Sentenza — n. 35557/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine proposta, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., dal difensore di Rukaj Sokol per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 9 novembre 2015. Assumeva l'istante di esser rimasto contumace per l'intero giudizio e di non aver avuto conoscenza della sentenza della Corte territoriale, in quanto il difensore di fiducia dell'imputato aveva rinunciato al mandato difensivo con comunicazione raccomandata del 3 novembre 2015, inviata al domicilio dell'imputato e restituita al mittente, mentre al momento della pronuncia della sentenza l'imputato risultava assistito da un difensore di ufficio, con il quale non aveva avuto alcun contatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35557/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUKAJ SOKOL nato il 20/04/1970 avverso la sentenza del 19/11/2020 della Corte di Cassazione udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Cassazione, con la sentenza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di restituzione nel termine proposta, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., dal difensore di Rukaj Sokol per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 9 novembre 2015. Assumeva l'istante di esser rimasto contumace per l'intero giudizio e di non aver avuto conoscenza della sentenza della Corte territoriale, in quanto il difensore di fiducia dell'imputato aveva rinunciato al mandato difensivo con comunicazione raccomandata del 3 novembre 2015, inviata al domicilio dell'imputato e restituita al mittente, mentre al momento della pronuncia della sentenza l'imputato risultava assistito da un difensore di ufficio, con il quale non aveva avuto alcun contatto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Rukaj: premessa l'ammissibilità del ricorso (alla luce del disposto dell'art.' 175, comma 6, cod. proc. pen. che riconosce il diritto del ricorrente alla valutazione, in sede di legittimità, del giudizio espresso nel merito sull'istanza di restituzione non accolta), ha dedotto la violazione di legge in riferimento all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 15 bis I. 67/2014: la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato il principio secondo il quale, in ipotesi di applicazione del disposto dell'art. 175 cod. proc. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la I. 67/2014, graverebbe sul richiedente l'onere di dimostrare l'incolpevole mancata conoscenza del processo; allo stesso modo, la sentenza aveva individuato un asserito principio di "leale collaborazione", quale elemento richiesto per l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine, travisando il contenuto della giurisprudenza di legittimità sul punto che aveva, invece, affermato - peraltro solo in casi particolari - che potesse ritenersi superata la presunzione di non conoscenza del processo, desumibile dal contenuto dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 9, dl. 28 ottobre 2020, n. 137.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente denuncia una violazione di legge che non è rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata: la decisione della Corte di cassazione, infatti, non ha espresso alcun principio di diritto confliggente con l'insegnamento che ha da tempo affermato il diritto del contumace di esser restituito nel termine per impugnare la sentenza di condanna deducendo il dato della mancata conoscenza del procedimento e del provvedimento emesso, spettando al giudice di accertare attraverso l'esame degli atti se - al contrario di quanto dedotto - risulti l'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte del contumace. 1.2.
La sentenza qui impugnata ha considerato che, rispetto al dato incontestato della nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, con elezione di domicilio presso lo stesso difensore cui l'imputato aveva conferito il potere di impugnare la sentenza di primo grado, la circostanza della conoscenza del processo dovesse essere pacificamente dimostrata; ha, quindi, valutato se la successiva circostanza fattuale dedotta (la rinuncia al mandato difensivo, avvenuta sei giorni prima della celebrazione del giudizio di appello) fosse circostanza dimostrativa della mancata conoscenza (non del processo, ma) dell'avvenuta pronuncia della sentenza da impugnare.
Va ricordato, infatti, che la verifica su ricordata deve aver ad oggetto entrambe le condizioni richieste per l'accoglimento dell'istanza di restituzione dalla norma applicabile nella specie («Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente alla modifica intervenuta con legge n. 67 del 2014, è necessario che sussistano, simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare, con la conseguenza che è legittimo il rigetto della richiesta di restituzione nel termine qualora emerga il difetto anche soltanto di una di tali condizioni»:
Sez. 1, Sentenza n. 57650 del 29/09/2017, Bartolelli, Rv. 271913). 1.3. Rispetto al dato della nomina fiduciaria e dell'elezione di domicilio presso lo stesso difensore, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale tale scelta processuale supera la presunzione di non conoscenza del provvedimento che risulti notificato presso il domicilio eletto (atteso il dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti: Sez. 2, n. 52131 del 25/11/2014, Mennuni, Rv. 261965), in difetto di allegazioni dimostrative della negligenza del domiciliatario o di sicura interruzione dei rapporti tra assistito e difensore, spettando all'imputato - in un'ottica di corretto bilanciamento del diritto ad esser informato sull'evoluzione del procedimento e dei doveri minimi di collaborazione esigibili dalla parte che abbia affidato al difensore la ricezione degli atti del processo - l'onere di curare, ad esempio, una periodica attività di ricerca di informazioni presso il professionista (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341) e ciò pur in presenza di successiva rinuncia all'incarico difensivo (Sez. 2, n. 18549 del 28/04/2016, Zanellato, Rv. 266855).
Infatti, il dato della rinuncia al mandato, che non sia accompagnata dalla revoca dell'elezione di domicilio, non incide sulla legittimità della notifica presso lo studio del difensore dell'estratto contumaciale della sentenza da impugnare, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824; Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 1, Sentenza n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387). In questa prospettiva, la sentenza ha valutato, con accertamento in fatto che non viene censurato dal ricorrente né nei presupposti di fatto né nella correttezza della motivazione, la peculiarità del momento in cui è intervenuta la rinuncia al mandato da parte del difensore, la totale mancanza di deduzioni relative alla circostanza dell'allontanamento dall'Italia dell'imputato e dell'interruzione dei rapporti con il difensore, la rinnovata nomina eseguita senza difficoltà dal ricorrente, successivamente tratto in arresto in Albania, in favore del medesimo difensore per esser assistito nell'ambito della procedura estradizionale finalizzata all'esecuzione della sentenza definitiva di condanna. 1.4.
Tale applicazione dei principi regolatori dell'istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non è in contrasto con quegli arresti che, apparentemente, avrebbero affermato un opposto principio: quando infatti, la Corte di cassazione ha statuto che «in tema di restituzione nel termine per impugnare, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l'imputato ha eletto domicilio deve ritenersi regolare anche quando il legale abbia .nel frattempo rinunziato al mandato, ma ciò non è sufficiente a fondare una valida presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dello stesso imputato, atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale» (Sez. 1, n. 58511 del 05/11/2018, Ipsaro, Rv. 275665), ha conseguentemente riconosciuto il diritto dell'imputato ad essere rimesso in termini perché il difensore nominato aveva rinunciato al mandato prim'ancora che fosse esercitata l'azione penale (sicché, coerentemente, si è ritenuto che - in difetto di diversi elementi di prova - fosse ragionevole assumere che l'imputato non avesse avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti e, ancor prima, dello svolgimento dell'intero procedimento di primo grado); situazione del tutto diversa da quella considerata nel presente giudizio.
2. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle am