Sentenza — n. 35544/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge, per essere entrambi i giudici del merito incorsi nell'errore di ritenere che l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede ricorra solo se il luogo, in cui si trova la res, sia aperto a tutti, così mostrando di tenere in non cale la ratio della circostanza de qua, che risiede nella volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose che sono lasciate dal possessore senza diretta e continua custodia. La Corte d'appello avrebbe poi errato nel ritenere non contestata l'aggravante de qua, atteso che essa sarebbe stata contestata dal Pubblico ministero all'udienza del 14 dicembre 2017;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 c.p, art. 625 c.p; Sentenza — n. 35544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di norme processuali per omessa pronuncia su uno dei capi di impugnazione, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 612 c.p.. E' pervenuta memoria nell'interesse di Patruno Roberto, con cui è stato chiesto di confermare la sentenza impugnata. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
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MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da MINGARINI ROBERTO, nato a Bologna il 4 ottobre 1966 avverso la sentenza n. 1/2020, emessa il 14 gennaio 2020 dal Tribunale di Bologna Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai primi due motivi del ricorso e di dichiarare l'inammissibilità nel resto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Bologna, in sede d'appello, ha confermato la sentenza di assoluzione, emessa dal locale Giudice di pace nei confronti di PATRUNO ROBERTO, in relazione ai reati di cui agli artt. 635, 612 e 594 c.p. Avverso la predetta sentenza il difensore della parte civile MINGARINI ROBERTO ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge, per essere entrambi i giudici del merito incorsi nell'errore di ritenere che l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede ricorra solo se il luogo, in cui si trova la res, sia aperto a tutti, così mostrando di tenere in non cale la ratio della circostanza de qua, che risiede nella volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose che sono lasciate dal possessore senza diretta e continua custodia. La Corte d'appello avrebbe poi errato nel ritenere non contestata l'aggravante de qua, atteso che essa sarebbe stata contestata dal Pubblico ministero all'udienza del 14 dicembre 2017;
2) violazione di norme processuali, atteso che il riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di incompetenza per materia del giudice di pace;
3) violazione di norme processuali per omessa pronuncia su uno dei capi di impugnazione, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 612 c.p.. E' pervenuta memoria nell'interesse di Patruno Roberto, con cui è stato chiesto di confermare la sentenza impugnata. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato solo con riferimento al terzo motivo mentre va rigettato nel resto. 1.1 II primo motivo, relativo all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è infondato. Come rilevato dal Tribunale, infatti, la suddetta aggravante non è stata contestata. Di essa non si fa espressa menzione nel capo di imputazione; né può ritenersi che sia stata contestata in fatto, atteso che il mero riferimento al luogo in cui si trovava l'autovettura, ossia il parcheggio condominiale, è del tutto insufficiente. Nessuna descrizione vi è infatti del parcheggio, così da potersi inferire ad es. che fosse un luogo accessibile liberamente o che non fosse sottoposto a continua sorveglianza.
Circostanze queste rilevanti al fine della configurabilità dell'aggravante in parola, come già affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 29171 dell'8/9/2020, Rv. 279774), ferma nel ritenere che, in tema di aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 c.p., la "ratto" dell'aggravamento della pena non è correlata alla natura - pubblica o privata - del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere.
In particolare, è stata esclusa la ricorrenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in un caso in cui il parcheggio, ove si trovava l'autovettura, era sottoposto a continua sorveglianza ed accessibile solo a soggetti detentori di "pass", sottoposti a controllo all'ingresso da parte di personale di guardia. Deve poi precisarsi che all'udienza del 14 dicembre 2017 l'aggravante de qua non è stata contestata, non essendosi dato seguito alla richiesta di contestazione avanzata dal Pubblico ministero, peraltro del tutto genericamente, avendo la Parte pubblica fatto un mero riferimento all'art. 635 comma 2 n. 1 c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., senza alcuna specificazione in fatto dell'aggravante. 1.2 Dalla mancata contestazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede consegue l'infondatezza anche del secondo motivo del ricorso. 1.3 E' fondato, invece, l'ultimo motivo del ricorso.
Nell'atto di appello, la parte civile aveva non solo dedicato un paragrafo dell'impugnazione al reato di cui all'art. 612 c.p. ma aveva anche chiesto, nelle conclusioni, di "annullare le disposizioni in contrasto con le pretese risarcitorie dedotte dalle parti civili nella propria costituzione e nelle conclusioni scritte" (v. f. 4 dell'appello), così chiaramente chiedendo anche l'annullamento della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto sussistente il reato di minaccia: pronuncia ostativa all'accoglimento delle pretese risarcitorie civilistiche.
Ha dunque errato il Tribunale nel ritenere che non vi fosse motivo d'appello sulla sussistenza del reato di minaccia, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili in reazione all'art. 612 c.p., con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, al quale si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili in relazione all'art. 612 c.p. con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Rigetta il ricorso nel resto. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giusepp