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Sentenza — n. 35536/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35536/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35536/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 19/03/2021, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 01/07/2019 nei confronti di Antonio Pierro e di Consiglio Naddeo, con la quale gli stessi erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni quattro di reclusione il primo e di anni tre di reclusione il secondo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con le pene accessorie di legge, per essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di truffe (capo 1; il primo, in qualità di capo, promotore ed organizzatore; il secondo, in qualità di organizzatore).

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35536/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per costante insegnamento giurisprudenziale, la mancanza di specificità del motivo, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

Parole chiave

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truffa all'assicurazione assicuratore malattia falso certificato medico colpa del patrocinatore professioni del settore assicurativo ordine professionale

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
art. 110 cod. pen
Terzo motivo: riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, rispettivamente da Pierro Antonio, nato a Salerno il 18/11/1957, rappresentato ed assistito dall'avv. Paolo Carbone e dall'avv. Lucio Basco, di fiducia Naddeo Consiglio, nato a Salerno il 14/12/1958, rappresentato ed assistito dall'avv. Paolo Carbone e dall'avv. Lucio Basco, di fiducia avverso la sentenza n. 860/2020 in data 19/03/2021 della Corte di appello di Milano, sezione quarta penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che è stata accolta dal Presidente titolare la richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi ai contenuti della requisitoria scritta in data 09/06/2021, da valere come memoria; sentito il difensore, avv.

Lucio Basco, comparso anche in sostituzione dell'avv. Paolo Carbone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/03/2021, la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 01/07/2019 nei confronti di Antonio Pierro e di Consiglio Naddeo, con la quale gli stessi erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni quattro di reclusione il primo e di anni tre di reclusione il secondo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con le pene accessorie di legge, per essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di truffe (capo 1; il primo, in qualità di capo, promotore ed organizzatore; il secondo, in qualità di organizzatore).

Secondo l'editto accusatorio, il Pierro ed il Naddeo, unitamente ad altri soggetti tutti esercenti la professione forense presso lo studio legale "Pierro- Naddeo" di Salerno, si associavano allo scopo di commettere più reati di truffa e di falso in danno della società "AIG EUROPE SA", società assicurativa che garantisce il Comune di Salerno per la responsabilità civile verso terzo avvalendosi per l'istruzione delle pratiche e la liquidazione dei sinistri della società "I.G.S. s.r.l.", presentando al Comune di Salerno richieste di risarcimento dei danni, conseguenti a sinistri causati dalla cattiva manutenzione delle strade per conto dei danneggiati, utilizzando diversi raggiri ed artifizi o presentando le richieste di risarcimento in assenza di mandato difensivo, rappresentando i danneggiati anche in assenza di mandato e nella consapevolezza della presenza di altro difensore, con elezione di domicilio presso lo studio professionale, luogo di riferimento per le richieste e le liquidazioni dell'I.G.S. s.r.I., dopo aver acquisito le generalità dei danneggiati, i dati dei sinistri, la documentazione sanitaria anche avvalendosi della collaborazione di Ansalone Giuseppe, infermiere presso l'Ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" - luogo ove i danneggiati ricevevano le prime cure - il quale divulga dati personali in violazione dell'art. 167 D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196, e/o contattando telefonicamente i danneggiati reiteratamente e rappresentando situazioni non veritiere (presenza sul luogo del sinistro, conoscenza di testimoni utili al fine di conseguire rapidamente la liquidazione del danno) anche con l'ausilio di De Meo Simona, segretaria dello studio Pierro- Naddeo, e anche avvalendosi di minacce al fine di indurre i danneggiati a conferire loro il mandato difensivo, e sostituendosi, telefonicamente o alla presenza dei danneggiati, agli altri colleghi.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Antonio Pierro e di Consiglio Naddeo, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue.Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen. Terzo motivo: riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 110 cod. pen. con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Nella trattazione congiunta dei motivi, si evidenzia come tutti i sinistri oggetto di contestazione si siano realmente verificati, tant'è che nessun addebito è stato mosso nei confronti dei ricorrenti circa i fatti storici delle pratiche di risarcimento che costituirebbero i presunti reati-fine. L'alea sottesa alla verificazione dell'evento-sinistro potrebbe, al più, configurare l'ipotesi di un concorso di persone nei presunti singoli reati-fine, in quanto l'ipotizzata associazione non ha una "autonomia illecita" nella commissione dei reati, non agisce ma "attende", sicchè viene meno la ratio che ha mosso il legislatore nella previsione della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen.; la Corte territoriale ha poi omesso di considerare come i giudici di primo grado avessero assolto l'infermiere Ansalone (preteso correo estraneo allo studio legale Pierro-Naddeo) dal reato associativo con formula piena "per non aver commesso il fatto" e che i pretesi legami tra i ricorrenti ed i "vigili urbani salernitani" è circostanza non solo non contestata ma addirittura del tutto fantasiosa.

