Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35531/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35531/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35531/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 12/07/2019, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio in data 06/04/2017, previo riconoscimento a Maurizio Rusconi delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen. (capo 21 bis) nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.500 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; nel medesimo contesto veniva confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione inflitta a Santo Fasone per il reato di cui agli artt. 56, 424 cod. pen. (capo 25).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 648 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35531/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base di tali argomentazioni, la qualificazione giuridica del fatto appare del tutto corretta, tenuto conto che, per costante insegnamento giurisprudenziale "il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis cod. pen. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima" (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 16819 del 22/03/2018, Mangino e altri, Rv. 272793).

Parole chiave

Generato dall'IA
reati economici riciclaggio di denaro favoreggiamento fine di indebito profitto corruzione partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 648 bis cod. pen
Sulla base di tali argomentazioni, la qualificazione giuridica del fatto appare del tutto corretta, tenuto conto che, per costante insegnamento giurisprudenziale "il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da Rusconi Maurizio, nato a Milano il 07/01/1971, rappresentato ed assistito dall'avv. Bozena Katia Kolakowska, di fiducia Fasone Santo, nato a Trento il 11/02/1968, rappresentato ed assistito dall'avv. Nicola Ronzoni, di fiducia avverso la sentenza n. 5891/2017 in data 12/07/2019 della Corte di appello di Milano, sezione quarta penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile Rosa Mirko, avv.

Stefano Colombetti che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Fasone Santo con condanna al risarcimento dei danni liquidati in euro 2.000 con sentenza di primo grado, confermata anche in appello oltre alle spese anche del grado di legittimità nella misura di euro 11.880,00 oltre accessori di legge; preso atto che la difesa dei ricorrenti non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie di replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 12/07/2019, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio in data 06/04/2017, previo riconoscimento a Maurizio Rusconi delle circostanze attenuanti generiche, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato in relazione al reato di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen. (capo 21 bis) nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 3.500 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici; nel medesimo contesto veniva confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione inflitta a Santo Fasone per il reato di cui agli artt. 56, 424 cod. pen. (capo 25).

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Maurizio Rusconi e di Santo Fasone, vengono proposti distinti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue.

3. Ricorso nell'interesse di Maurizio Rusconi. Si censura, quale motivo unico, la violazione di legge in merito all'affermazione della penale responsabilità per il reato di riciclaggio, in luogo di quello di favoreggiamento personale. Nella fattispecie, il prevenuto, trovando una persona che si è sostituita nell'atto di vendita al possessore degli oggetti d'oro di provenienza illecita, ha aiutato il reo a rimanere ignoto e così sottrarsi alle ricerche della polizia e rimanere impunito.

4. Ricorso nell'interesse di Santo Fasone. Lamenta il ricorrente: Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e mancato esame da parte della Corte territoriale delle doglianze avverso la sentenza di primo grado anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 546, lett.

e) n. 1 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente come già la sentenza di primo grado si fosse basata unicamente, o in modo preponderante, sull'attività captativa e nessuna attività di riscontro pratico (acquisizione di tabulati, celle telefoniche, osservazione, controllo e pedinamento) era stata messa in atti per fornire una conferma al teorema accusatorio. Le suggestioni accusatorie erano suffragate da prove indirette ed ugualmente vi erano elementi (le dichiarazioni del coimputato De Luca) che lasciavano spazio per una lettura critica o difforme degli eventi.

La sentenza di secondo grado ha operato una semplice ed acritica riproposizione delle argomentazioni della sentenza di prime cure, senza alcun / / 2 accenno agli elementi evidenziati dalla difesa, finendo per proporre una motivazione apparente nella misura in cui ha riproposto argomentazioni autoevidenti senza alcun vaglio della tesi avversaria nei suoi elementi costitutivi e fondanti e senza affrontare compiutamente le ragioni per le quali una lettura debba essere preferita ad altra alternativa di maggiore validità. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e mancato esame da parte della Corte territoriale delle doglianze avverso la sentenza di primo grado anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 546, lett.

