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Sentenza — n. 35528/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35528/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35528/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MULE' VINCENZO nato ad Alcamo il 6 ottobre 1993 MULE' MAURIZIO nato a Partinico il 16 giugno 1992 avverso la sentenza del 18 aprile 2019 della CORTE DI APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e degli avv. Enza Pamela Nastasi nell'interesse di Maurizio Mulè e Nicolò Clemenza nell'interesse di Vincenzo Mulè, che insistono nei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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articolo 648 cod.pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35528/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente ed espongono in maniera dettagliata gli elementi univoci su cui si fonda il giudizio di responsabilità a carico degli imputati. Occorre inoltre precisare che il travisamento della prova nel quale, secondo Mulè Vincenzo, sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito, consiste in un errore percettivo e non valutativo della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e il sillogismo che adesso presiede. In particolare consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Parole chiave

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falsificazione di monete regalia delle monete moneta beni d'occasione furto per mestiere cosa fuori commercio

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod.pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MULE' VINCENZO nato ad Alcamo il 6 ottobre 1993 MULE' MAURIZIO nato a Partinico il 16 giugno 1992 avverso la sentenza del 18 aprile 2019 della CORTE DI APPELLO di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e degli avv. Enza Pamela Nastasi nell'interesse di Maurizio Mulè e Nicolò Clemenza nell'interesse di Vincenzo Mulè, che insistono nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa il 18 giugno 2018da1 Tribunale di Sciacca, che ha condannato Mulè Maurizio e Mulè Vincenzo per il reato di ricettazione di gioielli di provenienza furtiva. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati. 2.Mule Maurizio tramite il suo difensore di fiducia, deduce:2.1 Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione, poiché nel caso in esame non ricorrono gli elementi costitutivi del reato. È stato provato che soltanto Mulè Vincenzo entrò nel negozio Compro oro di Sciacca per vendere dei preziosi, mentre il ricorrente rimase all'esterno dell'esercizio commerciale, ma la corte ha erroneamente affermato che gli oggetti erano nella disponibilità di entrambi e sono stati portati dai due imputati, di comune accordo.

Ritiene invece il ricorrente che nessun concorso di persone può ritenersi configurato, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste Lombardo Barbara, la quale ha ricordato che Mulè Vincenzo chiese al suo convivente, Mulè Maurizio, di accompagnarlo a Sciacca per alcune faccende e che quest'ultimo, subito dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine, nel corso di una telefonata le aveva riferito che i preziosi offerti in vendita erano della nonna dei Mulè, a riprova della sua buona fede in ordine alla provenienza illecita degli stessi. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale, poiché alla luce della ricostruzione è emerso la posizione di Maurizio Mulè è marginale e questi ha fornito un contributo di minima rilevanza all'esecuzione del delitto. 3.Mulè Vincenzo deduce: travisamento della prova in relazione alle ragioni dell'esclusione della fattispecie attenuata prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen., in quanto nel momento in cui gli imputati hanno mostrato i preziosi all'esercente del Compro oro, prima di essere fermati dagli agenti intervenuti, la titolare dell'esercizio commerciale non aveva avuto il tempo di verificare se si trattasse di oggetti in oro e di che tipo di oro e il valore dei monili offerti in vendita non era ancora stato apprezzato, sicché la corte nell'affermare che il valore patrimoniale dei preziosi non può considerarsi di rilevanza economica minima ha utilizzato informazioni estranee al processo.

Considerato in diritto 1.Entrambi i ricorsi sono inammissibili poiché tendono a reiterare le censure già sollevate con l'atto di appello, alle quali la corte ha fornito adeguate ed esaustive risposte e, pur deducendo formalmente vizi della motivazione o violazioni di legge, mirano ad ottenere una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quanto emerso nel processo, introducendo censure che non possono essere oggetto di sindacato in questa sede di legittimità. Va ribadito infatti che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente ed espongono in maniera dettagliata gli elementi univoci su cui si fonda il giudizio di responsabilità a carico degli imputati. Occorre inoltre precisare che il travisamento della prova nel quale, secondo Mulè Vincenzo, sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito, consiste in un errore percettivo e non valutativo della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e il sillogismo che adesso presiede. In particolare consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti.

