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Sentenza — n. 35527/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35527/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35527/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti comuni motivi. 1.1. "Violazione del combinato disposto degli artt. 606, co. I, lett. e) con gli artt. 192, co. II, 453, 526, co. I, 546, co. I, lett. e c.p.p. in cui è incorsa la Corte di appello rendendo una motivazione apparente in relazione all'identificazione e alle condotte attribuibili al singolo imputato, non indicando né gli elementi su cui si è formato il suo convincimento, né enunciando le ragioni per cui ha ritenuto non attendibili i contrari rilievi della difesa, ribadendo acriticamente le valutazioni del giudice di Primo grado a fronte di motivi di appello non valutati su una sentenza resa nell'ambito di un abbreviato in sede di conversione di giudizio immediato che avrebbe dovuto fondare sull'evidenza della prova". 1.2. "Violazione del combinato disposto degli artt. 606, co. I, lett.

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 213 c.p, art. 133 c.p, art. 192 cod. proc. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 35527/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ragione questa per la quale, al di là del riferimento contenuto nella sentenza impugnata al valore della parte di collana sottratta, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è corretta e non può essere oggetto di sindacato in questa sede. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina qualificata atti impugnabili altri capi d'accusa infrazione privilegiata reato flagrante altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 11/5/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROMA il 21/6/2019 confronti di LANZA EMILIANO e LANZA GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 213 c.p
art. 133 c.p
in cui è incorsa la Corte di Appello non avendo considerato ad una stregua oggettiva -comunque contra legem- né l'effettivo danno arrecato, né ex art. 133 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Il limite così posto, d'altro canto, non può essere superato deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
art. 62 bis cod. pen
La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 11/5/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROMA il 21/6/2019 confronti di LANZA EMILIANO e LANZA GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 628 cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LANZA EMILIANO nato a ROMA il 03/09/1997 LANZA GIUSEPPE nato a ROMA il 24/07/1996 avverso la sentenza del 11/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI; lette le conclusioni% difensore, avv. PIETRO DI TOSTO.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza in data 11/5/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di ROMA il 21/6/2019 confronti di LANZA EMILIANO e LANZA GIUSEPPE in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti comuni motivi. 1.1. "Violazione del combinato disposto degli artt. 606, co. I, lett.

e) con gli artt. 192, co. II, 453, 526, co. I, 546, co. I, lett. e c.p.p. in cui è incorsa la Corte di appello rendendo una motivazione apparente in relazione all'identificazione e alle condotte attribuibili al singolo imputato, non indicando né gli elementi su cui si è formato il suo convincimento, né enunciando le ragioni per cui ha ritenuto non attendibili i contrari rilievi della difesa, ribadendo acriticamente le valutazioni del giudice di Primo grado a fronte di motivi di appello non valutati su una sentenza resa nell'ambito di un abbreviato in sede di conversione di giudizio immediato che avrebbe dovuto fondare sull'evidenza della prova". 1.2. "Violazione del combinato disposto degli artt. 606, co. I, lett.

e) con gli artt. 192, co. II, 453, 526, co. I, 530, co. Il, 533, 546, co. I, lett. e, c.p.p. in cui è incorsa la corte d'Appello non rilevando, sulla base di un apparente e contraddittoria valutazione delle emergenze dibattimentali, il mancato superamento della soglia indiziaria del "ragionevole dubbio", senza appellarsi al principio del libero convincimento ma offendo dignità di prova ad elementi meramente indiziari, contraddetti dalle allegazioni contrarie della difesa, né considerate, né inserite nel circuito ermeneutico decisorio di una sentenza resa nell'ambito di un abbreviato in sede di conversione di giudizio immediato che avrebbe dovuto fondare sull'evidenza della prova". 1.3. "Violazione del combinato disposto degli artt. 606, co.

I, lett c con gli artt. 55, 192, co. II, 361, 546, co. I, lett. e, c.p.p. in cui è incorsa la corte d'Appello valutando attendibile, quale elementi di conferma della responsabilità degli imputati, l'individuazione fotografica di iniziativa della P. G. (pur condotta con le modalità dell'art. 213 c.p.p.), a fronte delle contestazioni della difesa, considerandone "prova" gli esiti, senza valutarne invece il portato meramente indiziario, rilevarne la dichiarata valenza probabilistica (non assistita da elementi di certezza) e il valore altamente suggestivo dei passaggi preliminari, non procedendo in supporto a ricognizione formale, né indicando in motivazione gli altri elementi "gravi, precisi e concordanti" del convincimento, né discutendo i rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello, riproponendo acriticamente le valutazioni del Giudice di Primo Grado". 1.4. "Violazione del combinato disposto degli artt. 606, co.