Altro elemento che mina l'assunto accusatorio è l'infondatezza del presunto disegno criminoso rispetto ai c.d. reati- fine: in effetti, benchè sia stata già dichiarata in primo grado l'estinzione dei reati per decorso del termine di prescrizione, non può trascurarsi la liceità delle condotte poste in essere dai ricorrenti in relazione alle pratiche dei sinistri in imputazione. La disponibilità da parte dei legali imputati di atti e documenti relativi ai sinistri in oggetto (molti dei quali in originale) dimostra come gli stessi avessero ricevuto l'incarico professionale per la gestione del sinistro ed il risarcimento del danno direttamente dai clienti danneggiati, trattandosi di documenti che non potevano che provenire da questi ultimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Va preliminarmente osservato come si sia in presenza di una c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Aspecifici e comunque manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo, trattabili congiuntamente per le reciproche connessioni. 3.1. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), nella fattispecie, si è comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte in sede di riesame e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposte: doglianze che, in ogni caso, appaiono - come detto - manifestamente infondate.

Per costante insegnamento giurisprudenziale, la mancanza di specificità del motivo, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).7f) 3.2. La Corte territoriale ha evidenziato come già il giudice di primo grado aveva ritenuto come gli elementi di prova raccolti (testimoniali e contenuti delle intercettazioni) rendessero palese la piena sussistenza di tutti gli elementi del reato permanente e di pericolo caratterizzanti il reato associativo, per la riscontrata presenza di un'efficace organizzazione di uomini e mezzi "... che ha piegato alle esigenze decettive e predatorie la rodata organizzazione di uno studio legale ... (attraverso) l'apporto causale e consapevole garantito dagli imputati ... e (la) meditata articolazione del ruolo a ciascuno assegnato ...; (ricorrente) in ciascuno il dolo partecipativo, rilevandosi in tutti la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente, come può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo conforme al piano associativo".

Nell'ingegnoso ed articolato sistema di artifizi e raggiri posto in essere dagli imputati, sono state così descritte le condotte tenute dai ricorrenti: "... il Pierro ha rivestito un ruolo di concreta primazia facendosi iniziatore della consorteria criminale in parola, dominandone gli snodi operativi ed organizzativi e curandone lo sviluppo, non solo attraverso la costruzione della rete dei rapporti con gli altri associati, ma anche intessendo utili "legami" con soggetti estranei alla menzionata associazione (in particolare, con l'Ospedale, con i Vigili Urbani e con medici compiacenti, al fine di reperire i certificati del Pronto Soccorso e di intervento in loco delle FF.

PP. nonchè certificazioni "gonfiate" dei postumi dei sinistri ..." (ndr., venendo "sostituito" dagli altri colleghi nelle azioni giudiziali e nelle formali attività prodromiche proposte contro il Comune di Salerno, essendo all'epoca consigliere comunale); "... il Naddeo unitamente al Pierro, ha assunto un ruolo di organizzatore del sodalizio, avendo questi intrattenuto rapporti con i danneggiati, dissimulato le proprie generalità qualificandosi talvolta come avv. Potente, firmato numerose lettere di messa in mora e atti di citazione in relazione ai sinistri di cui all'originaria imputazione, instradato la clientela in ordine alle dichiarazioni da rendere alla G.d.F. in sede di indagini, costituito un punto di riferimento per gli altri sodali e, infine, dettato tempi e modi di intervento della segretaria De Meo 3.3.

Riconosce la giurisprudenza come la circostanza che l'associazione, anche quella dedita a reati contro il patrimonio, non postuli, per sua natura, un'organizzazione complessa e sofisticata con tanto di gerarchie interne e distribuzione di specifiche "cariche" criminali, non fa venir meno, sul piano della dimensione probatoria, l'esigenza di dimostrare che ciascuno degli affiliati fornisca quell'impegno permanente e continuativo a svolgere un determinato compito, che costituisce il tratto distintivo tra la fattispecie associativa e quella plurisoggettiva eventuale; la necessità, in altre parole, di concreta individuazione e specificazione della parte svolta dal compartecipe, vale a dire del contributo, minimo ma non insignificante, dal medesimo apportato alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo delittuoso.

