Sentenza — n. 35526/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Trani - sezione distaccata di Andria - con sentenza 13 dicembre 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 35526/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti non manifestamente infondato non avendo la Corte fornito adeguata motivazione in punto provenienza illecita del materiale diverso dalla termite, comunque desumibile dall'incapacità del ricorrente di fornire documentazione in ordine all'acquisto.3. La conseguente ammissibilità del ricorso, consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMI SAVERIO nato a ANDRIA il 08/02/1962 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Trani - sezione distaccata di Andria - con sentenza 13 dicembre 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GUGLIELMI Saverio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 157-158 cod pen in conseguenza della omessa applicazione del principio del favor rei che la incertezza sulla data di commissione del reato avrebbe imposto. Infatti, il furto dei flaconi di termite risultava avvenuto il 5 marzo 2009 e quindi la Corte, nel valutare il termine di decorrenza della prescrizione, avrebbe dovuto considerare una datazione prossima a tale momento. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla materiale sussistenza del delitto presupposto. Infatti, il ricorrente ritiene del tutto irrilevante che l'imputato non sia stato in grado di esibire la documentazione giustificativa dell'acquisto né da chi avrebbe effettuato l'acquisto medesimo perché non vi sarebbe prova della illecita provenienza dei beni.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Fulvio Baldi - ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo con cui si contesta l'incertezza della data di consumazione del delitto di ricettazione con tutte le conseguenze in punto prescrizione risulta non manifestamente infondato Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, Il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del "favor rei" (Sez. 2, Sentenza n. 5132 del 20/01/2010 Rv. 246287 - 01) perché l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, in applicazione del principio del "favor rei", deve essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, Sentenza n. 19472 del 24/05/2006 - dep. 06/06/2006 - Rv. 233835 - 01). La Corte territoriale ha di fatto omesso di confrontarsi con tale principio.
2. Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti non manifestamente infondato non avendo la Corte fornito adeguata motivazione in punto provenienza illecita del materiale diverso dalla termite, comunque desumibile dall'incapacità del ricorrente di fornire documentazione in ordine all'acquisto.3. La conseguente ammissibilità del ricorso, consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione.
Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché i motivi di ricorso per cassazionevSiano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (ex multis Sez. 1, sentenza n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Nel caso di specie, il reato risulta consumato in data prossima al 5 marzo 2009, dovendosi retrodatare la data di commissione del reato in periodo prossimo alla consumazione del delitto di furto.
Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la più favorevole disciplina introdotta dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, pur in presenza di cause di sospensione e in difetto degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata), è di dieci anni, interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia.
4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in 'Roma, l'8 giugno 2021 Il Consiglie e stensore Il Presid te