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Sentenza — n. 35542/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35542/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35542/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 19/6/2019, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Novara nella parte in cui aveva dichiarato Luigi Lombardi colpevole del reato di tentata estorsione aggravata in concorso; rilevata l'estinzione del reato ex art. 615-ter, terzo comma, cod. pen. per prescrizione, la Corte rideterminava la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa.

Regesto Legislator

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art. 43 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35542/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Da ultimo, sulla scorta del citato orientamento, si è affermato che, una volta accertato «che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame. L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che [...] qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria.

Parole chiave

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tentata estorsione credito lombard reato di coazione corruzione nell'esecuzione forzata riestradizione reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 43 cod. pen
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 43 cod. pen., e illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

oglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 19/6/2019, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del G.U.P. del Tribunale di Novara nella parte in cui aveva dichiarato Luigi Lombardi colpevole del reato di tentata estorsione aggravata in concorso; rilevata l'estinzione del reato ex art. 615-ter, terzo comma, cod. pen. per prescrizione, la Corte rideterminava la pena in due anni e otto mesi di reclusione e 500 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso Luigi Lombardi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Il difensore dell'imputato, in data 14/6/2019, aveva fatto pervenire alla cancelleria della Seconda Sezione penale della Corte di appello di Torino, a mezzo p.e.c. regolarmente ricevuta, istanza di rinvio dell'udienza fissata per il 19/6/2019, in ragione del legittimo impedimento dello stesso unico difensore per un impegno indifferibile (temporaneo richiamo in servizio, dal 19 al 21 giugno, presso la Direzione Generale Armamenti Terrestri del Ministero della Difesa).

La Corte di appello non ha neppure valutato la suddetta richiesta. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 43 cod. pen., e illogicità della motivazione. Con un percorso argomentativo caratterizzato da considerazioni apodittiche, non ispirate a criteri di effettiva logicità, la Corte di appello ha escluso che l'imputato, maresciallo dei carabinieri, avesse agito quale agente provocatore, ritenendolo autore di una condotta estorsiva, che nel momento cruciale (la consegna del denaro) egli avrebbe tenuto - secondo la sentenza impugnata - di fronte all'ingresso di una caserma, ben sapendo che ogni sua mossa sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. 2.3.

Manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, risultando infondato il primo motivo e generici e non consentiti il secondo e il terzo motivo.

2. Dai documenti allegati al ricorso risulta che il difensore, cinque giorni prima dell'udienza fissata in Corte d'appello per la discussione, inviò a mezzo di posta elettronica certificata, una motivata richiesta di rinvio, indirizzata alla cancelleria della competente Sezione, che fu regolarmente recapitata nella relativa casella. Secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte, divenuta pressoché costante nelle più recenti pronunce, è ricevibile la istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata via p.e.c., al pari quella trasmessa a mezzo telefax, dovendosi considerare il disposto dell'art. 420-ter, comma 5, cod.proc. pen., secondo cui il giudice deve rinviare l'udienza «nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato», essendo dunque irrilevante il mezzo attraverso il quale al giudice è pervenuta l'informazione.

Trattandosi, tuttavia, di uno strumento di comunicazione atipico, non riconducibile al deposito in cancelleria previsto in via generale dall'art. 121 del codice di rito, grava sulla parte «l'onere di sincerarsi che la comunicazione sia giunta nella sfera del giudice» (così Sez. 1, n. n. 21981 del 17/07/2020, Lungu, Rv. 279664; in senso conforme v., fra le più recenti, Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De Simone, Rv. 280520, nonché Sez. 6, n. 54427 del 16/10/2018, Librizzi, Rv. 274314). Nelle pronunce ora citate questa Corte è pervenuta all'annullamento dei provvedimenti impugnati, essendo stato dimostrato, nel primo caso, che il giudice aveva esaminato la richiesta ma l'aveva ritenuta irricevibile perché trasmessa via p.e.c.; nel secondo, che l'istanza era stata inserita nel fascicolo e posta all'attenzione del relatore; nell'ultimo, che la richiesta della parte, inviata tempestivamente, era stata trasmessa per competenza "alla cancelleria della sezione incaricata della trattazione del procedimento".

Da ultimo, sulla scorta del citato orientamento, si è affermato che, una volta accertato «che l'istanza, pur spedita a mezzo pec, sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame. L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che [...] qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria.

Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all'ufficio del giudice, in forza dei quali l'istanza sia posta alla sua diretta cognizione dalla cancelleria» (così Sez. 1, n. 15868 del 18/03/2021, D'Angelo, Rv. 281191). Ritiene il Collegio condivisibile tale ultima affermazione, dovendosi però meglio precisare in cosa consista la verifica, della quale è onerata la parte istante, che la richiesta inviata a mezzo p.e.c. «sia pervenuta alla cancelleria». Proprio per l'atipicità del mezzo, non equiparabile al rituale deposito in cancelleria, va escluso che detta verifica si esaurisca con la mera constatazione della ricezione della istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria, dovendo la parte accertare che la p.e.c. sia giunta a effettiva conoscenza del personale di cancelleria, dandone poi adeguata dimostrazione (ad esempio, documentando uno scambio di man che attesti detta conoscenza). 3 í.( Diversamente opinando, il mezzo atipico di comunicazione diverrebbe mezzo tipico, ciò che non può essere in assenza di una specifica disciplina normativa, quale quella, ad esempio, recentemente introdotta, in conseguenza della pandemia, dall'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ove sono previste specifiche modalità e forme di utilizzo della p.e.c. che avvalorano la suddetta conclusione (indicazione di alcuni limitati atti, di tecniche relative ai formati degli stessi e alla sottoscrizione digitale, di particolari indirizzi di posta elettronica certificata in uscita e in entrata).