e) n. 1 cod. proc. pen. ed all'applicazione degli artt. 56, 424 cod. pen. La mancanza di attività istruttoria non aveva consentito di accertare la soglia del tentativo punibile o la predisposizione di atti preparatori, con conseguente impossibilità di verificare se nella fattispecie vi fosse stata reale messa in pericolo del bene protetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Va preliminarmente osservato come, in ordine all'affermazione della penale responsabilità (per il Fasone, anche in ordine al trattamento sanzionatorio), si sia in presenza di una c.d. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Ricorso nell'interesse di Maurizio Rusconi. Manifestamente infondato è l'unico motivo svolto. Risulta acclarato in fatto come il Rusconi, su richiesta di un amico, avesse trovato una conoscente (Cristina Strada) che si era offerta a sostituirsi nell'atto di vendita al vero possessore dei preziosi il quale, in tal modo, era riuscito a non essere identificato e a sfuggire alla giustizia. La Corte territoriale ha posto in rilievo come il ruolo svolto da Rusconi nella vicenda in oggetto non possa essere contestato: egli "... già conosceva Cristina Strada, ex fidanzata di Mirko Rosa, l'ha accompagnata in auto presso il negozio, dove alcuni suoi amici volevano vendere dell'oro; ha assistito alla consegna del sacchetto dell'oro ed ha accompagnato la Strada presso le Poste per incassare l'assegno dato in corrispettivo, intestato a lei perché né lui, né i suoi amici, //i avevano con sé i documenti e, quindi, le ha consegnato 100 euro per il suo aiuto. [...] Tale condotta ... va più specificamente ricondotta al reato di riciclaggio, di cui sussistono tutti gli estremi, in quanto l'imputato ha collaborato ad una condotta che ha oggettivamente ostacolato l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, ceduti ad un negozio a nome di un altro soggetto".

Sulla base di tali argomentazioni, la qualificazione giuridica del fatto appare del tutto corretta, tenuto conto che, per costante insegnamento giurisprudenziale "il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis cod. pen. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima" (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 16819 del 22/03/2018, Mangino e altri, Rv. 272793).

4. Ricorso nell'interesse di Santo Fasone. 4.1. Va osservato in premessa che entrambi i motivi svolti - trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti - propongono in modo concomitante una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 4.2.

Ciò premesso, evidenzia il Collegio come si sia in presenza di doglianze in fatto prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianze che, in ogni caso, appaiono manifestamente infondate. 4.2.1. Al riguardo, non appare inutile ricordare che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti . a fondamento della _ decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr.

Sez. 3, n. 12110 del 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 243247; Sez. 3, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Del resto, la medesima giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene, pertanto, ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). 4.2.2. Ne consegue che, il sindacato demandato a questa Suprema Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha, dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali.

Il giudice di legittimità, infatti, non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. D'altro canto, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. 4.2.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione, inoltre, deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato.

Com'è stato rilevato nella citata sent. n. 21644/13 di questa Suprema Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e.i compiti di questa Suprema Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce, invero, il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. 4.2.4.

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede, di fatto, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma per quanto sin qui detto, un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4.2.5. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come la Corte territoriale, nel formulare il giudizio di colpevolezza, abbia ampiamente richiamato la sussistenza di plurimi elementi di prova, ben più che indizianti, in grado di dimostrare che il Fasone si era dichiarato disponibile a compiere l'attentato alla limousine ed aveva conseguentemente aderito all'altrui proposito criminoso, compiendo plurime condotte volte all'attuazione del reato (tra cui, sopralluoghi presso gli obiettivi prescelti, contatti con il cugino per chiedergli la disponibilità di un suo intervento; organizzazione dei mezzi per il compimento del piano criminoso, che era stata impedito solo dalla presenza delle forze di polizia).

Il formulato giudizio di colpevolezza è assistito da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici; la decisione richiama le conversazioni captate, il linguaggio criptico, le dichiarazioni del teste Rocco Giudice, che aveva confermato la presenza di pattuglie con i lampeggianti accesi, nonché la rivelazione di De Luca a Rovellini, da cui emergeva con sicura evidenza che l'azione criminosa, integrante pienamente gli estremi del reato tentato in contestazione, non era stata conclusa solo per la presenza del presidio di polizia che sorvegliava gli obiettivi.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro duemila per ciascuno. Infine, il solo Fasone Santo va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalla parte civile Mirko Rosa che si liquidano in euro 3.510,00 oltre accessori di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonchè il solo Fasone Santo alla rifusione delle spese processuali di rappresentanza ed assistenza sostenute nel grado dalla parte ci