Sentenza — n. 35532/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 30/05/2018, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari di Milano che, in data 04/03/2015, aveva condannato Leonardo Amoruso alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di rapina aggravata e di porto d'armi in concorso (rispettivamente, capi A e B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35532/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nel giudizio merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amoruso Leonardo, nato a Bollate il 17/10/1960, rappresentato ed assistito dall'avv. Ettore Danilo Griffo, di fiducia avverso la sentenza n. 3920/2015 in data 30/05/2018 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato conclusioni scritte datate 28/06/2021 di replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/05/2018, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari di Milano che, in data 04/03/2015, aveva condannato Leonardo Amoruso alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di rapina aggravata e di porto d'armi in concorso (rispettivamente, capi A e B).
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Leonardo Amoruso, viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale formale motivo unico, inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si censura la decisione impugnata che non ha tenuto conto del fatto che l'Amoruso non è stato colto al momento dei fatti, né è mai stato riconosciuto o identificato nei numerosi "appostamenti" investigativi effettuati, risultando a suo carico solo intercettazioni telefoniche con altri coimputati.
Il contenuto di queste ultime ben si spiega col fatto che l'Amoruso era a conoscenza delle svariate azioni delittuose poste in essere, di volta in volta, dai coimputati. E la conoscenza di queste "azioni" non forniva alcuna prova della sua diretta partecipazione. Inoltre, anche il percorso logico utilizzato dalla Corte territoriale per ritenere che all'atto della rapina l'imputato (ed i suoi complici) fossero in possesso di un'arma vera non pare corretto, anche perché dalle intercettazioni e dagli altri atti d'indagine, non emerge alcun elemento che possa far desumere che il gruppo in questione avesse la disponibilità di un'arma diversa da quella (giocattolo) sequestrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza.
2. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), nella fattispecie, si è comunque in presenza di doglianze prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure che vengono, per così dire, "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica.
Sempre in premessa va, inoltre, evidenziata la ricorrenza di un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2.1. I giudici di merito, con riferimento agli elementi probatori a carico dell'Amoruso, hanno evidenziato che dai contenuti delle conversazioni intercettate sia prima che dopo la rapina emergesse, nei confronti del ricorrente, un quadro sintomatico integrante ben di più di una mera connivenza o semplice conoscenza del fatto di reato di cui al capo A), bensì "una chiara partecipazione, condivisione del profitto e disponibilità dello stesso".
Agli univoci dati probatori tratti dalle captazioni, si aggiungevano ulteriori elementi indiziari, e segnatamente: "l'impiego dell'autovettura certamente nella disponibilità ed utilizzata dall'Amoruso, tanto che in più occasioni è certa la sua presenza all'interno (così dalle conversazioni ambientali captate, dove al di là dell'individuazione della voce ad opera della polizia giudiziaria che effettuava le intercettazioni, ci sono i plurimi riferimenti al suo nome di battesimo "Leo" ma anche dal tenore del controllo effettuato il 05/02/2011 e poi successivamente 1'11/02/2011 con l'arresto intervenuto), il rinvenimento nella disponibilità di Amoruso Giuseppe di un cappellino di lana sovrapponibile a quello utilizzato da uno dei rapinatori, le fattezze del fratello Giuseppe coerenti con quelle di uno dei rapinatori ripreso dalle videocamere ...".
Inoltre, anche con riferimento al capo B), i giudici di merito spiegano le ragioni per le quali il fatto che gli imputati fossero stati sorpresi in possesso solo di una pistola "scacciacani", non possa infirmare il giudizio di affermazione di penale responsabilità, evidenziando in tal senso non solo l'avvenuto sequestro di un'arma clandestina, pochi giorni dopo il fatto, nella disponibilità di tale "Carletto" Mariani (evocato nelle captate intercettazioni ed al quale ci si riferisce mentre i due fratelli Amoruso si interrogano su chi "aggregare" come complice nei futuri atti criminali), ma soprattutto l'atteggiamento avuto da Annoruso Giuseppe allorchè, fermato per un controllo della Polizia il 05/02/2011, si mostra felice che ciò fosse avvenuto "prima che andasse a prendere gli attrezzi" (ndr., terminologia che, nel gergo criminale, non può che alludere ad armi vere).
Un simile rilievo poteva avere un senso solo immaginando una sorta di auto-compiacimento per il "pericolo scampato": trattasi di una deduzione in fatto assistita da non manifesta illogicità che, come tale, è da ritenersi insindacabile nella presente sede. 2.2. A fronte di questi elementi, il ricorrente suggerisce una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento delle due decisioni di merito. Non v'è dubbio che simile sollecitazione non può cogliere nel segno, non rientrando l'indagine richiesta nei poteri del giudice di legittimità, il cui sindacato è inevitabilmente circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.
Ne consegue che, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nel giudizio merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma