascritte al Cillari. Da qui l'interpretazione che il Tribunale compie in merito alle presunte (due diverse) condotte del ricorrente: la prima, di aver intestato fittiziamente a terzi le sue quote della Sicilia e Duci s.r.l. al fine di eludere eventuali misure di prevenzione a suo carico; la seconda, di aver contemporaneamente concorso con Francesco Paolo Maniscalco nella fittizia intestazione delle quote di quest'ultimo nella medesima società, e ciò al fine di consentire al Maniscalco, tanto di eludere le misure di prevenzione patrimoniali che potenzialmente potevano colpirlo, quanto di agevolare lo stesso nei reimpiego di denaro proveniente da altri delitti.

Si censura la valutazione compiuta dal Tribunale che ha tratto da un passaggio di un'intercettazione captata il 06/03/2019 (RIT 7431/18, prog. 652) il fatto che il Cillari sia stato socio occulto della Sicilia e Duci s.r.I., senza valutare che dalla medesima intercettazione poteva trarsi il convincimento che questa condizione fosse durata solo tre mesi. L'ordinanza impugnata omette di delineare in concreto la finalità elusiva e non specifica neppure per quale titolo di reato il ricorrente fosse già stato condannato (anche con sentenza non irrevocabile) ovvero quale profilo di pericolosità sociale potesse ragionevolmente trarsi dalle segnalazioni per operazioni sospette.

Né l'ordinanza impugnata correla il delitto in disamina al catalogo dei reati evocati dalla norma incriminatrice, valorizzando il fine alternativo di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen., omettendo anche sotto tale diversa prospettiva di giustificare i gravi indizi di reato, in considerazione del carattere strumentale della fattispecie di trasferimento di valori, della natura derivata dei profitto oggetto di interposizione e della dichiarata caratterizzazione finalistica rispetto all'agevolazione delle condotte di riciclaggio e di reimpiego, di cui non consta nel caso di specie alcuna contestazione provvisoria.

L'ordinanza, inoltre, evidenzia un profilo di contraddittorietà laddove insiste sull'intestazione fittizia delle società asseritamente coinvolte, senza esplorare il diverso versante della strumentalizzazione delle medesime a fini di reimpiego al quale avrebbe concorso anche il Cillari. Anche con riferimento alla ritenuta aggravante, il Tribunale ha omesso di motivare circa la specifica e diretta finalità di agevolare l'attività dell'organizzazione criminale nnafiosa, procedendo ad affermazioni assertive prive di reale contenuto argomentativo e valorizzando semplicemente l'asserita caratura mafiosa del Cillari, senza tuttavia esplicitare le ragioni per le quali l'obiettivo direttamente perseguito da quest'ultimo con la propria condotta sarebbe stato non solo e non tanto quello di favorire l'interesse personale del Maniscalco e della sua cerchia familiare, per evitare la confisca dell'attività di proprietà, quanto quello di favorire la compagine associativa mafiosa di riferimento del correo e l'interesse collettivo degli associati, attraverso il rafforzamento delle relative capacità operative.

Infine, anche in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari il provvedimento impugnato appare censurabile, non comprendendosi da quali dati oggettivi il Tribunale abbia tratto argomenti per assumere come concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di condotte illecite della stessa specie di quelle per cui si procede, soprattutto avuto riguardo alla datazione temporale delle condotte contestate. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire in premessa i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840;

Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio,. quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, Marchese, Rv. 227110).

In ogni caso, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio. La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

3. Tanto precisato, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. La censura proposta - come complessivamente considerata - deve ritenersi manifestamente infondata perché attiene essenzialmente al merito della decisione impugnata, oltre a presentare profili di aspecificità, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni del Tribunale del riesame che, senza incorrere in illogicità evidenti, ha riconosciuto gravità indiziaria in capo al Cillari in relazione al contestato delitto di trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. 3.1.

Invero, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'indagato ha avuto piena conoscenza delle vicende societarie della Sicilia e Duci s.r.I., essendo lui stesso socio occulto e amministratore della società: in tal senso depongono gli atti di indagine (tra cui, tabulati telefonici e servizi di osservazione svolti anche in altro procedimento penale) attraverso i quali emerge che il Cillari era assiduo frequentatore del bar della Sicilia e Duci s.r.I., ove si intratteneva con il Maniscalco e con tale Benedetto Rubino, ricevendo periodicamente ingenti somme di denaro contante.

La sua qualità di socio occulto della Sicilia e Duci s.r.l. non può essere messa in discussione, avendo lo stesso proceduto ad una intestazione fittizia delle proprie quote e ad accettare di dare vita ad una compagine societaria in cui i soci reali erano diversi da quelli apparenti, con il risultato di avere agevolato la consumazione del reato di intestazione fittizia di beni commesso dal Maniscalco per creare una compagine societaria costituente lo schermo necessario ad occultare i soci effettivi. / 5 . 3.2. In tal senso, del tutto corretta deve ritenersi l'impostazione seguita dai giudici di merito, ove si consideri che, secondo una costante linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595), il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma.

