Sentenza — n. 35559/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOP SERVICE S.COOP. p.a. nella persona del legale rappresentante Roberto Olivi, tramite procuratore speciale avverso l'ordinanza resa il 3 febbraio 2021 dal tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv.Roberto Sutich che ha insistito nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 321 cod. proc.pen, art. 626 cod. proc.pen; Sentenza — n. 35559/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ad avviso del ricorrente questo provvedimento deve ritenersi abnorme per carenza di potere e di competenza poiché, a norma dell'articolo 321 cod. proc.pen., competente ad emettere il sequestro è soltanto il Giudice per le indagini preliminari, come statuito da questa Corte suprema di legittimità con sentenza n. 646 del 2011., mentre è illegittimo perché adottato da giudice incompetente il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso su richiesta formulata dal pubblico ministero al tribunale del riesame. Considerato in diritto 1.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOP SERVICE S.COOP. p.a. nella persona del legale rappresentante Roberto Olivi, tramite procuratore speciale avverso l'ordinanza resa il 3 febbraio 2021 dal tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentito l'avv.Roberto Sutich che ha insistito nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Cosenza, sezione del riesame, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dalla difesa di Monica Fabris avverso il provvedimento emesso il 16 dicembre 2020 dal GIP del Tribunale di Cosenza, che ha disposto il sequestro preventivo del denaro nella sua disponibilità o delle provviste esistenti su conti correnti depositi fondi di investimento e altro comunque denominati sino alla concorrenza di oltre 3 milioni di euro, ha statuito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente venga rivolto in via principale sulle somme di denaro della società Coopservice corrispondenti al profitto dei reati di truffa e, solo in subordine, qualora il sequestro di cui sopra risulti impossibile, sulle somme di denaro nella disponibilità degli indagati. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso la società cooperativa Coopservice deducendo: 2.1 abnormità del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente rivolto in via principale sulle somme di denaro e beni di Coopservice e violazione di legge con particolare riguardo all'incompetenza del tribunale del riesame a disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, provvedimento di competenza esclusiva del giudice per le indagini preliminari.
Con l'ordinanza impugnata dinanzi al tribunale del riesame, il gip aveva respinto la richiesta avanzata dal pubblico ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente da effettuarsi nei riguardi di Coopservice, affermando che il sequestro poteva allo stato essere disposto esclusivamente nei confronti degli indagati per il reato di truffa aggravata consumata o tentata. Il pubblico ministero non ha proposto appello avverso questa ordinanza del 16 dicembre 2020, ma il tribunale, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata dall'indagata Monica Fabris, travalicando i propri poteri, ha disposto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fosse eseguito in via principale sulle somme di denaro e sui beni della società Coopservice, che è soggetto terzo e non era mai stata parte del contraddittorio, e solo in subordine sulle somme nella disponibilità degli indagati.
Ad avviso del ricorrente questo provvedimento deve ritenersi abnorme per carenza di potere e di competenza poiché, a norma dell'articolo 321 cod. proc.pen., competente ad emettere il sequestro è soltanto il Giudice per le indagini preliminari, come statuito da questa Corte suprema di legittimità con sentenza n. 646 del 2011., mentre è illegittimo perché adottato da giudice incompetente il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso su richiesta formulata dal pubblico ministero al tribunale del riesame. Considerato in diritto 1.
Il ricorso è fondato e impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata poiché emessa in violazione di legge. Occorre premettere che con provvedimento del 16 dicembre 2020 il GIP ha disposto il sequestro preventivo del denaro nella disponibilità dell'indagata Monica Fabris, nella veste di funzionaria della Coopservice ,in qualità di responsabile del reato di truffa aggravata. Con l'ordinanza impugnata il tribunale, nell'accogliere parzialmente l'istanza di riesame del sequestro avanzata da parte dell'indagata, non si è limitato a dissequestrare i beni e ordinare la loro restituzione alla Fabris, ma ha disposto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sia disposto in via principale sulle somme di denaro o beni della società Coopservice, soggetto giuridico distinto dall'indagata, nella misura corrispondente al profitto del reato di truffa per l'importo di 3 milioni, e che solo in subordine, qualora il suddetto sequestro risulti impossibile, venga eseguito il sequestro delle somme di denaro nella disponibilità dell'indagata.
Il provvedimento impugnato è illegittimo poiché il tribunale del riesame avrebbe dovuto limitarsi ad accogliere o respingere l'istanza di riesame avente ad oggetto il sequestro dei beni nella disponibilità dell'indagata persona fisica, senza potere disporre che il detto sequestro venga eseguito sui beni della società Coopservice, poiché in assenza di una richiesta in tal senso del pubblico ministero e di una decisione del GIP, tale provvedimento travalica la competenza del tribunale del riesame, che è organo di impugnazione. E' vero che questo provvedimento non è abnorme, come osservato dal Procuratore Generale, ma è nullo, perché in sede di riesame il tribunale non può intervenire nei termini indicati, ampliando il sequestro finalizzato alla confisca su beni di soggetti terzi, è ricorribile per cassazione e legittimato ad impugnarlo è certamente il titolare delle somme oggetto del sequestro disposto dal tribunale.
In una recente pronunzia di questa corte Sez.5, n.54183 del 22/09/2016, Borettini (conforme a Sez.6, n.30109 del 12/07/2012, Minuzzo) si statuisce nel senso che "E' illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del Sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art.321 cod.proc.pen., confermi la misura cautelare reale per finalità di confisca ai sensi dell'art.321, comma secondo, cod,proc.pen., atteso che in tal modo lo stesso non si limita - com'è nel suo potere - ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato".
Dalla lettura di questa massima si desume che il Tribunale non può emettere un provvedimento di sequestro nei confronti di un soggetto terzo rispetto a colui che è stato destinatario del sequestro e ha presentato istanza di riesame. Non va poi trascurato che dal tenore del ricorso emerge che con provvedimento del 16 dicembre 2020 il GIP aveva rigettato la richiesta avanzata dal pubblico ministero di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente da effettuarsi nei confronti della Coopservice, affermando che il sequestro preventivo poteva essere disposto esclusivamente nei confronti degli indagati e il pubblico ministero non ha proposto appello avverso questa ordinanza.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto il sequestro preventivo nei confronti della società Coopservice soc.coop.p.a. e dispone ex art. 626 cod. proc.pen. la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Così deciso il 6/7/2021 Il Consigliere Estensore Il Presid