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Sentenza — n. 35539/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35539/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35539/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29/4/2019, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Elisabetta Vesco per il reato di appropriazione indebita aggravata, per il quale era stata condannata in primo grado, per essere lo stesso estinto per prescrizione, confermando nel contempo le statuizioni civili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35539/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso Elisabetta Vesco, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge. Nonostante la parte civile fosse stata avvertita che la sua assenza all'udienza camerale sarebbe stata valutata come remissione tacita della querela, la Corte di appello ha poi rilevato l'estinzione del reato per prescrizione e non per la causa indicata nell'avviso notificato alla parte civile, confermando le statuizioni civili, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 578 del codice di rito.

Parole chiave

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immunità parziale condono parziale assunzione privativa di debito criminalità persistente pena con condizionale parziale azione civile
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Testo completo

glimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29/4/2019, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Treviso, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Elisabetta Vesco per il reato di appropriazione indebita aggravata, per il quale era stata condannata in primo grado, per essere lo stesso estinto per prescrizione, confermando nel contempo le statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso Elisabetta Vesco, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge. Nonostante la parte civile fosse stata avvertita che la sua assenza all'udienza camerale sarebbe stata valutata come remissione tacita della querela, la Corte di appello ha poi rilevato l'estinzione del reato per prescrizione e non per la causa indicata nell'avviso notificato alla parte civile, confermando le statuizioni civili, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 578 del codice di rito.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge n. 44 del 10 aprile 2021), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.

5. La ricorrente, infatti, ha invocato l'applicazione di un principio che non è affatto pertinente al caso di specie, in quanto riferibile solo alla mancata comparizione della persona offesa nel giudizio di primo grado: hanno statuito le Sezioni unite che integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239).

Nel caso in esame, invece, il primo giudice aveva emesso sentenza di condanna, anche agli effetti civili, contro la quale l'imputata aveva proposto appello in ordine al trattamento sanzionatorio, senza contestare il punto inerente all'affermazione di responsabilità. Conseguentemente, la Corte di appello ha confermato le statuizioni civili, omettendo altresì di avvisare previamente la persona offesa ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, che ha reso procedibile a querela anche la fattispecie di cui qui si tratta, stante la costituzione di parte civile, in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551), successivamente ribadito (cfr., ad es., Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giamo, Rv. 277432). La difesa ha obliterato che l'assenza della parte civile nel processo di appello non determina revoca tacita o implicita della costituzione, in forza del principio di immanenza della parte civile nel processo penale, riconducibile all'art. 76, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo». Proprio in ragione di tale principio, questa Corte ha annullato numerose sentenze con le quali erano state revocate le statuizioni civili in seguito all'assenza nel giudizio di appello della parte civile, avvertita che, in difetto di una richiesta di conferma di dette statuizioni, il giudice di appello avrebbe ritenuto "implicitamente revocata la costituzione di parte civile" (per tutte v.

Sez. 2, n. 20783 del 09/02/2018, Martinelli, Rv. 273015). E' evidente che, a maggior ragione, sarebbe stata illegittima una pronuncia con la quale l'assenza della parte civile fosse stata valutata quale implicita remissione della querela. L'imputata non si può dolere dell'avviso, allegato al decreto di citazione, contenente l'erroneo richiamo alla sentenza Pastore, in quanto non avrebbe potuto comunque contrastare le statuizioni civili, che non formavano oggetto del gravame, non essendosi contestata la responsabilità (al di là della immotivata e inammissibile richiesta di revoca delle stesse, contenuta nelle conclusioni).

Non vi è stato, dunque, alcun pregiudizio dei diritti di difesa, peraltro neppure lamentato in ricorso, con il quale si è soltanto sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato per una causa diversa, evocando - come detto - un principio non pertinente al caso in esame.

6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Pjro Messini D'Agos