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Sentenza — n. 35552/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35552/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35552/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Preliminarmente devono essere affrontate le due questioni poste nella memoria depositata dalla difesa circa le modalità di deposito del ricorso per cassazione. i. La difesa rileva che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto depositato tramite un autista il cui nome sarebbe illeggibile. La questione è infondata. La legge processuale, infatti, non prescrive che la persona che deposita l'atto rivesta una particolare qualifica e pertanto può essere incaricato di provvedere a tale adempimento qualunque soggetto, anche oralmente delegato. La circostanza che la sottoscrizione sia illeggibile, in presenza di un'attestazione di deposito, poi, è irrilevante (Sez. 2, Sentenza n. 29608 del 07/07/2006, Sicuranza, Sez. 6, Sentenza n. 8 del 29/10/2003, dep. 2004, Lula, Rv. 228369). ii.

Regesto Legislator

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art. 292 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La doglianza è dedotta in termini generici ed è comunque manifestamente infondata. 2.1. Il Tribunale di Milano ha annullato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari ritenendo la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. sotto il profilo della carenza assoluta di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica. Il giudice del riesame, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha, con specifico riferimento al caso di specie, evidenziato che il giudice della cautela si era limitato a una mera attività di riproduzione della richiesta del pubblico ministero senza far emergere alcuna propria interposizione valutativa autonoma, quanto meno indicativa delle ragioni per le quali lo stesso aveva ritenuto di aderire alla ricostruzione dell'accusa.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impugnazione di decisioni amministrative riesame della domanda d'asilo impugnazione della cancellazione ritiro dell'azione giudiziaria esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 292 cod. proc. pen
Il ricorrente, benché l'indicazione della norma di cui si deduce la violazione non sia prevista dal codice a pena di inammissibilità, ha comunque espressamente censurato la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.2.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: COVILI FAGGIOLI BRUNO nato a PAVULLO NEL FRIGNANO il 10/10/1951 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito l'avv. MARCELLO MELANDRI che ribadisce le argomentazioni scritte dall'avvocato Alessandra Stefano nella memoria difensiva depositata il 3.5.2021 e chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di MILANO, SEZIONE RIESAME, con ordinanza in data 9/2/2021, comunicata il 15/2/2021, ha annullato l'ordinanza con la quale il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PAVIA il 12/1/2021, aveva applicato la misura degli arresti donniciliari nei confronti di COVILI FAGGIOLI BRUNO in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 640, comma secondo, cod. pen.1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c). Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in esito alla mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto indicato nell'ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminari, pure in un certo qual senso incorporando la richiesta del pubblico ministero, avrebbe comunque evidenziato le proprie considerazioni e le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere quanto richiesto.

3. In data 3 maggio 2021 è pervenuta in cancelleria una memoria difensiva nella quale l'avv. Stefano chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque sia rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Preliminarmente devono essere affrontate le due questioni poste nella memoria depositata dalla difesa circa le modalità di deposito del ricorso per cassazione. i. La difesa rileva che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto depositato tramite un autista il cui nome sarebbe illeggibile. La questione è infondata. La legge processuale, infatti, non prescrive che la persona che deposita l'atto rivesta una particolare qualifica e pertanto può essere incaricato di provvedere a tale adempimento qualunque soggetto, anche oralmente delegato. La circostanza che la sottoscrizione sia illeggibile, in presenza di un'attestazione di deposito, poi, è irrilevante (Sez. 2, Sentenza n. 29608 del 07/07/2006, Sicuranza, Sez. 6, Sentenza n. 8 del 29/10/2003, dep. 2004, Lula, Rv. 228369). ii.

La difesa, inoltre eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto nello stesso non sarebbe indicata la norma di legge che si ritiene violata. La questione è manifestamente infondata. Il ricorrente, benché l'indicazione della norma di cui si deduce la violazione non sia prevista dal codice a pena di inammissibilità, ha comunque espressamente censurato la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen.2. Nell'unico motivo di ricorso l'organo dell'accusa rileva che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale in esito alla mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica sarebbe errata in quanto, diversamente da quanto indicato nell'ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminari, pure in un certo qual senso incorporando la richiesta del pubblico ministero, avrebbe comunque evidenziato le proprie considerazioni e le ragioni per le quali aveva ritenuto di condividere quanto richiesto.

La doglianza è dedotta in termini generici ed è comunque manifestamente infondata. 2.1. Il Tribunale di Milano ha annullato l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari ritenendo la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. sotto il profilo della carenza assoluta di autonoma valutazione dell'ordinanza genetica. Il giudice del riesame, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha, con specifico riferimento al caso di specie, evidenziato che il giudice della cautela si era limitato a una mera attività di riproduzione della richiesta del pubblico ministero senza far emergere alcuna propria interposizione valutativa autonoma, quanto meno indicativa delle ragioni per le quali lo stesso aveva ritenuto di aderire alla ricostruzione dell'accusa.