Il travisamento in particolare è configurabile quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, ma anche quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (sezione sesta, numero 5146 del 16 gennaio 2014 Del Gaudio,rv258774). Poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione in caso di cosiddetta doppia conforme, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (sez.5 numero 48703 del 24 settembre 2014, Biondetti, RV261438Sezione quarta numero 4060 del 12 dicembre 2013 RV 258438).L'insufficienza o la errata valutazione del contenuto informativo della prova è cosa radicalmente diversa dal suo travisamento e può essere causa di annullamento soltanto se manifesta.

Nel caso in esame non ricorre nessun travisamento della prova poiché è indubbio che gli oggetti detenuti dagli imputati e offerti in vendita fossero monili in oro e la corte ha correttamente escluso la sussistenza dell'attenuante invocata dalla difesa, applicabile solo in caso di vicende di infima rilevanza. 2.Ricorso Mulè Maurizio Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il primo motivo è generico poiché non si confronta con le argomentazioni della corte di appello, e reitera pedissequamente il tenore della censura sollevata con il gravame. Dalla sentenza di primo grado emerge che la collaboratrice dell'esercizio commerciale ha ricordato che i due uomini erano entrati nel negozio e avevano proposto la vendita dei gioielli in oro, che erano stati mostrati da Vincenzo Mulè, palesando che erano nella disponibilità di entrambi.

Inoltre il tribunale ha sottolineato in motivazione l'atteggiamento di Mulè Maurizio il quale, solo dopo avere controllato all'esterno l'eventuale presenza di Forze dell'Ordine, era entrato nel negozio a seguito del cugino, a riprova della consapevolezza della provenienza illecita dei beni offerti in vendita. Il collegio di secondo grado, a fronte delle doglianze formulate dalla difesa, ha ribadito che il giorno dopo il furto entrambi gli imputati si erano recati a Sciacca per vendere i monili di provenienza furtiva e Mulè Maurizio, dopo aver sostato fuori dal negozio, era entrato anche lui, partecipando alla trattativa con la titolare dell'esercizio avente ad oggetto la vendita.

Al momento dell'intervento dei verbalizzanti, i due uomini erano entrambi impegnati nella contrattazione, a conferma del loro comune interesse. La sentenza impugnata non affronta esplicitamente le censure sollevate con il motivo di appello, che devono tuttavia ritenersi generiche, e pertanto inammissibili, poiché non si confrontano con il tenore della sentenza di primo grado che ha motivato in maniera specifica il concorso del Mulè, sottolineando l'atteggiamento del predetto e la testimonianza della Pitti. Con il ricorso si ribadisce apoditticamente che l'imputato non era presente al momento della contrattazione, circostanza che risulta smentita dalle altre emergenze processuali e comunque non è dirimente rispetto al prospettato comune interesse dei due cugini. 2.2 Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza indicare le specifiche ragioni a sostegno di tale censura (Sez. 2 - , Sentenza n.27816 del 22/03/2019 Ud. (dep. 24/06/2019 ) Rv. 276970 - 01).Di contro va rilevato che la corte di appello ha fornito sul punto adeguata motivazione osservando che per la concessione della attenuante della minima partecipazione è necessario che il contributo fornito abbia un'efficacia causale così lieve da risultare trascurabile, mentre nel caso in oggetto è emerso che l'imputato ha accompagnato con la propria autovettura il cugino, senza peraltro essere in possesso di patente di guida, a riprova dell'intensità del suo interesse nella vicenda. 3.Ricorso Mule Vincenzo 3.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché la corte ha escluso il riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità non soltanto in relazione al presumibile valore dei preziosi oggetto della ricettazione, ma anche in ragione della capacità a delinquere dell'imputato che è gravato da due precedenti penali e sottoposto alla sorveglianza speciale.

E' noto che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante "de qua", e che va, al contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quale l'entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 51818 del 06/12/2013 Ud. (dep. 30/12/2013 ) Rv. 258118 - 01 4.Si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila i