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Sentenza — n. 35543/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35543/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35543/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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hlf..:2IONE SEMPUFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da PRATELLI ROBERTO, nato a Rimini il 14 aprile 1971 avverso la sentenza emessa 1'11 giugno 2019 dalla Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; Udito l'avv. Sergio Saraceno, in sostituzione dell'avv. Andrea Antonini, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35543/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Come emerge dagli atti di causa, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata, l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'appello è stato notificato ad un omonimo del difensore di fiducia dell'imputato, avente codice fiscale e indirizzo PEC diversi. Risulta altresì che all'udienza dibattimentale d'appello il difensore di fiducia non era presente. Ciò concretizza una nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello del difensore di fiducia dell'imputato, effettuata a un difensore diverso da quello di fiducia.

Parole chiave

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difetto formale di procedura ritardo ingiustificato corrispondenza con il difensore patrocinatore di controparte diritti procedurali indigenza processuale non provata
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Testo completo

hlf..:2IONE SEMPUFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da PRATELLI ROBERTO, nato a Rimini il 14 aprile 1971 avverso la sentenza emessa 1'11 giugno 2019 dalla Corte d'appello di Perugia Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 21 settembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata; Udito l'avv. Sergio Saraceno, in sostituzione dell'avv. Andrea Antonini, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza dell'Il giugno 2019 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 23 gennaio 2017, con cui PRATELLI ROBERTO è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato dall'art. 61 n. 11 e dalla recidiva specifica. Avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per l'omessa notifica al difensore dell'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'appello, notificato ad un omonimo del predetto difensore, avente codice fiscale e indirizzo PEC diversi. Il 14 settembre 2021 sono pervenute le conclusioni scritte della parte civile con allegata nota spese. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Come emerge dagli atti di causa, il cui esame è imposto dalla natura processuale dell'eccezione sollevata, l'avviso di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte d'appello è stato notificato ad un omonimo del difensore di fiducia dell'imputato, avente codice fiscale e indirizzo PEC diversi. Risulta altresì che all'udienza dibattimentale d'appello il difensore di fiducia non era presente. Ciò concretizza una nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello del difensore di fiducia dell'imputato, effettuata a un difensore diverso da quello di fiducia.

Giova ricordare che questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Sez. 6, n. 1959 del 19/12/1988, Rv. 180423) che l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'imputato della data fissata per il dibattimento di secondo grado costituisce una nullità assoluta. Va però rilevato che il reato, commesso il 2 dicembre 2010, come risulta dalla sentenza impugnata, si è estinto per prescrizione maturata il 2 dicembre 2019. Al riguardo deve evidenziarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244273) hanno affermato che la Corte di cassazione, ove rilevi la sussistenza di una causa di estinzione del reato, non può rilevare eventuali vizi di legittimità della motivazione della decisione impugnata, poiché nel corso del successivo giudizio di rinvio il giudice sarebbe comunque obbligato a rilevare immediatamente la sussistenza della predetta causa di estinzione del reato e a dichiararla.

Il principio opera anche in presenza di mere cause di nullità di ordine generale, assolute ed insanabili, identica essendo la ratio, fondata sull'incompatibilità del rinvio per nuovo giudizio di merito con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.Ne discende che, nel caso in esame, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli 1,1,1 a.. 12- (7.2