Sentenza — n. 35558/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'Avv. Gianfranco Manuali, difensore del condannato Azizi Mohammed, ha presentato in data 25 settembre 2020 alla Corte d'appello di Brescia istanza di rescissione del giudicato, in relazione alle sentenze di condanna irrevocabili del Tribunale di Bergamo del 20 ottobre 2015 e del 2 maggio 2017; la Corte territoriale, rilevata la competenza della Corte di Cassazione a conoscere del contenuto dell'istanza (considerata la data in cui erano divenute irrevocabili le sentenza indicate), disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione che con sentenza in data 12 gennaio 2021 dichiarava l'inammissibilità del ricorso, osservando che il difensore che aveva proposto l'istanza non era iscritto nell'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e che, comunque, il ricorso non indicava né allegava documentazione alcuna a sostegno della prova dell'incolpevole ignoranza del condannato del contenuto dei procedimenti e delle sentenza pronunciate nei suoi confronti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 175 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35558/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con istanza trasmessa a mezzo pec alla Corte d'appello di Brescia in data 15 gennaio 2021 il medesimo difensore ha proposto istanza di restituzione nel termine per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato, deducendo di aver rinvenuto solo in data 5 gennaio 2021 i documenti a sostegno della richiesta ex art. 629 bis cod. proc. pen.; la Corte d'appello di Brescia ha trasmesso alla Corte di cassazione l'istanza ritenendola competente per la decisione.
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la seguente SENTENZA Sulla richiesta di restituzione nel termine proposta da: AZIZI MOHAMMED nato il 06/10/1983 per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato relativo alle sentenze di condanna irrevocabili del Tribunale di Bergamo del 20 ottobre 2015 e del 2 maggio 2017 udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Como, che ha chiesto accogliersi il ricorso con restituzione del condannato nel termine per proporre la richiesta di rescissione del giudicato
RITENUTO IN FATTO
1. L'Avv. Gianfranco Manuali, difensore del condannato Azizi Mohammed, ha presentato in data 25 settembre 2020 alla Corte d'appello di Brescia istanza di rescissione del giudicato, in relazione alle sentenze di condanna irrevocabili del Tribunale di Bergamo del 20 ottobre 2015 e del 2 maggio 2017; la Corte territoriale, rilevata la competenza della Corte di Cassazione a conoscere del contenuto dell'istanza (considerata la data in cui erano divenute irrevocabili le sentenza indicate), disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione che con sentenza in data 12 gennaio 2021 dichiarava l'inammissibilità del ricorso, osservando che il difensore che aveva proposto l'istanza non era iscritto nell'albo dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e che, comunque, il ricorso non indicava né allegava documentazione alcuna a sostegno della prova dell'incolpevole ignoranza del condannato del contenuto dei procedimenti e delle sentenza pronunciate nei suoi confronti.
Con istanza trasmessa a mezzo pec alla Corte d'appello di Brescia in data 15 gennaio 2021 il medesimo difensore ha proposto istanza di restituzione nel termine per la proposizione dell'istanza di rescissione del giudicato, deducendo di aver rinvenuto solo in data 5 gennaio 2021 i documenti a sostegno della richiesta ex art. 629 bis cod. proc. pen.; la Corte d'appello di Brescia ha trasmesso alla Corte di cassazione l'istanza ritenendola competente per la decisione.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 9, dl. 28 ottobre 2020, n. 137.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'istanza è inammissibile, perché proposta da soggetto non legittimato. Come risulta dal contenuto della sentenza di questa Corte del 12 gennaio 2021 n. 7065, pronunciata sulla richiesta di rescissione originariamente proposta, il difensore che ha formulato quell'istanza non risulta iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; ciò comporta l'inammissibilità anche dell'istanza proposta in questa sede (Sez. 5, n. 32829 del 12/07/2006, Iannazzo, Rv. 235200, relativa a identica fattispecie di istanza di restituzione nel termine - indirizzata alla Corte di appello e da quest'ultima trasmessa alla Corte di cassazione, quale giudice competente - proposta da difensore non cassazionista).
La qualifica del difensore abilitato, infatti, deve sussistere al momento della proposizione dell'istanza (sicché non rileva che l'originaria istanza, proposta davanti ad altri ufficio giudiziario, venga successivamente convertita in ricorso per cassazione con la conseguenza che, ad esempio, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione: Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000), restando irrilevante la successiva iscrizione dello stesso difensore al momento della decisione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690), così come la nomina di un nuovo difensore - come avvenuto nel presente giudizio - atteso che il rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 175 cod. proc. pen. non è fatto salvo dalla sopravvenuta nomina del nuovo difensore.2.
All' inammissibilità dell'istanza, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/6/2021 Il Consig e Estensore Il Pres