Sentenza — n. 35548/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA seguito dell'annullamento da parte di questa Corte di Cassazione, con sentenza del 3/11/2020, di precedente ordinanza in data 1/6/2020, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 9/12/2020 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Verbrugge Hermanus Theodorus Gerardus avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Viterbo che il 9/4/2020 aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, premesso che il Verbrugge era sottoposto alla misura della custodia in carcere in virtù di ordinanza del 2/3/2019 per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.p.r. 309/90, in relazione alla detenzione a fine di spaccio di circa 12 kg di cocaina, per i quali, con la riduzione per il rito abbreviato, era stato condannato in primo grado alla pena di sei anni di reclusione, ha riconosciuto la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificare il mantenimento della custodia in carcere nei confronti di persona divenuta ultrasettantenne durante la custodia cautelare, desumendo le predette dal rilievo che il ricorrente si era reso responsabile di due grosse importazioni di cocaina (per 10 e 12 kg.) nel giro di venti giorni, così dimostrando stabili rapporti fiduciari con i fornitori che, in un arco temporale così ristretto, gli avevano affidato due trasporti di così rilevanti carichi di sostanze stupefacenti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 275 comma 4 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, artt. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 35548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.2. Come ripetutamente evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERBRUGGE HERMANUS THEODORUS GERARDUS nato il 11/06/1949 avverso l'ordinanza del 09/12/2020 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; • lette/2~1e conclusioni del PG FRANCA ZACCO u-d-it-e- il ,difeese-re Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito dell'annullamento da parte di questa Corte di Cassazione, con sentenza del 3/11/2020, di precedente ordinanza in data 1/6/2020, il Tribunale di Roma, sezione del riesame, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 9/12/2020 ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Verbrugge Hermanus Theodorus Gerardus avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Viterbo che il 9/4/2020 aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, premesso che il Verbrugge era sottoposto alla misura della custodia in carcere in virtù di ordinanza del 2/3/2019 per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.p.r. 309/90, in relazione alla detenzione a fine di spaccio di circa 12 kg di cocaina, per i quali, con la riduzione per il rito abbreviato, era stato condannato in primo grado alla pena di sei anni di reclusione, ha riconosciuto la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificare il mantenimento della custodia in carcere nei confronti di persona divenuta ultrasettantenne durante la custodia cautelare, desumendo le predette dal rilievo che il ricorrente si era reso responsabile di due grosse importazioni di cocaina (per 10 e 12 kg.) nel giro di venti giorni, così dimostrando stabili rapporti fiduciari con i fornitori che, in un arco temporale così ristretto, gli avevano affidato due trasporti di così rilevanti carichi di sostanze stupefacenti.
Né, ad avviso del tribunale, potevano attenuare la pericolosità il comportamento processuale del Verbrugge, che nell'interrogatorio del 21/9/2019 aveva riferito solo circostanze pacificamente accertate, per poi rendere il 7/7/2020 dichiarazioni sul suo fornitore la cui attendibilità ancora non era stata verificata. Del pari, le condizioni di salute del ricorrente venivano ritenute inidonee ad impedirne la circolazione, quantomeno in contesti territoriali più contenuti. Soprattutto, rilevava il Tribunale che ostava all'accoglimento dell'appello anche la mancata indicazione, da parte del ricorrente, della disponibilità di un alloggio sul territorio nazionale ove poter essere sottoposto all'invocata misura degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., laddove questo richiede esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ed altresì del principio di adeguatezza posto dall'art. 275 cod. proc. pen. - Con il secondo ed il terzo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al comportamento collaborativo del ricorrente ed alle sue condizioni di salute. - Con l'ultimo motivo di impugnazione, la violazione di legge in ordine alla trasmissione della decisione cautelare all'autorità competente dello stato estero ed in merito all'applicabilità della normativa europea degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.2. Come ripetutamente evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate rientrano nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez.
Feriale n. 47748 del 11.8.2014, Rv. 261400). Tali requisiti sono ampiamente soddisfatti dal provvedimento impugnato, laddove questo ha ravvisato l'eccezionalità delle esigenze cautelari, da un lato, negli stabili rapporti fiduciari dimostrati con i fornitori di stupefacente che, in un ristretto arco temporale, gli avevano affidato due trasporti d rilevanti carichi di cocaina (rapporto fiduciario ritenuto in nessun modo scalfito dall'asserito comportamento collaborativo, indicato come tardivo ed ancora da verificare) e, dall'altro, nella considerazione che non era nemmeno astrattamente ipotizzabile una misura meno afflittiva, dal momento che il Verbrugge non si era mostrato in grado di indicare un domicilio sul territorio nazionale ove poter eventualmente eseguire misure non detentive.
Il ricorso, peraltro, nemmeno risulta essersi confrontato con tale ultimo argomento, così incorrendo in ulteriore causa di inammissibilità, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596).
3. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere non determinante l'asserito comportamento collaborativo del ricorrente, atteso che questo in sede di interrogatorio si era limitato a riferire circostanze già emerse, mentre solo in udienza aveva indicato il nominativo di un presunto fornitore in Olanda, con affermazioni ancora da verificare, sicché non poteva riconoscersi una comprovata volontà di recidere i legami con il contesto criminale nel quale sono maturati i fatti per cui si procede. Le condizioni di salute del Verbrugge, invece, non sono oggetto di rinvio da parte di questa Corte, che con la sentenza del 3/11/2020 ha già riconosciuto la congruità delle valutazioni del Tribunale del riesame che avevano rilevato la piena compatibilità delle condizioni del ricorrente con il regime carcerario.
4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto ripropone questione già posta alla Corte di cassazione con riferimento alla prima ordinanza impugnata e non oggetto di rinvio perché già risolta con la menzionata sentenza del 3/11/2020, laddove questa Corte di legittimità ha evidenziato essere di esclusiva competenza del "pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la decisione sulle misure cautelari" la "trasmissione della decisione sulle misure cautelari all'Autorità competente dello Stato membro in cui l'interessato ha la propria residenza legale e abituale, quando l'interessato abbia manifestato la volontà di fare rientro in quello Stato".
Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata si è uniformata a tali principi, peraltro ricordando trattarsi di disciplina dettata in tema di misure alternative alla detenzione cautelare e, dall'altro, ricordando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, comunque, l'attivazione della procedura per l'esecuzione di una misura cautelare non detentiva in altro Paese dell'Unione - possibilità introdotta dal d. Igs. n. 36 del 2016, che ha conformato il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - è provvedimento di natura esecutiva rimesso alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, il cui controllo di legittimità è effettuabile attraverso l'attivazione dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 26526 del 09/03/2017, Rv. 270357).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'artt. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 27 april