Sentenza — n. 35551/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 31 luglio 2020. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione indagato nei cui confronti il sequestro è stato svolto articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 125 comma 3 e 192 comma 1-2 codice di procedura penale con riferimento al giudizio di sproporzione reddituale e alla mancata circoscrizione temporale della presunzione di illecita acquisizione dei beni sottoposti a sequestro. In particolare, si lamenta: a. che la motivazione in punto sproporzione reddituale sarebbe sostanzialmente apparente perché frutto di un'applicazione meramente ipotetica degli indici Istat senza considerare le peculiarità del caso di specie e in particolare il fatto che il nucleo familiare dell'indagato disponesse di un'abitazione di proprietà, che l'acquisto di tale immobile risultava avvenuto per successione ereditaria con la conseguenza e che il prezzo d'acquisto non potesse essere calcolato nel giudizio di sproporzione; b. che il provvedimento di sequestro non avrebbe considerato alcun profilo di ragionevolezza temporale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240 cod. pen; Sentenza — n. 35551/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Le contestazioni in punto insussistenza di giudizio in relazione alla c.d. ragionevolezza temporale risultano ulteriormente infondate. 2.2.1. Va in primo luogo rilevato che questa Corte di legittimità ha, con consolidata giurisprudenza, ribadito che la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato (dal che la possibilità dell'adozione del sequestro preventivo), allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICONTE DOMENICO nato a SORIANELLO il 24/01/1968 avverso l'ordinanza del 22/09/2020 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/S-&111tale conclusioni del PG FULVIO BALDI udito il...sii-feti-SO—re
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 31 luglio 2020.
2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione indagato nei cui confronti il sequestro è stato svolto articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'articolo 125 comma 3 e 192 comma 1-2 codice di procedura penale con riferimento al giudizio di sproporzione reddituale e alla mancata circoscrizione temporale della presunzione di illecita acquisizione dei beni sottoposti a sequestro. In particolare, si lamenta: a. che la motivazione in punto sproporzione reddituale sarebbe sostanzialmente apparente perché frutto di un'applicazione meramente ipotetica degli indici Istat senza considerare le peculiarità del caso di specie e in particolare il fatto che il nucleo familiare dell'indagato disponesse di un'abitazione di proprietà, che l'acquisto di tale immobile risultava avvenuto per successione ereditaria con la conseguenza e che il prezzo d'acquisto non potesse essere calcolato nel giudizio di sproporzione; b. che il provvedimento di sequestro non avrebbe considerato alcun profilo di ragionevolezza temporale.
In particolare, risulterebbe che le condotte siano cessate nell'anno 2005 come del resto indicato dal GIP del Tribunale di Catanzaro nella propria ordinanza e che nemmeno sia stato possibile individuare, in tale periodo, alcuna gara di appalto che potesse essere stata "veicolata" dall'associazione di stampo mafioso di riferimento. Proprio tale considerazione ha del resto determinato il dissequestro delle aziende dei fratelli che sarebbero stati gli unici strumenti per la realizzazione di tali condotte.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto alle contestazioni in punto giudizio di sproporzione reddituale, deve rilevarsi come sussista motivazione da parte del Tribunale della libertà nel provvedimento impugnato che segnala tra l'altro il carattere sostanzialmente generico delle contestazioni articolate dalla difesa sul punto e il fatto che risultassero considerate all'interno della relazione in atti le circostanze indicate dalla difesa. La stessa difesa non contrasta le rilevate genericità delle deduzioni articolate in sede di riesame e, per altro verso, denuncia la mancata valutazione di specifici elementi senza allegare integralmente gli atti da cui tale omissione risulterebbe.
In sostanza, la formulazione del motivo di ricorso non risulta supportata dal deposito dei documenti cui il motivo fa riferimento e specificamente della relazione tecnica di cui si allega unicamente quello che appare essere lo stralcio di una tabella. Peraltro, non sussistendo alcun atto di cui si possa affermare la mancata valutazione considerato che nell'ambito degli atti del fascicolo processuale vi è stata ampia valutazione delle deduzioni difensive, l'articolazione del motivo di ricorso appare riguardare profili attinenti alla logicità delle valutazioni espresse e quindi motivi non consentiti nel sindacato di legittimità in sede di cautela reale. 2.2.
Le contestazioni in punto insussistenza di giudizio in relazione alla c.d. ragionevolezza temporale risultano ulteriormente infondate. 2.2.1. Va in primo luogo rilevato che questa Corte di legittimità ha, con consolidata giurisprudenza, ribadito che la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato (dal che la possibilità dell'adozione del sequestro preventivo), allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.
Ha inoltre specificato la giurisprudenza di questa Corte che è irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto e, quindi, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003, Rv. 226490; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 27710 del 14/04/2008, Rv. 240527; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19358 del 21/02/2013, Rv. 255381; v. anche, Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18).
E' poi principio di diritto acquisito che, ai fini del sequestro preventivo a norma dell'art. 12 sexies, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 45700 del 20/11/2012 zero, Rv. 253816). Ragionevolmente, inoltre, è stato precisato che "la presunzione di illegittima acquisizione degli stessi da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo" (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 11/12/2012, Rv. 254250; Cass. Sez. 1, Sentenza n. r- 11049 del 05/02/2001 Rv. 226051; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2469 del 23/04/1998 Rv. 211763). 2.2.2. Nel caso di specie, gli elementi indicati nel provvedimento impugnato a fondamento della ritenuta sussistenza di indizi di accumulazione patrimoniale derivante da illecito riguardano un ambito temporale esteso e condotte plurime. In questo senso, depongono univocamente gli esiti delle intercettazioni telefoniche nel medesimo provvedimento riportate (in particolar modo la conversazione 12 giugno 2017 riportata a pag. 2 della motivazione) in cui è lo stesso ANELLO Rocco a riferire dell'intervento della ndrina nell'aggiudicazione di plurime "gare boschive" in relazione a diversi ambiti territoriali (Chiaravalle centrale, Cenadi, Girifalco, Valle Fiorita).