I, lett.

b) con gli artt. 40, 133, 628, co. III, n. 1 c.p., 192, co. II, 526, co. I, 546, co. I , let. E, c.p.p. in cui è incorsa la Corte di Appello ritenendo sussistente l'aggravante speciale di cui all'art. 628, co. III , n. 1 da escludersi stante la modalità della rapina stessa". 1.5. "Violazione del combinato disposto degli artt. 606, co. I, lett.

b) ed e) con gli artt. 62, n. 4, 62 bis, 133, c.p., 192, co. II, 526, co. I, 546, co. I, lett. e, c.p.p. in cui è incorsa la Corte di Appello non avendo considerato ad una stregua oggettiva -comunque contra legem- né l'effettivo danno arrecato, né ex art. 133 c.p. né la personalità degli imputati al fine della concessione delle attenuanti generiche".2. In data 20 maggio 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Sost. dott.ssa Valentina Manuali, che chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

3. In data 29 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali l'avv. Di Tosto, evidenziato che le doglianze sono specifiche e si riferiscono a violazioni di legge, insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Nei primi tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento ai criteri utilizzati per la valutazione delle prove e all'individuazione degli imputati. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che afferiscono la completezza e la logicità della motivazione sollecitando una diversa valutazione delle prove, sono manifestamente infondate. 1.1. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944). La Corte, d'altro canto, non ha il potere di procedere ad una autonoma valutazione, adottando propri e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, ritenuti così maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa poiché il giudice di legittimità ha esclusivamente il compito di controllare se la motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., quindi, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina dep. 2017, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv 235507). Il limite così posto, d'altro canto, non può essere superato deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Tanto premesso, i motivi proposti -con i quali si sollecita l'applicazione di criteri diversi da quelli adottati dai giudici di merito, che pure hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici- tendono a una rivalutazione che è preclusa nel giudizio di legittimità. Attraverso le censure evidenziate, infatti, la difesa, confrontandosi direttamente con gli elementi emersi nel corso delle indagini e formulando diverse ed alternative letture, si limita a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito e i criteri da questi utilizzati. 1.2.

La sentenza della Corte territoriale, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, d'altro canto, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Diversamente da quanto dedotto nel ricorso, infatti, il secondo giudice ha dato adeguato e coerente conto dei motivi per i quali l'individuazione fotografica, effettuata solo pochi giorni il fatto, sia da ritenersi attendibile.

Ciò soprattutto evidenziando che la persona offesa, le cui dichiarazioni sono state riscontrate dal filmato ripreso dalla telecamera della videosorveglianza, ha descritto immediatamente le persone che lo avevano aggredito, in ciò dando anche atto che lo stesso aveva avuto modo di vedere bene i due soggetti durante il colloquio precedentemente avvenuto. Sotto tale profilo, inoltre, come correttamente rilevato dai giudici di merito, la circostanza che alla possibile identificazione degli imputati si sia arrivati anche attraverso una precedente ricerca effettuata dalla persona offesa visionando i profili Instagram o Facebook dei ricorrenti e del fratello è del tutto irrilevante.Tale pregressa attività, infatti, non inficia il valore dell'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria utilizzando 18 fotografie in quanto, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, il valore della stessa risulta confermato proprio dalla circostanza che il Trony, che pure aveva inizialmente notato la somiglianza, ha poi escluso che Giuseppe Lanza, a lui indicato come possibile autore del fatto, fosse responsabile del reato. 1.3.

Le critiche circa le modalità di espletamento dell'individuazione fotografica, infine, sono destituite di fondamento. Come evidenziato nelle sentenze impugnate, dagli atti risulta che la persona offesa ha descritto gli autori prima di procedere all'individuazione e nel verbale si dà atto di avere utilizzato 18 fotografie di soggetti somiglianti. La circostanza che il processo sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, d'altro canto, rende del tutto inconferente ogni censura sul punto. In sede di giudizio abbreviato, infatti, sono utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti di indagine che siano stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ai quali la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo attribuisce valenza probatoria (cfr.

Sez. 5, n. 42577 del 03/06/2015, Peluso, Rv. 264947).

2. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La rilevata "tautologia" della simultanea contestazione "tanto del concorso di persone che dell'aggravante", infatti, non sussiste. Il concorso di persone è contestato con riferimento al fatto che il reato è stato commesso con il contributo causale di entrambi i ricorrenti. La circostanza aggravante, invece, è stata ritenuta in relazione alla simultanea presenza dei due imputati (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518) -accertata attraverso le dichiarazioni rese dalla persona offesa e confermata dalla videoripresa della telecamera di sorveglianza- allorché il reato è stato commesso, a nulla rilevando peraltro che la violenza sia stata posta in essere da uno solo dei due (Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022).

3. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche anche in considerazione dell'effettivo danno arrecato alla persona offesa. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della personalità degli imputati desunta dalla violenza delle modalità con le quali il reato è stato commesso, al luogo e al fatto che gli imputati erano sottoposti a una misura cautelare che non aveva mostrato di avere avuto nei loro confronti alcuna efficacia deterrente.

Le censure mosse a tale percorso argonnentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). 3.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La circostanza che nel caso di specie il danno materiale, il valore della collanina, sia o meno esiguo, infatti, considerate le modalità di commissione del reato, è nella sostanza irrilevante. Come anche di recente ribadito, nel reato di rapina, attesa la natura plurioffensiva dello stesso, la valutazione in ordine alla consistenza del danno ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. deve essere complessiva, dovendo riguardare non solo il danno patrimoniale diretto ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (cfr. in senso analogo da ultimo Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173).

Ragione questa per la quale, al di là del riferimento contenuto nella sentenza impugnata al valore della parte di collana sottratta, la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito è corretta e non può essere oggetto di sindacato in questa sede. L'inammissibilità dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute per il grado dalla parte civile, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ric