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Sentenza — n. 35538/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35538/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35538/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento agli elementi costituti del reato di truffa. Nel primo motivo la difesa, anche facendo riferimento al travisamento della prova, censura la conclusione della Corte territoriale secondo la quale, in assenza di effettivi e concreti elementi, sarebbe provata la sussistenza del reato di truffa e dell'elemento psicologico del reato.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 48 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35538/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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accusa di truffa malafede contraffazione di merci appropriazione indebita danno patrimoniale procurato con astuzia sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La CORTE d'APPELLO di TRENTO, con sentenza del 3/5/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata daLTRIBUNALE di TRENTO in data 10/11/2017, nei confronti di MANCOSU THOMAS in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 48 cod. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 48 cod. pen.
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCOSU THOMAS nato a TRENTO il 22/11/1985 avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di TRENTO, con sentenza del 3/5/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata daLTRIBUNALE di TRENTO in data 10/11/2017, nei confronti di MANCOSU THOMAS in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento agli elementi costituti del reato di truffa. Nel primo motivo la difesa, anche facendo riferimento al travisamento della prova, censura la conclusione della Corte territoriale secondo la quale, in assenza di effettivi e concreti elementi, sarebbe provata la sussistenza del reato di truffa e dell'elemento psicologico del reato.

Il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato a presentare un possibile acquirente e ad effettuare un trasporto senza nulla sapere delle intenzioni dell'ignoto "Franco", unica persona che aveva contrattato l'acquisto dei mobili antichi con la persona offesa. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 48 cod. pen. Nel secondo motivo il ricorrente rileva che la Corte territoriale non avrebbe correttamente considerato la circostanza che il ricorrente aveva operato nella convinzione che la sua attività fosse legittima, in ciò evidentemente tratto in errore dal "Franco".

2. In data 14 giugno 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. Domenica A. R. Seccia, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile 1. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, in specifico l'elemento psicologico, sia che all'art. 48 cod. pen. Le doglianze, reiterative delle medesime censure già oggetto dei motivi di appello, sono manifestamente infondate. 1.1. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla sostanziale credibilità delle persone offese ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,La Gumiina, Rv 269217). La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente evidenziato gli elementi per i quali, la ricostruzione fornita dalla persona offesa è attendibile e ciò, soprattutto, facendo riferimento alla circostanza che il ricorrente si presentò lo stesso pomeriggio per caricare i mobili, non il giorno dopo come convenuto, e non si fece pagare il prezzo, come convenuto con la persona offesa, prima di consegnarli al sedicente "Franco.

Persona che peraltro, come appunto valorizzato in motivazione, lo stesso ricorrente aveva presentato alla persona offesa unitamente al Monticelli, e della quale il ricorrente non ha fornito alcuna ulteriore indicazione utile per l'identificazione. Il giudice d'appello, inoltre, ha dato conto di aver tenuto conto delle critiche della difesa e ha indicato gli elementi ed esposto le considerazioni per le quali queste non inficiano l'attendibilità complessiva della ricostruzione offerta. 1.2. Il richiamo contenuto nei motivi di ricorso al travisamento della prova è inconferente.

Il ricorrente, infatti, non ha indicato quale sarebbe la prova travisata ma si è limitato a dedurre un generico travisamento del fatto, cioè una erronea valutazione delle prove, doglianza questa non consentita (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 1.3. La conclusione, coerente e logica, cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine al concorso del ricorrentMlla realizzazione della truffa esclude che l'imputato possa avere commesso il fatto in quanto indotto in errore dal sedicente "Franco". La condotta posta in essere dal ricorrente, a fronte degli elementi indicati dalla Corte territoriale circa il ruolo svolto dallo stesso, infatti, è indicativa del fattivo e consapevole contributo da questo fornito alla commissione del reato.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 14/7/2021 Il consigli