Non può dubitarsi della legittimità delle valutazioni operate dal Tribunale della libertà in quanto le stesse riguardano dichiarazioni in cui l'ANELLO riferisce anche e soprattutto di illeciti propri e quindi risultano conformi al consolidato principio di diritto per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez.
U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). Tra l'altro, tali dichiarazioni risultavano di fatto ampiamente supportate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia DANIELI Domenico in data 7 aprile 2018 che estende in maniera significativa la portata di tali condotte nel tempo. 2.2.2.1. Sotto tale aspetto, non risulta avere alcuna rilevanza il dissequestro delle aziende dei fratelli del ricorrente posto che tale provvedimento aveva come fondamento-quanto all'impresa di CICONTE Pasquale - il fatto che tali compagini non risultavano stabilmente asservite agli interessi della cosca di riferimento e che-in relazione alla specifica compagine societaria-la condotta risultava occasionale e - quanto alla posizione CICONTE Giuseppe - l'impossibilità di individuare la gara in cui la stessa era stata favorita.
Si tratta di considerazioni che non escludono la portata delle dichiarazioni dell'ANELLO né pongono in dubbio la veridicità delle stesse. 2.2.3. Di conseguenza, risulta esplicitamente e correttamente affermato che il periodo interessato risulta "qualificato" dalla operatività illecita dei soggetti ritenuti effettivi proprietari dei beni e che la sproporzione tra acquisti e disponibilità lecite trova una spiegazione unicamente nella presenza dell'attività delittuosa in tal modo richiamata e ritenuta sussistente. 2.2.3.1.11 presupposto del sequestro e della confisca per sproporzione è infatti l'avvenuta commissione di un reato.
Come già evidenziato da questa Corte - tuttavia - non si tratta però di un "qualsiasi" reato, ma di un reato-spia, teso a rendere legittima l'alterazione e la dilatatone (come affermato, incisivamente, da Corte Cost. n. 18 del 1996 all'alba della riforma) dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra il reato e le res dallo stesso direttamente prodotte o allo stesso direttamente ricollegabili secondo il paradigma "classico" dell'art. 240 cod. pen. Nel compiere tale dilatazione dell'area della confiscabilità (e sequestrabilità) penale il legislatore utilizza, pertanto, la condotta illecita formalizzata (il reato) come indice rivelatore di particolare pericolosità ed adotta il modello descrittivo (disponibilità anche indiretta dei beni, mancata giustificazione della provenienza, sproporzione di valore con il reddito dichiarato o con i risultati dell'attività economica svolta) dei presupposti della confiscabilità, in modo del tutto coincidente con quello già elaborato nel settore della prevenzione patrimoniale.
Si vanno, infatti, a confiscare beni che non derivano necessariamente da "quel reato" oggetto del precedente o contestuale accertamento (Sez U. n. 920 del 17.12.2003, Montella) ma che, in presenza degli indicatori di cui sopra, possono ritenersi ragionevolmente ricollegati (e da qui confisca allagata con affievolimento del nesso pertinenziale) all'azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale espresso dal soggetto condannato. In tale accezione, il fondamento logico e giuridico della confisca "estesa" risiede essenzialmente nella fondata presuntone di "derivazione" del bene non già dallo specifico reato commesso ma comunque dall'attività illecita realizzata dal suo autore e ciò in virtù della esistenza degli indicati parametri (il reato accertato è di particolare gravità, vi e sproporzione tra valore del bene e reddito, con assenza di dimostrazione della legittima provenienza).
Da ciò deriva che anche beni acquistati in periodo non coincidente con la specifica condotta di reato giudicata sono passibili ai confisca "estesa", in presenza degli indicati presupposti, purché la acquisizione rientri in un ambito di "ragionevolezza temporale" come richiesto, tra le altre, da Seg- 4 n. 35707 del 7.5.2013, rv 256882. Con ciò si intende dire che il "momento " della acquisizione non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato spia da determinare ictu oculi l'irragionevolezza della presunzione di derivazione, in ogni caso, da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata" ma che - qualora vi sia una esplicita valutazione della presenza di una attività delittuosa ( nel caso di specie addirittura della medesima indole) che si protragga anche nel passato, risulta pienamente rispettato anche il parametro della ragionevolezza temporale. 2.2.3.2.
Tale chiave interpretativa - fra l'altro - è avallata anche dal testo della Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. All'art. 5 di tale provvedimento normativo si prevede la necessità che gli Stati membri adottino le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose in tutti i casi in cui venga in considerazione un reato punibile, ai sensi della decisione quadro 2001/500/GAI con pena di durata massima superiore a un anno.
Il fatto che anche in sede di normativa comunitaria si affermi esplicitamente che l'accertamento della sproporzione fra entrate patrimoniali e beni posseduti sia un indice sintomatico di accumulazione illecita idoneo a fondare un provvedimento di confisca (e - quindi - di sequestro) costituisce un elemento palese di legittimità non solo della presunzione di illecito accumulo ma anche della possibilità di attaccare beni acquistati in precedenza.
3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s