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Sentenza — n. 35540/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35540/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35540/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 18/3/2019, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Treviso del 17/4/2014, con la quale Alassane Traore era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per i reati di offerta di sostanze stupefacenti e rapina, commessi in concorso con Fabrice Bambara, imputato non ricorrente.2. Ha proposto ricorso Alassane Traore, a mezzo del proprio difensore di ufficio, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al disposto dell'art. 106 cod. proc. pen. sulla incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento.

Regesto Legislator

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art. 106 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35540/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel corso del giudizio di primo grado l'avv. Valentina Sartor aveva assunto la difesa fiduciaria di Fabrice Bambara, coimputato di Alassane Traore, al quale aveva chiesto fosse assegnato un diverso difensore d'ufficio. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza, con decisione condivisa dalla Corte di appello, nonostante fosse pacifico che Bambace avesse indicato Traore quale soggetto che si trovava con lui (e con altri due giovani) al momento dei fatti, nella commissione dei quali gli imputati avevano avuto ruoli differenti. Si è quindi in presenza di una nullità assoluta, ai sensi degli art. 178 lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina imputazione per reati di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti cause penali altri reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 106 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al disposto dell'art. 106 cod. proc. pen.
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Testo completo

coglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 18/3/2019, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione del Tribunale di Treviso del 17/4/2014, con la quale Alassane Traore era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per i reati di offerta di sostanze stupefacenti e rapina, commessi in concorso con Fabrice Bambara, imputato non ricorrente.2. Ha proposto ricorso Alassane Traore, a mezzo del proprio difensore di ufficio, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al disposto dell'art. 106 cod. proc. pen. sulla incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento.

Nel corso del giudizio di primo grado l'avv. Valentina Sartor aveva assunto la difesa fiduciaria di Fabrice Bambara, coimputato di Alassane Traore, al quale aveva chiesto fosse assegnato un diverso difensore d'ufficio. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza, con decisione condivisa dalla Corte di appello, nonostante fosse pacifico che Bambace avesse indicato Traore quale soggetto che si trovava con lui (e con altri due giovani) al momento dei fatti, nella commissione dei quali gli imputati avevano avuto ruoli differenti. Si è quindi in presenza di una nullità assoluta, ai sensi degli art. 178 lett.

c) e 179, comma 1, del codice di rito. 2.2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla entità della pena inflitta, anche in relazione all'aumento della continuazione, e conseguentemente al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge n. 44 del 10 aprile 2021), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa dell'imputato ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 4.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro» (così Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, De Luca, Rv. 273766; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 10757 del 18/10/2017, H., Rv. 269310;

Sez. 1, n. 29479 f del 23/10/2012, dep. 2013, Vangjelaj, Rv. 256448; da ultimo v. Sez. 5, n. 9586 del 21/02/2021, Veronese, non mass.). Nel caso di specie la circostanza che i due imputati assistiti dal medesimo difensore avessero avuto ruoli differenti nella commissione dei reati non è certamente causa che può avere reso improduttiva in concreto la comune difesa o inconciliabili le linee difensive. Sia pure in modo più sfumato rispetto al motivo di gravame, la difesa ha evocato anche la "chiamata in correità" di Alassane Traore da parte di Fabrice Bambara.

In realtà, subito dopo i fatti, Traore indicò Bambace quale concorrente nei delitti commessi, ma tale dichiarazione fu resa ai sensi dell'art. 350, comma 5, cod. proc. pen., «ai fini della immediata prosecuzione delle indagini», e non è stata utilizzata quale prova nel giudizio dibattimentale, essendosi dunque al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 106, comma 4-bis, cod. proc. pen., riguardante «la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato». La colpevolezza del ricorrente, infatti, è stata affermata dai giudici di merito esclusivamente sulla base della ricostruzione dei fatti da parte delle due persone offese, una delle quali ha individuato fotograficamente Alassane Traore già nella fase delle indagini, con riconoscimento reiterato in dibattimento. 4.2.

Privo di ogni fondamento è anche il motivo in tema di trattamento sanzionatorio: il primo giudice, con statuizione confermata dalla Corte di appello, ha determinato nel minimo edittale la pena per il più grave reato di rapina, peraltro obliterando la sussistenza della circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, contestata in fatto; ha quindi ridotto la pena per il riconoscimento delle attenuanti generiche; ha infine determinato un aumento di modestissima entità a titolo di continuazione. L'entità della pena inflitta precludeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Va comunque ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; pertanto, nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 15564 del 08/04/2021, Milioto, non mass.).Le Sezioni unite di questa Corte, pur risolvendo una questione non inerente al trattamento sanzionatorio, hanno recentemente ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Piero Messini D'Agostin