Nel caso di specie la difesa, con la documentazione allegata al ricorso, ha soltanto dimostrato che la richiesta di rinvio fu recapitata nella casella di posta certificata della cancelleria, ma non ha provato di avere verificato che la stessa fosse pervenuta nella sfera del giudice, nel senso sopra indicato. Non può essere idonea allo scopo, evidentemente, la mera asserzione del difensore, fatta nel corso della discussione, circa l'avvenuta interlocuzione telefonica con personale di cancelleria in ordine alla effettiva conoscenza della istanza, inviata a mezzo posta elettronica certificata.

Il primo motivo in rito, pertanto, non è fondato.

3. Il secondo motivo, riguardante il merito dell'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione in concorso, è privo di ogni fondamento. Le conformi argomentazioni delle sentenze di merito, sulla base delle quali è stata affermata la responsabilità dell'imputato, risultano adeguate, logiche e coerenti e danno ampiamente conto dei rilievi avanzati dalla difesa, puntualmente disattesi prima dal giudice dell'udienza preliminare e poi dalla Corte di appello. La motivazione della sentenza impugnata non è affatto connotata da illogicità, avendo ricostruito il fatto sulla base di prove documentali (il messaggio inviato da Lombardi alla Vieru il 30/1/2018, nel quale il primo le chiese di trovare un modo per fargli "avere quei soldi"), dichiarative (la deposizione del maresciallo Anna Esposito sulla difficile situazione finanziaria del collega, cui lei stessa aveva prestato del denaro) e soprattutto su accertamenti di polizia giudiziaria in ordine a circostanze espressamente riconosciute dallo stesso imputato nel corso degli interrogatori.

Il ricorrente, infatti, ammise di avere effettuato gli indebiti accessi nella banca dati per reperire le utenze cellulari delle persone offese cui chiedere il denaro; di avere recapitato alle stesse le lettere minatorie; di avere intrattenuto in passato una relazione sentimentale con la Vieru, alla quale aveva elargito elevate somme di denaro; di essersi prestato ad aiutare la donna ad incassare 150.000 euro, asseritamente a lei dovuti; di avere ricevuto il pacco con le banconote fotocopiate dalla P.G., essendo peraltro stato colto in flagranza di reato e arrestato.

Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la Corte territoriale si è espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, dovendosi comunque ribadire che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando - come nel caso di specie - le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri, non mass.). La sentenza impugnata ha rimarcato la totale inverosimiglianza della giustificazione fornita dall'imputato circa la propria inconsapevolezza della illiceità delle richieste della Vieru nonché l'assenza del benché minimo riscontro in ordine al presunto scopo investigativo perseguito da Lombardi, che - secondo la difesa - avrebbe agito "in buona sostanza, da agente provocatore", come si dovrebbe desumere dal fatto che, ritenendo altrimenti, egli avrebbe posto in essere alcune condotte "illogiche".

I giudici di merito, invece, hanno spiegato tali condotte con la spregiudicatezza e il senso di impunità del maresciallo dei carabinieri, fiducioso che la carica ricoperta lo mettesse al riparo da ogni conseguenza negativa, e hanno logicamente valorizzato una serie di elementi obiettivi univocamente dimostrativi della sua volontà di appropriarsi del denaro estorto. Pur formalmente deducendo una manifesta illogicità della motivazione, la difesa, invero, ha proposto una ricostruzione della vicenda alternativa a quella della Corte territoriale, in contrasto con il diritto vivente, secondo il quale è preclusa al giudice di legittimità «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 25119 del 13/05/2021, Quattrone, non mass.).

4. Anche l'ultimo motivo è privo di pregio. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (così Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; in precedenza, nel medesimo senso, cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; più di recente v. Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 e Sez. 4, n. 15187 del 16/01/2018, Romano, Rv. 273013, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). La Corte di appello, dopo avere anche ricordato la gravità in concreto del reato commesso e l'assoluta mancanza di resipiscenza in capo all'imputato, ha specificamente motivato sul punto, osservando che "nessun elemento in atti, neppure sotto il profilo del comportamento processuale, appare idoneo ad un più favorevole bilanciamento delle circostanze": anche in questo caso la motivazione è tutt'altro che manifestamente illogica.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La prescrizione del reato non è a tutt'oggi maturata, dovendosi considerare il periodo di oltre un anno (dal 16 maggio 2018 al 19 giugno 2019), nel giudizio di appello, durante il quale essa è rimasta sospesa a seguito del rinvio dell'udienza, in ragione dell'adesione del difensore alla manifestazione di protesta indetta dagli organismi rappresentativi della categoria, per il quale va computato l'intero periodo, come statuito anche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, in motivazione, Rv. 262913). Ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., il reato si sarebbe estinto per prescrizione, considerato il suddetto periodo di sospensione, solo in data 15 luglio 2022. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 6 i<

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p