Sentenza — n. 35560/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBINO BENEDETTO nato a Palermo il 31/8/1958 avverso l'ordinanza resa il 19 marzo 2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv. Valerio Vianello Accoretti che ha insistito nei motivi di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc.pen, art. 606 cod.proc.pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35560/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che le esigenze cautelari nei confronti del Rubino potevano essere garantite anche attraverso la misura domiciliare. Considerato in diritto 1. Il ricorso, avente ad oggetto esclusivamente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della più grave misura custodiale, è manifestamente infondato. Nel caso in esame nessuno dei vizi dedotti - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla sussistenza delle esigenze cautelari all'adeguatezza della misura di massimo rigore.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBINO BENEDETTO nato a Palermo il 31/8/1958 avverso l'ordinanza resa il 19 marzo 2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv. Valerio Vianello Accoretti che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma sezione per il riesame ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. avanzata nell'interesse di Rubino Benedetto avverso l'ordinanza emessa il 21 dicembre 2020 dal GIP del Tribunale di Roma con cui è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, essendo stati ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di trasferimento fraudolento di valori, concorso in bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reimpiego di beni di provenienza delittuosa, tutti aggravati dall'articolo 416 bis.1 cod.pen., per avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen. e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura cautelare da applicare.
Nella propria memoria difensiva la difesa aveva sottolineato la sproporzione della misura custodiale, che non appariva coerente con la personalità dell'imputato, il quale aveva un'unica pendenza giudiziaria in materia di edilizia e aveva assunto un ruolo del tutto marginale di prestanome e una posizione di maggior rilievo soltanto nell'ultima fase della vicenda, quando aveva aperto l'attività di ristorazione "Da Nina". Il tribunale ha respinto tale richiesta sostenendo che non vi fossero elementi da cui desumere che l'indagato abbia cessato di porre in essere l'attività delittuosa o comunque abbia rescisso i legami con l'ambiente criminale in cui operava.
Tuttavia all'esito delle indagini tutte le persone giuridiche e i beni ad esse riferibili sono stati sequestrati, sicché la presunta realizzazione dell'attività delittuosa e la sua possibile reiterazione sono state interrotte. Non conferente appare il riferimento all'assenza di prove sulla rescissione di legami con gli ambienti criminali in cui Rubino avrebbe operato, poiché questi non è indagato per il delitto di associazione mafiosa ma per delitti di matrice patrimoniale aggravati dall'agevolazione mafiosa sicché non è necessaria la prova della rescissione del vincolo associativo, ratio giustificativa della disciplina cautelare in merito al più grave reato di partecipazione al sodalizio mafioso.
Richiedere la dimostrazione della rescissione di legami con l'ambiente criminale comporterebbe una prova diabolica, poiché anche il Maniscalco, soggetto di cui l'indagato era prestanome, era comunque estraneo all'ultima presunta fase delittuosa. Il ricorrente censura, inoltre, la valorizzazione, nel provvedimento impugnato, della spregiudicatezza e della spiccata capacità a delinquere dell'indagato il quale, nonostante non sia giovanissimo, non ha precedenti penali di alcun tipo ed è stato esecutore materiale di condotte pianificate da altri soggetti.
Allo stesso modo risulta infondata la valorizzazione del presunto coinvolgimento del Rubino in molteplici attività imprenditoriali, posto che il ricorrente al momento dell'arresto era impegnato solo nella gestione del bar Da Nina, attività peraltro che difficilmente potrebbe essere esercitata nell'ambito di una misura cautelare domiciliare. L'affermazione che durante la misura domiciliare il ricorrente potrebbe reiterare condotte della stessa specie non è coerente con la ricostruzione dei fatti allo stesso addebitati, che richiedevano il contatto diretto e costante con i correi, al momento entrambi detenuti, e la presenza fisica sui luoghi di gestione delle attività economiche.
Ne consegue che le esigenze cautelari nei confronti del Rubino potevano essere garantite anche attraverso la misura domiciliare. Considerato in diritto 1. Il ricorso, avente ad oggetto esclusivamente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della più grave misura custodiale, è manifestamente infondato. Nel caso in esame nessuno dei vizi dedotti - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla sussistenza delle esigenze cautelari all'adeguatezza della misura di massimo rigore.
Il tribunale, dopo avere dettagliatamente esposto gli elementi indiziari sussistenti a carico dell'indagato e avere puntualmente respinto i motivi di censura attinenti alla gravità indiziaria in ordine ai diversi e molteplici comportamenti illeciti contestati al Rubino, ha richiamato la doppia presunzione relativa in ordine ai delitti aggravati dall'articolo 416 bis. 1 codice penale, ricordando che può essere vinta soltanto da elementi specifici che spetta all'interessato allegare, e ha sottolineato come dagli atti del procedimento non emergono fatti e condotte dai quali possa desumersi che l'indagato abbia cessato di porre in essere l'attività delittuose lui contestate e abbia rescisso ogni legame con gli ambienti criminali nell'ambito dei quali operava, considerato che la sua attività è stata sistematica e si è protratta sino a tempi recenti, svolgendo un ruolo significativo nell'ambito del reimpiego e riciclaggio di ingenti somme di denaro riconducibili ad organizzazioni mafiose.
Giova rammentare che in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari.
Sez. 5 - , Sentenza n. 36891 del 23/10/2020 Cc. (dep. 21/12/2020) Rv. 280471 - 01 Anche di recente questa Corte ha ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo che emergano elementi di segno contrario, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
Sez. 5 - , Sentenza n. 91 del 01/12/2020 Cc. (dep. 04/01/2021 ) Rv. 280248 - 01 In relazione alla scelta della misura, il tribunale ha sottolineato che la difesa non ha allegato alcun elemento specifico idoneo a superare la già richiamata presunzione e con il ricorso la difesa non ha controdedotto, ma si è limitata ad affermare in maniera apodittica che la misura domiciliare sarebbe sufficiente a garantire il rispetto delle esigenze cautelari, in ragione del ruolo di gestore di fatto svolto dall'indagato, senza neppure considerare le osservazioni del tribunale che, nell'escludere l'idoneità della misura domiciliare a contenere la pericolosità del %.
Rubino, ha valorizzato il possibile ricorso ai mezzi di comunicazione telefonica e telematica attualmente disponibili per reiterare le condotte criminose contestate. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen. Così deciso il 6/7/2021 Il Consigl