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Sentenza — n. 35529/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35529/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35529/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. 1.1 D motivo relativo all'estinzione dei due reati per prescrizione è manifestamente infondato. Il giudizio ha per oggetto due tentate truffe relative all'attivazione di due contratti per la fornitura di energia elettrica , commesse, per come emerge dalla sentenza il 30 giugno 2010 e il 30 agosto 2010. Il termine prorogato di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è stato sospeso per 60 giorni dal 5/4/2016 e dal 25/1/2018 e dal 21/3/2017 al 28/3/2017 per legittimo impedimento del difensore; dal 3 maggio 2018 al 15/4/2019 per adesione del difensore all'astensione proclamata per un periodo complessivo di anno uno mesi tre e giorni 19.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 35529/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1.1 D motivo relativo all'estinzione dei due reati per prescrizione è manifestamente infondato. Il giudizio ha per oggetto due tentate truffe relative all'attivazione di due contratti per la fornitura di energia elettrica , commesse, per come emerge dalla sentenza il 30 giugno 2010 e il 30 agosto 2010. Il termine prorogato di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è stato sospeso per 60 giorni dal 5/4/2016 e dal 25/1/2018 e dal 21/3/2017 al 28/3/2017 per legittimo impedimento del difensore; dal 3 maggio 2018 al 15/4/2019 per adesione del difensore all'astensione proclamata per un periodo complessivo di anno uno mesi tre e giorni 19.

Parole chiave

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uso di un documento falso contratto per la fornitura di energia reato economico contraffazione di merci conseguimento fraudolento di una prestazione frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
1.2 Il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 131 bis cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO ROSA VANESSA nata a Saronno il 25 novembre 1975 avverso la sentenza del 15 aprile 2019 della CORTE DI APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, parzialmente riformando la sentenza resa il 28 marzo 2017 dal Tribunale di Agrigento, che aveva assolto Sanfilippo Rosa Vanessa dai reati di tentata truffa e sostituzione di persona in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto, ne ha affermato la responsabilità in ordine al reato di tentata truffa, condannandola alla pena di giustizia. Si addebita all'imputata di avere con artifizi e raggiri, consistenti nel formare due falsi contratti di attivazione di fornitura di energia elettrica per conto della società Edison energia S.p.A. a nome di Lo Coco Salvatore, deceduto nel 1983, e di Sacco Angela, la cui sottoscrizione veniva falsificata, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore la predetta società, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto della relativa provvigione. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata deducendo: 2.1 Violazione e falsa applicazione degli articoli 157 e 159 cod.pen. poiché la prescrizione dei reati è maturata il 30 settembre 2018. 2.2 Violazione dell'articolo 131 bis codice penale poiché la corte di appello ha fatto malgoverno dei principi espressi in tema di causa di non punibilità, in relazione alla commissione di più reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 D motivo relativo all'estinzione dei due reati per prescrizione è manifestamente infondato. Il giudizio ha per oggetto due tentate truffe relative all'attivazione di due contratti per la fornitura di energia elettrica , commesse, per come emerge dalla sentenza il 30 giugno 2010 e il 30 agosto 2010. Il termine prorogato di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è stato sospeso per 60 giorni dal 5/4/2016 e dal 25/1/2018 e dal 21/3/2017 al 28/3/2017 per legittimo impedimento del difensore; dal 3 maggio 2018 al 15/4/2019 per adesione del difensore all'astensione proclamata per un periodo complessivo di anno uno mesi tre e giorni 19.

Il termine di prescrizione per la prima condotta di tentata truffa, considerate le suindicate sospensioni,è maturato il 19 aprile 2019 e quindi alla data della sentenza di appello il reato non era ancora estinto; per la seconda truffa il terminlè maturato in epoca successiva, il 13 giugno 2019. 1.2 Il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato poiché la corte ha fatto corretta applicazione dell'art.131 bis cod.pen. in quanto, dopo avere richiamato il tenore della norma, ha valorizzato le modalità della condotta, realizzatasi tramite la predisposizione di due falsi contratti recanti le firme contraffatte degli apparenti clienti, sintomatiche di un'evidente capacità a delinquere della Sanfilippo, e ha osservato che nel medesimo periodo di tempo l'imputata ha riportato una condanna irrevocabile per altro reato di truffa tentata, così palesando il carattere reiterato della sua azione illecita che risulta ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.

Giova ricordare che secondo consolidata giurisprudenza la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza "non occasionale". (Sez. 6, Sentenza n. 3353 del 13/12/2017 Ud. (dep. 24/01/2018) Rv. 272123 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 1 del 15/11/2016 Ud. (dep. 02/01/2017 ) Rv. 268970 - 01) 2. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare eventuali cause estintive che siano intervenute dopo la sentenza di appello e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6/7/2021 Il Consigliere Estensore Il President M