Nella fattispecie, tale dimostrazione, risulta ampiamente fornita traendosi ulteriore elemento di conferma del reato associativo (di cui ricorrono i tre elementi fondamentali, costituiti dal vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, dall'indeterminatezza del programma criminoso e dall'esistenza di una struttura organizzata idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira) e del contributo fornito dai singoli ricorrenti, dal considerevole numero di reati fine (consumati e/o tentati) realizzati. 3.3.1. Inoltre, le conclusioni ivi assunte non temono smentite dalle evidenze in fatto evidenziate nei ricorsi (assoluzione in primo grado dell'Ansalone; indimostrato ruolo agevolativo svolto da taluni appartenenti alla Vigilanza Urbana; verificazione dei sinistri; disponibilità da parte dei componenti dello studio di taluni atti e documenti): in realtà, detti rilievi, finalizzati ad "attaccare" la persuasività e l'adeguatezza, nel loro complesso, delle ragioni giustificative della decisione, così come quelli che si risolvono alla sollecitazione di una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove ovvero evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, integrano il 'fatto', riservato al giudice del merito.

Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita e, fuori dalle ipotesi di illogicità manifesta della motivazione, in sede di legittimità ogni ulteriore disquisizione sullo stesso è impedita. 3.3.2. Fermo quanto precede, la Corte territoriale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, ha confermato non solo il pieno coinvolgimento nel sodalizio dei ricorrenti Pierro e Naddeo, ma anche precisato lo specifico ruolo ai medesimi attribuito all'interno dell'organizzazione illecita, avendo proceduto: -alla illecita acquisizione dei dati dei soggetti coinvolti in sinistri (in prevalenza imputabili a difetto di manutenzione del manto stradale) e dei documenti sanitari o di polizia; -a stabilire un contatto con i danneggiati; -ad inviare lettere di messa in mora al Comune di Salerno per conto e nell'interesse dei danneggiati; -ad agire in assenza di mandato ovvero in presenza di esplicito dissenso; -a rappresentare falsamente la realtà attraverso la precostituzione di certificazioni mediche e sanitarie "adeguate";-a prospettare una dinamica diversa del sinistro. 3.3.3.

Non appare superfluo ricordare come, la medesima giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto che l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può essere ritenuta, anche in base alla partecipazione ad uno o più reati fine, qualora - come verificatosi nella fattispecie - il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a soggetti estranei, oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, dep. 2015, Boschetti, Rv. 262662). 3.4.

Su queste basi è stata tratta la prova che lo studio professionale "Pierro-Naddeo" fungesse, in realtà, da struttura sapientemente organizzata per la commissione di un numero indeterminato e cospicuo di delitti (nella specie, truffe), dissimulando, dietro l'apparente schermo di un'attività professionale, una vera e propria associazione per delinquere. Proprio il ruolo dei professionisti nella vicenda risulta aver assunto una importanza fondamentale per la realizzazione del programma criminoso. Al fine di evidenziarne il ruolo non certo marginale, è opportuno ricordare come già questa Suprema Corte abbia avuto modo di affermare che in tema di associazione per delinquere, anche la normale attività professionale (di regola quella di commercialista, ma, nella specie, quella di avvocato, peraltro esperto nella materia), qualora realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della professione, con il conclamato scopo di concorrere alla realizzazione di un'associazione per delinquere, configura condotta penalmente rilevante per la sussistenza dell'art. 416 cod. pen., trattandosi di reato che per la sua realizzazione comporta una condotta a forma libera sottoposta alle sole condizioni che l'agente intenda aderire all'accordo associativo e che il suo comportamento sia, anche se parzialmente, funzionale alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati.

Tale condotta, se essenziale per l'organizzazione della struttura associativa, qualifica detta partecipazione come quella di organizzatore dell'organismo criminoso (Sez. 1, n. 2897 del 17/12/1993, dep. 1994, Di Brisco, Rv. 197921). E, nella fattispecie, come si è visto, gli elementi probatori raccolti (orali e documentali: tra cui dichiarazioni dei coimputati e dei soggetti danneggiati; accertamenti di polizia giudiziaria documentazione in atti), consentono di escludere radicalmente qualsiasi vizio, sia di diritto che motivazionale, con riferimento al ruolo non _certo marginale assunto dai due ricorrenti nel sodalizio criminale descritto.

4. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso. L'impossibilità di riqualificazione del reato di cui al capo A), impedisce la valutazione di ipotetiche cause estintive di figure di reato meno gravi, non ipotizzate né altrimenti ipotizzabili.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila per ciascuno

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento