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Sentenza — n. 35550/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35550/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35550/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha parzialmente confermato il decreto di sequestro probatorio in data 5 febbraio 2021 in relazione a fattispecie di cui agli articoli 617 quater e 640 ter codice penale. Propone ricorso per cassazione l'indagato nei cui confronti è stato svolto il sequestro articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione dell'articolo 125 comma 3 codice di procedura penale. In particolare: a. mancherebbe una effettiva motivazione in relazione alla sussistenza di indizi di reato non potendosi ritenere sufficiente il generico riferimento all'aver manomesso il guscio della scheda di gioco di apparecchi di divertimento di tipo slot.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 35550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2000,00.

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sequestro di dati informatici indagine per truffa istruzione giudiziaria sequestro di conti bancari chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERENDELLINI ALESSANDRO nato a ROMA il 10/02/1969 avverso l'ordinanza del 01/02/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Roma ha parzialmente confermato il decreto di sequestro probatorio in data 5 febbraio 2021 in relazione a fattispecie di cui agli articoli 617 quater e 640 ter codice penale.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato nei cui confronti è stato svolto il sequestro articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione dell'articolo 125 comma 3 codice di procedura penale. In particolare: a. mancherebbe una effettiva motivazione in relazione alla sussistenza di indizi di reato non potendosi ritenere sufficiente il generico riferimento all'aver manomesso il guscio della scheda di gioco di apparecchi di divertimento di tipo slot.

Sotto questo aspetto, secondo la difesa, non potrebbe ritenersi sussistente nemmeno una motivazione per relazione appartenendo gli atti effettivamente richiamati ad altro procedimento di cui il ricorrente non aveva conoscenza e a cui non aveva nemmeno accesso. b. non si indicherebbe quale, tra le plurime condotte previste dalle norme incriminatrici richiamate, fosse quella ravvisata nel caso concreto. c. non sarebbe stato indicato in che modo sussista una correlazione fra reato ritenuto sussistente e beni sottoposti a vincolo; d. non sarebbe stata indicata la finalità probatorie,del sequestro che si risolverebbe in una attività meramente esplorativq il che determinerebbe la radicale nullità del provvedimento come evidenziato dalle sezioni unite Bevilacqua e Capasso; e. risulterebbero ormai chiuse le indagini (come da avviso ex articolo 415 bis codice di procedura penale) e nessuna consulenza tecnica risulterebbe essere stata svolta sui beni rimasti sottoposti a vincolo reale probatorio con la conseguenza che le modificazioni dall'apparecchio indicate dal Tribunale del riesame non dimostrerebbero alcunché;

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto FULVIO Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile 2. In particolare:2.1. Quanto alla sussistenza di idonea motivazione in punto indizi di reato, deve premettersi che è configurabile il concorso formale tra il delitto di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e quello di frode informatica, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle condotte sanzionate, in quanto il primo tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, mentre il secondo il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati in essi contenuti, di cui contempla l'alterazione al fine della percezione di un ingiusto profitto. (Sez. 2, Sentenza n. 26604 del 29/05/2019 Rv. 276427 — 01;

Sez. 5, Sentenza n. 869 del 09/10/2020 - dep. 12/01/2021 - Rv. 280401 — 01). Tale principio è stato affermato da questa stessa Corte proprio in relazione a frode informatica realizzata mediante l'interruzione illecita delle comunicazioni telematiche ed informatiche di un apparecchio "new slot" al fine di modificare al ribasso le percentuali di vincita gestite dalla scheda elettronica, così lucrando dalla manomissione del "software". Nel caso di specie, le indicazioni in punto sussistenza di indizi contenute nel provvedimento impugnato indicano chiaramente una manomissione della centralina connessa alle comunicazioni telematiche in ordine all'attività degli apparecchi di gioco.

Proprio tale considerazione spiega come la motivazione del provvedimento genetico superi le mancanze stigmatizzate dalla sentenza. 37554/2020 richiamata dal difensore nella discussione orale 2.1.1. Tale circostanza risulta coerentemente illustrata nella narrativa del provvedimento ed in particolare a pag. 2 dello stesso laddove si indica che "le verifiche sul menu consentivano di accertare che gli eventi registrati nel video non risultavano trascritti nelle rispettive schede applicative, con conseguente alterazione dei calcoli ai fini fiscali". 2.1.2.

Ne consegue che la contestazione in ordine al carattere apparente o alla radicale mancanza della motivazione richiamate nei paragrafi a-b-c della narrativa del presente provvedimento risultano non confrontarsi con l'effettivo contenuto dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e comunque manifestamente infondate. Il mancato confronto con l'effettivo contenuto della motivazione del provvedimento impugnato determina l'inammissibilità del provvedimento sub specie di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, come detto, l'articolazione dei motivi appare risultare la mera riproposizione in forma quasi inalterata delle medesime doglianze poste a fondamento dell'atto di appello senza che vi sia valutazione e contestazione delle argomentazioni - esplicite, congrue e coerenti - con cui la Corte territoriale le ha disattese, difettando quindi la valutazione del dell'effettiva portata dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato. 2.2.

Quanto ai profili attinenti alla denunciata omessa motivazione in punto finalità probatorie, deve rilevarsi sussistente specifica motivazione risalente al provvedimento originario in relazione alla necessità di ulteriori verifiche dei macchinari finalizzate alla identificazione dello scarto tra attività effettivamente svolta e comunicazioni ai fini fiscali per poter determinare il profitto del reato. 2.3. Quanto alla rilevanza dell'intervenuto avviso di conclusione indagini, deve rilevarsi che non risulta dal ricorso né dagli allegati se in atti vi sia delega per lo svolgimento degli accertamenti tecnici de quibus.

Più in radice, residuando la possibilità di svolgere tali accertamenti in sede dibattimentale, può ritenersi la permanenza delle finalità probatorie come sopra riportate e l'irrilevanza dell'avviso di conclusione indagini a tal fine.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in , ,oma, il 8 giugno 2021 Il Consiglier estensor Il