Il fatto-reato, quindi, consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. L'espressione utilizzata dal legislatore, "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità dì denaro, beni o altre utilità", non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e non classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", nè intende ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico, ma ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613).

E' dunque sufficiente, per la configurabilità di tale ipotesi delittuosa, qualunque azione che si traduca in una scissione fra titolarità o disponibilità effettiva di denaro o altre utilità, e titolarità o disponibilità formale delle stesse, fittiziamente attribuita ad un soggetto o a soggetti diversi da quello o da quelli cui quel denaro o quelle utilità fanno sostanzialmente capo (cfr., Sez. 6, n. 15140 del 12/04/2012, Mangiaracina, Rv. 252610; Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, dep. 2012, Ciaravola, Rv. 251748; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Martiradonna, Rv. 247581;

Sez. 5, n. 30605 del 22/05/2009, Di Trapani, Rv. 244482). Integra il reato di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356/1992), la fittizia intestazione di quote di una società, al solo fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla società medesima e che risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale (cfr., Sez. 2, n. 2244 del 11/12/2013, dep. 2014, Bernal Diaz, Rv. 259423; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, Esposito, Rv. 265620).

Ne consegue, secondo quanto affermato da questa Suprema Corte, che l'attività del concorrente si può estrinsecare:

a) sia in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota, che nella realtà appartiene al socio occulto;

b) sia in capo al soggetto che, essendo socio effettivo e non mero prestanome, accetta consapevolmente che nella sua società entri un soggetto come socio occulto attraverso la presenza di un prestanome. Sotto il profilo soggettivo, inoltre, solo la totale inconsapevolezza del fine illecito in base al quale la persona sottoposta, o sottoponibile, a misure di prevenzione patrimoniale agisce, può assumere rilievo in ordine all'esclusione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

4. Anche con riferimento all'ulteriore doglianza difensiva, inerente alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., le ragioni giustificative illustrate nel provvedimento impugnato appaiono del tutto immuni da vizi in questa sede rilevabili. 4.1. Sul punto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la predetta circostanza aggravante può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, quando si tratti di condotte funzionali a favorire l'operatività di un sodalizio di stampo mafioso in quanto strumentali a sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione all'adozione di misure ablative (cfr., Sez. 1, n. 21256 del 05/04/2011, Iaria, Rv. 250240;

Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252282). 4.2. In tal senso, i giudici di merito hanno evidenziato come Cillari sia "un soggetto, se non organico, quantomeno contiguo alle famiglie mafiose palermitane, se non altro per ragioni familiari, essendo fratello di noti esponenti del narcotraffico di eroina per conto di una famiglia mafiosa, [...] per cui non è inverosimile che l'indagato abbia inteso celare la sua qualità di socio occulto della Sicilia e Duci s.r.l. anche per eludere misure di prevenzione che, per la contiguità ad ambienti mafiosi, avrebbero potuto attingerlo".

Fermo quanto precede, deve rilevarsi come i passaggi argomentativi delineati dai giudici di merito risultino immuni da qualsiasi vizio logico evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo di accreditare una diversa ricostruzione del fatto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale indiziario rispetto a quella fatta nnotivatamente propria dal giudice di merito, sollecitando in tal modo la Corte di legittimità ad una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cautelare, ovvero all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, ciò che le è invece precluso ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

5. Infine, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, i giudici di merito hanno evidenziato il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. (in. grado di giustificare .e/o attenuare il trattamento cautelare) in considerazione dell'omessa recisione di legami con il contesto criminale, della sistematicità e della gravità delle condotte, del disegno criminoso indicativo di una non trascurabile spregiudicatezza, della permanenza dei contatti con il Maniscalco e con esponenti di clan locali sino a tempi relativamente recenti, della manifestata capacità a delinquere, della sussistenza di occasioni prossime favorevoli a commettere analoghi reati, del verificato rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza con applicazione degli arresti domiciliari. 5.1.

Secondo il condivisibile orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatís, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435;

Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471). 5.2. Nella fattispecie, la peculiare connotazione delle modalità di commissione delle condotte delittuose in contestazione, la recente permanenza dei contatti con gli ambienti nei quali esse sono maturate ed il fatto di aver messo a disposizione la propria persona costituiscono profili di particolare rilievo che, globalmente e singolarmente considerati, non "neutralizzano" certo l'elevato pericolo di reiterazione - peraltro da verificare ancora nella sua complessiva potenzialità all'esito degli accertamenti tutt'ora in corso - ma danno senso alle connotazioni di "attualità" e "concretezza" dell'esigenza cautelare, le quali non costituiscono, a loro volta, mere astrazioni, ma devono essere opportunamente ricollegate, come avvenuto nel caso in esame, alla posizione specificamente assunta dall'indagato nel contesto criminale in cui sono maturate, e sono state poi realizzate, le condotte oggetto di incolpazione.

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan