Sentenza — n. 35546/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono inammissibili. La Corte d'appello ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena solo al coimputato Ciarlone Ciro e non anche alle odierne ricorrenti, perché il predetto era incensurato, così da potersi ragionevolmente presumere la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, la ricorrente Guadagno Viviana ha già riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto con sospensione condizionale della pena; la ricorrente Pelliccia Carmela ha una archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 640 c.p.) ex art. 131 bis c.p.p.: disposizione che è chiaramente preordinata ad escludere la punibilità del colpevole per fatti che, pur espressione di un grado di offensività particolarmente tenue, costituiscono comunque un reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 c.p, art. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Del resto giova ricordare che le Sezioni unite (Sentenza n. 38954 del 30/05/2019, Rv. 276463) hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. In ragioni di tali precedenti, assenti nell'altro coimputato, la Corte territoriale ha incensurabilmente formulato una prognosi negativa quanto alle due coimputate.
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MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da GUADAGNO VIVIANA, nata a Napoli il 5 giugno 1989 PELLICCIA CARMELA, nata a Casalnuovo di Napoli il 6 novembre 1968 avverso la sentenza emessa il 12 gennaio 2021 dalla Corte d'appello di Milano Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nella pubblica udienza del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal locale Tribunale il 19 giugno 2019, ha applicato a Ciarlone Ciro i doppi benefici di legge mentre nei confronti di GUADAGNO VIVIANA e PELLICCIA CARMELA ha confermato la sentenza impugnata. Avverso la predetta sentenza il difensore di GUADAGNO VIVIANA e PELLICCIA CARMELA ha proposto ricorsi per cassazione, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, effettuata essendo le imputate - al pari dell'altro concorrente - incensurate ed essendo i fatti assolutamente occasionali, tali da potere indurre a formulare una prognosi favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili. La Corte d'appello ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena solo al coimputato Ciarlone Ciro e non anche alle odierne ricorrenti, perché il predetto era incensurato, così da potersi ragionevolmente presumere la sua futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. Contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, la ricorrente Guadagno Viviana ha già riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto con sospensione condizionale della pena; la ricorrente Pelliccia Carmela ha una archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 640 c.p.) ex art. 131 bis c.p.p.: disposizione che è chiaramente preordinata ad escludere la punibilità del colpevole per fatti che, pur espressione di un grado di offensività particolarmente tenue, costituiscono comunque un reato.
Del resto giova ricordare che le Sezioni unite (Sentenza n. 38954 del 30/05/2019, Rv. 276463) hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione. In ragioni di tali precedenti, assenti nell'altro coimputato, la Corte territoriale ha incensurabilmente formulato una prognosi negativa quanto alle due coimputate.
2. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria PaSilli„ Denico G