Il Tribunale ha in generale evidenziato come il primo giudice si sia limitato a riprodurre lo stesso testo della richiesta, senza però trarre alcuna conclusione autonoma in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria né circa la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione di analoghi reati ovvero della possibilità di tutelare la citata esigenza con una misura diversa da quella applicata. Con specifico riferimento al Covili, poi, l'ordinanza del riesame ha evidenziato che il giudice si è limitato a riassumere e "incorporare" nelle pagine da 60 a 66 il medesimo testo della richiesta del pubblico ministero senza evidenziare in alcun modo un proprio personale apprezzamento, ciò neanche nella parte relativa all'indagato (ossia nella "scheda tecnica", "tracciata dal PM recependo il lavoro della polizia giudiziaria, in cui sono descritti gli incarichi ed i ruoli ricoperti e gli elementi raccolti nel corso delle indagini") nella quale "manca una qualsiasi parola in più (o diversa) rispetto alla richiesta del PM, che dia conto almeno di un apprezzamento di quanto esposto" (pag. 7).

In tal modo il Tribunale, facendo puntuale riferimento al contenuto degli atti, ha dato conto di aver proceduto a un'attenta analisi dell'intera vicenda cautelare e in specifico: della ricostruzione operata dal pubblico ministero nella prima richiesta di applicazione della misura cautelare; delle le ragioni di perplessità che avevano indotto il giudice delle indagini preliminari a respingerla; della apoditticità dell'affermazione secondo la quale il contenuto della seconda richiesta sarebbe persuasivo; della complessiva struttura dell'ordinanza genetica (nella quale, cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata, la spiegazione dei meccanismi truffaldini contenuta alle pagine da 13 a 27 è mutuata integralmente dalla parte iniziale della richiesta del pubblico ministero; vi è la riproduzione integrale delle "schede individuali" degli indagati alle pagine da 28 a 112; la sussistenza del reato associativo è affermata alle pagine 113 e 114 in termini generali con riferimento a principi di diritto senza che siano indicati gli elementi da cui desumere la partecipazione al sodalizio dei singoli indagati). 2.3.

A fronte di tali rilievi le doglianze dedotte nel ricorso sono generiche. Agli specifici elementi indicati nel provvedimento impugnato, infatti, il ricorrente, senza individuare i punti dell'ordinanza annullata, si limita a ribadire che "da un'attentata lettura del provvedimento emergerebbe che il giudice aveva ben dimostrato di possedere una completa conoscenza degli atti e di averne rielaborato criticamente gli elementi". Affermazione questa che, in assenza di un puntuale confronto con gli argomenti evidenziati dal Tribunale e senza indicare le valutazioni attinenti alla figura del Covili che sarebbero state pretermesse nell'analisi del Tribunale in tema di gravi indizi di colpevolezza e di sussistenza delle esigenze cautelari, risulta priva di specificità in quanto non consente alcuna verifica in sede di legittimità. 2.4.

Sotto altro profilo, comunque, la doglianza è manifestamente infondata. Dalla lettura dell'ordinanza cautelare -non allegata al ricorso ma ugualmente acquisita, attesa la natura processuale della questione- emerge che la conclusione del Tribunale del riesame in ordine alla carenza di autonoma valutazione e circa la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. è corretta. Per quanto riguarda la posizione del Covili, riportata alle pagine da 60 a 66, infatti, risulta che il giudice, omettendo ogni personale a autonomo apprezzamento, si è limitato a riportare, virgolettata (« ...»), la ricostruzione offerta dal pubblico ministero e a inserire una formula finale di stile ("ad avviso di questo giudicante non può essere revocata in dubbio la sussistenza dei gravi indizi di reità a carico di ...3.

Motivazione questa che risulta priva dei requisiti minimi pure richiesti dalla più recente giurisprudenza di legittimità anche nel caso cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi in ordine a una pluralità di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali" (Cass. sez. 6, sent. n. 30774 del 20/06/2018, Vizzi, Rv. 273658). Né, altro canto, l'autonomia di giudizio può desumersi dal rigetto della prima richiesta del pubblico ministero o dalla applicazione di una misura cautelare meno afflittiva non essendo sufficiente ai fini dell'indagine in esame il dato del parziale accoglimento della richiesta stessa (sul punto Cass. sez. 5, sent. n. 32444 dell'01/06/2018, Vella, Rv. 273580).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de