Sentenza — n. 35547/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAndrisano Alessandro ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che il 20 novembre 2020 ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino che il 28/9/2020 aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ad una pluralità di imputazioni: partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Sacra Corona Unita", aggravata dalla disponibilità di armi (capo 1), detenzione e porto illegale di armi da sparo (capo 3), ed altresì di un atto intimidatorio compiuto colpendo con numerosi colpi di fucile la porta d'ingresso dell'abitazione di tale Ivan Dimitri (capi 23 e 24).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 273 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 275 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, artt. 94 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 35547/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). 3.2. Inammissibili sono anche i motivi di ricorso con i quali si contesta - peraltro in termini generici - il riconoscimento delle esigenze cautelari e la scelta della misura adottata, in quanto senza incorrere in illogicità alcuna il Tribunale ha richiamato la presunzione di pericolosità sociale posta dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., con riferimento alla partecipazione ad una cd. "mafia storica", e l'assenza di alcun sintomo di quella rescissione dei legami con il sodalizio mafioso che la giurisprudenza di questa Corte ritiene presupposto indefettibile per il superamento della presunzione in parola (cfr.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDRISANO ALESSANDRO nato a TARANTO il 17/10/1985 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letteerte le conclusioni del PG FRANCA ZACCO cè----(--eiì udito iLili~e Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
RITENUTO IN FATTO
1. Andrisano Alessandro ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che il 20 novembre 2020 ha rigettato l'istanza di riesame avanzata dallo stesso ricorrente avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino che il 28/9/2020 aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ad una pluralità di imputazioni: partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Sacra Corona Unita", aggravata dalla disponibilità di armi (capo 1), detenzione e porto illegale di armi da sparo (capo 3), ed altresì di un atto intimidatorio compiuto colpendo con numerosi colpi di fucile la porta d'ingresso dell'abitazione di tale Ivan Dimitri (capi 23 e 24).
2. Il ricorso dell'Andrisano si articola in tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento a ciascuna delle ipotesi di reato contestate, pur nel difetto di servizi di perquisizione e sequestro, fondandosi invece l'ordinanza impugnata su mere intercettazioni di conversazioni ambientali che si assumono di non univoca lettura, con omessa considerazione dei rilievi difensivi ai quali, a dire del ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe fatto alcun cenno nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente contesta, in particolare, il significato attribuito ad una conversazione del 12/7/2018 tra Caniglia Giovanni e Modeo Walter, ad una captazione ambientale del 19/8/2018 in cui l'Andrisano farebbe riferimento ad un legame tra Trombacca Michele e Caniglia Giovanni, e a diverse altre conversazioni specificamente indicate nel ricorso, sia con riferimento alla partecipazione dell'Andrisano all'associazione di stampo mafioso indicata al capo 1), sia con riferimento alla detenzione illegale di due armi di marca imprecisata in concorso con Buccolieri Mario, in relazione alla quale il Tribunale si sarebbe limitato ad un acritico richiamo a quanto osservato dal GIP del Tribunale dì Lecce.
Infine, si contesta la gravità indiziaria di colloqui registrati tra altri, nei quali l'Andrisano non era interlocutore, in relazione ai reati di cui ai capi 23) e 24) contestati al ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata graduazione della misura da applicare in relazione alle quantomeno attenuate esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché generici e manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.3.1. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto, con un percorso argomentativo ampio, articolato ed immune da vizi logici delle ragioni giuridicamente significative ai fini della ricostruzione del quadro indiziario e cautelare, sulla base di una valutazione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, pertanto, di quell'apprezzamento di merito rientrante nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, e poi del tribunale del riesame.
Il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto, infatti, del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza del Malandrino in ordine a ciascuno dei reati addebitatigli, con una descrizione della genesi del sodalizio di stampo mafioso di cui si tratta, facente capo, tra gli altri, a Caniglia Giovanni, collegato alla storica associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "Sacra Corona Unita" e, quindi, degli elementi indicativi della partecipazione del ricorrente al sodalizio e ai diversi reati fine contestati, quali la detenzione e porto illegale di armi da sparo (capo 3 e capo 23), ed il danneggiamento aggravato dell'abitazione di Dimitri Ivan con l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
L'ordinanza ha richiamato un rilevante compendio di intercettazioni, il cui contenuto risulta correttamente valutato, sia singolarmente che nel complesso, con interpretazioni logiche, ed ha quindi evidenziato una serie di incontri dell'Andrisano con i sodali, svoltisi sotto l'osservazione della P.G. ed anche videoregistrati che ne hanno confermato il rapporto di assoluta fiducia con il Caniglia, persona al vertice del sodalizio, già evidenziati dalle intercettazioni predette: solo a titolo di esempio, giova ricordare le intercettazioni dalle quali è emerso che il Caniglia commissionava all'Andrisano di organizzare una rappresaglia con percosse ai danni di tale Sammarco, prima di decidere di intervenire direttamente, senza portare a termine l'azione solo per la presenza di telecamere.
In altra occasione l'Andrisano svolgeva un ruolo di mediazione tra il boss Soloperto Angelo e ed il Caniglia in una vicenda volta ad esercitare pressioni finalizzate ad evitare il licenziamento, da parte di una società, di persona legata al predetto Soloperto. Altre intercettazioni hanno rivelato la convocazione dell'Andrisano, da parte del Caniglia, per affidargli l'incarico di reperire armi per il clan, mentre sono numerose le conversazioni che hanno rivelato il rapporto di fiducia tra i due, che induceva il Caniglia a riferire al ricorrente gli accordi intervenuti con gli altri vertici del clan in un importante summit del 29/3/2019, anche in ordine ai programmati traffici di stupefacenti, così come da intercettazioni ambientali, anche tra il Caniglia ed il Trombaccam è emerso il possesso di armi da parte del ricorrente ed il suo coinvolgimento nell'azione di fuoco posta in essere il 27 aprile 2019 presso l'abitazione di Ivan Dimitri, colpita da numerosi colpi di arma da fuoco.
A fronte della ricostruzione dei fatti così operata dal provvedimento impugnato senza incorrere in illogicità alcuna, pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso volto a prospettare una diversa lettura di singole conversazioni o, comunque, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, riv. 207944). 3.2. Inammissibili sono anche i motivi di ricorso con i quali si contesta - peraltro in termini generici - il riconoscimento delle esigenze cautelari e la scelta della misura adottata, in quanto senza incorrere in illogicità alcuna il Tribunale ha richiamato la presunzione di pericolosità sociale posta dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., con riferimento alla partecipazione ad una cd. "mafia storica", e l'assenza di alcun sintomo di quella rescissione dei legami con il sodalizio mafioso che la giurisprudenza di questa Corte ritiene presupposto indefettibile per il superamento della presunzione in parola (cfr.
Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Rv. 264727; Sez. 6, n. 46060 del 14/11/2008 Rv. 242041), altresì, evidenziando, al contrario, anche il perdurante dinamismo dell'Andrisano nel contesto criminale di appartenenza, sicché con argomentazioni congrue è stata ritenuta confermata l'attualità del periculum libertatis e l'adeguatezza della sola custodìa cautelare in carcere a fronteggiare lo stesso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'artt. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così