Sentenza — n. 35534/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche può tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere. (v Sez. 6, Sentenza n. 17240 del 1989 Rv. 182794 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 27964 del 19/03/2019 Ud. (dep. 26/06/2019) Rv. 276354 — 01). La condotta processuale può essere presa in considerazione per giustificare il diniego delle dette attenuanti, quando travalichi il diritto al silenzio e dia luogo ad affermazioni calunniose o mendaci e, in modo analogo, quale espressione di una ridotta capacità a delinquere e di una rivalutazione critica della propria condotta, come la confessione resa nel corso del giudizio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 599 bis cod. proc.pen, articolo 69 cod.pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35534/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve tuttavia convenirsi con il ricorrente che la rinunzia ai motivi di appello è un istituto processuale che non può essere preso in considerazione ex se per riconoscere le attenuanti generiche, anche alla luce della recente reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc.pen. , e potrebbe, al più, essere valutata nell'ambito della condotta successiva al reato di cui all'art. 133 secondo comma n. 3 cod.pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sennprechè non emergano elementi che militano in senso contrario.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di appello di Bari E da SALTANO ADELE nata a Bari il 3 marzo 1985 Nel procedimento a carico di RONCHI FRANCESCO NATO A BARI IL 27 AGOSTO 1981 SALTANO ADELE nata a Bari il 3 marzo 1985 avverso la sentenza del 4 giugno 2020 della CORTE DI APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi del due imputati.
RITENUTO IN FATTO
1.La CORTE APPELLO di Bari, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Bari il 20 marzo 2019, ha confermato la responsabilità di RONCHI FRANCESCO e SALIANO ADELE in ordine al reato di rapina e della sola Saliano in ordine ad altra rapina e al connesso reato di lesioni e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta. Nella sentenza impugnata si dà atto che i difensori degli imputati muniti di procura speciale rinunciavano ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, insistendo invece per la riqualificazione giuridica delle condotte quale delitto di furto con strappo e per la rideterminazione della pena. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari deducendo vizio di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, poiché il collegio di secondo grado ha affermato che la rinunzia alla totalità dei motivi di doglianza integra un contegno di collaborazione processuale in presenza del quale entrambi gli imputati possono ritenersi meritevoli del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma così facendo è incorsa nel vizio di manifesta illogicità e di violazione di legge posto che la scelta di rinunziare a parte dei motivi di appello non può giustificare la concessione delle attenuanti trattandosi di una scelta processuale che può essere dettata dalle più varie valutazioni utilitaristiche. 3.Propone ricorso anche Saliano Adele deducendo: 3.1 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; 3.2 Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, poiché nel caso in esame avrebbe dovuto configurarsi il furto con strappo; 3.3 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti.
Inoltre si lamenta che alla Saliano è stata contestata la sola recidiva semplice, ma la pena base è stata determinata in misura superiore a quella applicata al coimputato, recidivo qualificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di parte pubblica è fondato poiché non è corretto affermare che la rinunzia in appello alla maggior parte dei motivi di doglianza presentati con l'atto di gravame comporti sic et simpliciter il riconoscimento delle attenuanti generiche. E' noto che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. ( (Sez. 2 - , Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640) Il giudice del merito esprime al riguardo un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017 Ud. (dep. 22/09/2017) Rv. 271269 - 01 Inoltre, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. (Sez. 2 - , Sentenza n. 23903 del 15/07/2020 Ud. (dep. 12/08/2020 ) Rv. 279549 - 02,).
E' vero tuttavia che ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn.
1) e 3), cod. pen., il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche può tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della sua personalità e, quindi, della sua capacità a delinquere. (v Sez. 6, Sentenza n. 17240 del 1989 Rv. 182794 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 27964 del 19/03/2019 Ud. (dep. 26/06/2019) Rv. 276354 — 01). La condotta processuale può essere presa in considerazione per giustificare il diniego delle dette attenuanti, quando travalichi il diritto al silenzio e dia luogo ad affermazioni calunniose o mendaci e, in modo analogo, quale espressione di una ridotta capacità a delinquere e di una rivalutazione critica della propria condotta, come la confessione resa nel corso del giudizio.
Deve tuttavia convenirsi con il ricorrente che la rinunzia ai motivi di appello è un istituto processuale che non può essere preso in considerazione ex se per riconoscere le attenuanti generiche, anche alla luce della recente reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc.pen. , e potrebbe, al più, essere valutata nell'ambito della condotta successiva al reato di cui all'art. 133 secondo comma n. 3 cod.pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sennprechè non emergano elementi che militano in senso contrario.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza emessa nei confronti di Adele Saliano e Francesco Ronchi con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio in tema di attenuanti generiche. 2.11 ricorso di Adele Saliano è inammissibile. 2.111 primo motivo è inammissibile poiché è stato oggetto di specifica rinunzia in sede di giudizio di appello. 2.2 n secondo motivo relativo alla qualificazione giuridica è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha reso al riguardo esaustiva motivazione, dando atto che la persona offesa ha dichiarato di essere stata spinta e di avere subito in un secondo momento lo strappo della collana, sicchè la condotta integra la rapina contestata poiché la violenza è stata diretta sulla persona e risulta funzionale all'impossessamento del bene.2.3 Il motivo relativo al giudizio di bilanciamento è inammissibile poiché il giudizio ex articolo 69 cod.pen. rientra nelle valutazioni discrezionali dei giudici di merito e le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti sono censurabili in Cassazione soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.( Sez. 2, Sentenza n. 46343 del 26/10/2016 Ud. (dep. 03/11/2016) Rv. 268473 —01) Nel caso di specie, la corte territoriale ha ritenuto di applicare la pena in misura di prossima al minimo edittale e ha riconosciuto le attenuanti generiche come equivalenti alla recidiva semplice, formulando un giudizio non manifestamente illogico che si sottrae al sindacato di questa Corte.
La ricorrente lamenta il diverso trattamento sanzionatorio applicato al Ronchi, ma non considera che il reato in ordine al quale è stata determinata la pena base nei confronti della Saliano è diverso da quello commesso in concorso con Ronchi e le sue modalità risultano più gravi e pregiudizievoli, avendo cagionato alla persona offesa lesioni personali. 3.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna di Adele Saliano al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ronchi Francesco e Saliano Adele con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sulle attenuanti generiche. Dichiara inammissibile il ricorso di Saliano Adele che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della ca