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Sentenza — n. 35533/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35533/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35533/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH PAOLO nato a Prato il 28 marzo 1989 BRAIDICH YURCO nato a Castelfranco Veneto il 29 luglio 1984 avverso la sentenza del 19 giugno 2019 della CORTE DI APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. Mazzarella che ha insistito nei motivi di ricorso.

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Sentenza — n. 35533/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro „- della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

Parole chiave

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estorsione incitamento a violare o a rescindere un contratto azione legale a scopo intimidatorio coazione penale intimazione di pagamento frode nel pignoramento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAIDICH PAOLO nato a Prato il 28 marzo 1989 BRAIDICH YURCO nato a Castelfranco Veneto il 29 luglio 1984 avverso la sentenza del 19 giugno 2019 della CORTE DI APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e dell'avv. Mazzarella che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa il 3 novembre 2017 dal GUP del Tribunale di Ravenna che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Braidich Yurco e Braidich Paolo colpevoli del reato di tentata truffa e tentata estorsione in concorso e il solo Bradich Yurco anche del reato di sostituzione di persona. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.Braidich Paolo tramite il suo difensore di fiducia, deduce: 2.1 erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato come estorsione, poiché manca l'elemento della minaccia o violenza. 2.2 mancanza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato di estorsione poiché il ricorrente era convinto di agire legittimamente, in quanto il suo legale gli aveva confermato di avere concordato con la pretesa persona offesa il pagamento di 1800 C.

3. Braidich Yurko deduce: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla tentata estorsione, poiché la stessa deriverebbe da una minaccia profferita dal coimputato nel corso di una telefonata registrata dalla persona offesa cui l'odierno ricorrente non ha partecipato, sicchè il predetto va assolto dal delitto di tentata estorsione. 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione poiché non sussiste la minaccia e l'accusa di avere richiesto la somma di 7500 C è smentita dalle emergenze processuali. 3.3 Violazione di legge per la mancanza del dolo specifico del delitto di estorsione da parte del ricorrente. 4.E' pervenuta nota scritta con cui il difensore, pur non avendo avanzato istanza di trattazione orale, ha chiesto il rinvio del processo perché impegnato dinanzi ad altra autorità giudiziaria.

Considerato in diritto 1.Preliminarmente va rilevato che l'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore è inammissibile poiché in assenza di istanza di trattazione orale il ricorso va trattato in forma scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020, senza la partecipazione del difensore sicchè il suo impedimento per concomitanti impegni professionali non rileva. 2.Entrambi i ricorsi sono inammissibili poiché tendono a reiterare le censure già sollevate con l'atto di appello, al quale la corte ha fornito adeguate ed esaustive risposte e, pur deducendo formalmente vizi della motivazione o violazione di legge, mirano ad ottenere una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quanto emerso nel processo, introducendo critiche che non possono essere oggetto di sindacato in questa sede e tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro „- della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente ed espongono in maniera dettagliata gli elementi univoci su cui si fonda il giudizio di responsabilità a carico degli imputati. 2.Ricorso Braidich Paolo 2.1 Il primo motivo è generico poiché non si confronta con le argomentazioni della Corte di Appello, e reitera pedissequamente il tenore del motivo di appello, già respinto con argomentazioni logiche e immuni dai vizi dedotti. Dalla dettagliata esposizione delle emergenze processuali riportate nella sentenza impugnata emerge che i due imputati si facevano commissionare dal prelato la pulitura di alcuni articoli religiosi prospettando un costo molto contenuto e, dopo alcuni giorni, simulando di avere eseguito il lavoro a regola d'arte sostenendo maggiori costi, pretendevano la somma di 1800 C più Iva, con minaccia di azioni legali rese ancora più concrete da due telefonate effettuate da parte di una sedicente legale, avv.

Zamattio. Le richieste di denaro si fecero più pressanti nel corso di alcune telefonate eseguite dall'utenza intestata a Braidich Paolo, il quale ne ha rivendicato la paternità; dalla registrazione di tali conversazioni emerge che l'imputato ebbe a manifestare al prelato l'intenzione di denunziarlo qualora non avesse pagato, e formulò ulteriori velate minacce in ordine a presunte condotte immorali del prelato, evocando la possibilità di porre in essere condotte calunniose e diffamatorie. Il ricorrente non si confronta con tali emergenze esposte dettagliatamente in motivazione e ribadisce in modo apodittico e sganciato dal compendio probatorio che non vi sono state minacce, così incorrendo nel vizio di genericità. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché reitera le censure già respinte dalla corte di appello con motivazione articolata ed esaustiva, che viene del tutto ignorata dal ricorrente.Ed infatti l'esosità della pretesa e la crescita progressiva dell'ammontare della somma richiesta dagli imputati esclude la prospettazione difensiva secondo cui gli stessi avrebbero agito nella ragionevole convinzione di esercitare un proprio diritto in relazione alla prestazione pattuita.

Questa conclusione trova conferma nella circostanza che al fine di esercitare ulteriore pressione sulla persona offesa le venne prospettata la possibilità che venissero formulate a suo carico accuse calunniose. 3.Ricorso Braidich Yurko 3.111 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha affermato che la prova della partecipazione dell'imputato all'estorsione si fonda sul riconoscimento fotografico da parte della persona offesa, la quale ha ricordato che l'imputato si era presentato come Paolo e aveva avanzato in tono minaccioso la prima richiesta diretta ad ottenere la maggior somma non pattuita.

L'imputato Yurco in sede di interrogatorio ha riconosciuto di essersi recato a parlare con il sacerdote in occasione della prima offerta e della riconsegna degli oggetti che avrebbe restaurato, pur negando di avere mai minacciato e insultato il sacerdote. A pagina cinque della sentenza impugnata si afferma, tuttavia, che in occasione dell'incontro tra la persona offesa e il soggetto che dichiarava essere Paolo, ma che nella realtà era Yurco, quest'ultimo minacciava di emettere una fattura per l'importo di 7500 C e di adire le vie legali e poi proponeva al prelato di chiudere la questione con il versamento di una somma inferiore.

Nel prosieguo della vicenda intervenivano diverse telefonate poste in essere dal sedicente Paolo, eseguite dall'utenza cellulare di Paolo Braidich, nel corso delle quali venivano esplicitate ulteriori indubbie minacce. In conclusione dagli elementi processuali emerge che la tentata estorsione è stata intrapresa già in occasione della restituzione dei beni restaurati, tanto è vero che la persona offesa ha dichiarato di avere temuto che il suo rifiuto alla richiesta della maggior somma potesse scatenare reazioni violente da parte dei due interlocutori e di avere preso tempo.

A ciò si aggiunga che i giudici di merito hanno sottolineato che a fronte del rifiuto del pagamento opposto dal sacerdote, accortosi del raggiro, i due imputati avevano minacciato azioni legali, rese poi più concrete da due telefonate effettuate proprio da parte di un legale. Deve pertanto ritenersi che i due imputati abbiano agito di comune accordo e che, comunque, la successiva attività di indebita e minacciosa pressione dell'imputato Braidich Paolo si ponga come prevedibile sviluppo della condotta .fraudolenta posta in essere da entrambi, sicché anche l'imputato Yurko risponde del delitto di tentata estorsione.

Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità.Alla stregua della ricostruzione in fatto della vicenda non può dubitarsi del dolo specifico a sostegno della condotta estorsiva, posta in essere nella piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa, e la relativa censura risulta manifestamente infondata. 4.Si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen